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Sentenza

Sentenza del 21/11/2019 n. 30352 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con i quali erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi d'impresa, IRPEF, IVA e IRAP. Contestava, in particolare, la motivazione degli avvisi, la mancata allegazione degli atti richiamati, il disconoscimento dell'inerenza e della deducibilità dei costi sostenuti per consulenze rese da Futura Immobiliare s.r.l., nonché il mancato riconoscimento dell'efficacia della sentenza penale di assoluzione relativa alle fatture contestate.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso. Il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, aveva presentato la relativa dichiarazione e l'esattore aveva comunicato gli importi dovuti. Poiché tali circostanze integravano la fattispecie prevista dalla legge, la Corte ha dichiarato estinto per legge il giudizio di cassazione. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché il contribuente non aveva dimostrato di avere integralmente pagato il debito rateizzato. La posizione sostanziale resta quindi regolata dall'atto dell'esattore e l'eventuale inadempimento, anche parziale, produce gli effetti previsti dalla normativa sulla definizione agevolata. Non vi è stata pronuncia sulle spese e non è stato imposto il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento. Nel giudizio di merito era stata ritenuta sufficiente la motivazione dell'Amministrazione finanziaria.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    Impone agli atti dell'Amministrazione finanziaria una motivazione idonea e disciplina il richiamo e l'allegazione degli atti utilizzati per motivare l'accertamento.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Prevede l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi; il ricorrente ne lamentava la violazione con riferimento agli avvisi di accertamento.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    Rileva ai fini della deducibilità dei costi d'impresa, collegata ai requisiti di imputazione, documentazione e inerenza. I giudici di merito avevano escluso che la sola produzione delle fatture dimostrasse l'effettiva inerenza delle consulenze.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Disciplina la detrazione dell'IVA sugli acquisti, subordinandola al collegamento dell'operazione con l'attività economica esercitata e alla relativa documentazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 25

    Richiamato con riferimento agli obblighi di registrazione e documentazione IVA delle operazioni.

  • Art. 654 c.p.p.

    Disciplina l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo. La Corte ha ribadito che l'assoluzione penale per fatture relative a operazioni inesistenti non determina automaticamente la soluzione della diversa questione tributaria sull'inerenza dei costi.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla Legge n. 225 del 2016

    Prevede la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. L'adesione documentata, accompagnata dalla comunicazione dell'esattore, determina l'estinzione del giudizio pendente; la cessazione della materia del contendere richiede invece il pagamento integrale del debito.

  • Art. 391 c.p.c.

    Consente la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, applicata nel caso concreto in collegamento con l'adesione alla definizione agevolata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Il cosiddetto doppio contributo unificato si applica ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non alla rinuncia al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce a una procedura legislativa di definizione agevolata e documenta la dichiarazione di adesione e la comunicazione dell'agente della riscossione, il giudizio tributario pendente può essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • L'estinzione del processo non equivale necessariamente alla cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone, in particolare, che il debito definito sia stato integralmente pagato.
  • La sola esistenza di fatture, contabilizzazione e pagamento tracciabile non dimostra automaticamente l'inerenza del costo. Occorre provare concretamente la natura delle prestazioni, la loro effettiva esecuzione e il collegamento con l'attività d'impresa.
  • Un'assoluzione penale relativa all'inesistenza delle operazioni non vincola automaticamente il giudice tributario quando la controversia fiscale riguarda una diversa questione, come l'inerenza o la deducibilità dei costi; il materiale probatorio deve essere valutato autonomamente nel contesto tributario.
  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, il doppio contributo unificato non è dovuto, poiché la relativa disciplina riguarda soltanto rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

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