Cassazione Penale, Sentenza n. 28218/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) con sei motivi: 1) presunta modifica non chiara dell'imputazione in dibattimento e difetto di indicazione del tempus commissi delicti; 2) nullità per duplicazione del giudizio e remissione di querela per il fatto del 03/05/2009; 3) incompetenza territoriale (episodio del 2009 sarebbe avvenuto a Roma); 4) vizio di motivazione e insufficienza probatoria (sentenza fondata solo sulle dichiarazioni della parte offesa); 5) omissione della motivazione sull'aggravante di cui all'art. 61, n. 1 c.p.; 6) errata determinazione del tempus commissi delicti e della legge applicabile per successione di leggi (applicazione della legge peggiorativa introdotta con la legge 17/10/2012, n. 172)
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i motivi 1, 2, 3, 4 e 5, rigettandoli. Ha invece accolto il sesto motivo nella parte in cui la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato sulla questione della determinazione del tempus commissi delicti e sull'applicazione della legge sopravvenuta più sfavorevole per il reato abituale; la sentenza è stata pertanto annullata con rinvio per questo specifico profilo e per le necessarie verifiche applicative della legge penale nel tempo
Norme richiamate
art. 572 cod. pen.
Norma incriminatrice dei maltrattamenti in famiglia, reato di natura abituale; la sentenza esamina la rilevanza temporale della condotta ai fini dell'applicabilità di norme sopravvenute
legge 17 ottobre 2012, n. 172
Modifica peggiorativa della disciplina dell'art. 572 c.p.; punto centrale del ricorso rispetto all'individuazione del periodo di applicazione della norma più sfavorevole
art. 61, n. 1 cod. pen.
Circostanza aggravante contestata: la Corte ha ritenuto carente la motivazione sulla sua incidenza nel giudizio di pena, ma ha respinto il motivo per omessa motivazione come infondato nel merito
Sezioni Unite, sent. n. 40986/2018 (Pittalà)
"il tempus commissi delicti, ai fini della successione di leggi penali, coincide con la realizzazione dell'ultima condotta tipica integrante il fatto di reato"
Principio richiamato: il criterio della condotta è centrale per la successione delle leggi penali; nei reati di durata/abituali la soluzione dominante individua il tempo del reato nell'atto finale che completa la condotta
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 19832/2022; Sez. 5, n. 54308/2017 e altre)
Orientamenti richiamati sulla applicabilità di aggravanti sopravvenute e sulla necessità che sotto la vigenza della nuova norma si siano realizzati tutti gli elementi costitutivi per applicare la nuova fattispecie
Costituzione (art. 25, comma 2; art. 27, commi 1 e 3) e art. 7 CEDU
Richiamati per i principi di legalità, irretroattività sfavorevole, prevedibilità e funzione rieducativa della pena che guidano l'individuazione del tempus commissi delicti
Massime di principio
- Per i reati abituali (es. maltrattamenti in famiglia) la determinazione della legge applicabile in caso di modifica normativa richiede l'analisi del "tempus commissi delicti": la giurisprudenza prevalente individua il momento della consumazione nel comportamento finale che completa la serie abituale, ma le Sezioni Unite sottolineano la centralità del criterio della condotta e delle garanzie di non retroattività sfavorevole
- Se una norma peggiorativa sopravviene mentre la condotta è ancora in corso, occorre verificare se, sotto la vigenza della nuova legge, si sono realizzati tutti gli elementi della fattispecie nuova: se mancano, la nuova norma non può applicarsi per non violare il principio di irretroattività
- Un singolo atto commesso dopo l'entrata in vigore della norma sfavorevole non dovrebbe automaticamente determinare l'applicazione della nuova legge a tutta la serie, se quel singolo atto è privo di rilevanza tipica ai sensi della nuova fattispecie (occorre valutare se gli elementi del reato 'unitario' siano stati tutti realizzati sotto la nuova disciplina)
- La remissione di querela o la non punibilità rispetto a singoli episodi procedibili a querela non estingue automaticamente la rilevanza di quegli atti ai fini del reato abituale: il reato continuativo/abituale conserva la sua autonomia rispetto alle singole fattispecie concorrenti
- Sulle questioni di competenza territoriale nei reati abituali (maltrattamenti) la giurisprudenza ritiene determinante il luogo in cui la condotta diviene complessivamente riconoscibile e qualificabile o, alternativamente, il momento della cessazione; dunque la mera collocazione di un episodio isolato non è di per sé determinante
- In Cassazione le censure che richiedono una rivalutazione del quadro probatorio concreto (contrapporre diversa valutazione delle dichiarazioni, ritenere inattendibili testimoni ecc.) sono difficilmente accolte: il sindacato è limitato al rispetto della logica, della completezza e della risposta alle deduzioni delle parti, non a una riformulazione alternativa dei fatti
- Prassi consigliata per difesa e giudici al sopraggiungere di una norma peggiorativa: specifica e chiara motivazione sul criterio temporale adottato, valutazione puntuale se i requisiti della nuova norma si siano realizzati sotto la sua vigenza, e, in caso di dubbio, considerazione delle garanzie di prevedibilità e non retroattività
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