Cassazione Penale, Sentenza n. 14696/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere per traffico di sostanze stupefacenti (acquisto di 7 kg di cocaina). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata certezza e univocità dell'identificazione: l'ordinanza avrebbe basato l'identificazione su conversazioni intercettate tra terzi (chat criptate) senza riscontri estrinseci, con inferenze presuntive e contraddizioni (riferimenti al nome "melo di stefano", questioni di reperibilità a Catania, coinvolgimento in una sparatoria di Librino, contraddizioni nei riferimenti dei conversanti, assenza di contatti diretti tra venditore e presunto acquirente). La difesa sosteneva che tali elementi non raggiungevano la gravità indiziaria richiesta per misure cautelari personali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato un quadro indiziario convergente e individualizzante tratto dalle chat (riferimenti alla provenienza catanese, al nome identificativo, alla detenzione pregressa e al coinvolgimento nella sparatoria) e che, nella fase cautelare, non è richiesta la certezza processuale ma una qualificata probabilità di colpevolezza con identificazione sufficientemente precisa. Ha quindi confermato l'ordinanza impugnata e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione ai requisiti di identificazione. La Corte non ha ritenuto sussistente la violazione, ritenendo che l'identificazione, pur basata su elementi indiretti, fosse sufficientemente precisa per la fase cautelare.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come presidio formale per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso; la Corte osserva che il ricorso si è limitato a ripetere argomentazioni di merito già svolte.
artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Norme che definiscono il reato contestato (traffico di sostanze stupefacenti) e la relativa disciplina sanzionatoria; contestazione fondata sulla acquisizione e destinazione alla rivendita di 7 kg di cocaina.
Sez. 5, n. 9192 del 07/02/2007 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui l'identificazione deve essere sufficientemente precisa e tranquillizzante nella fase cautelare, pur richiedendo una probatio minore rispetto al giudizio di merito.
Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006 (Spennato, Rv. 234598)
Richiamata per il principio che nella valutazione cautelare è necessario un giudizio prognostico di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, inferiore alla certezza del merito ma comunque qualificato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento cassazionistico.
Massime di principio
- Per l'applicazione di misure cautelari personali non è richiesta la certezza processuale propria del giudizio di merito, ma una probabile e qualificata probabilità di colpevolezza con identificazione sufficientemente precisa.
- Conversazioni indirette o etero-accusatorie (anche in chat criptate) possono concorrere a una identificazione valida se presentano elementi convergenti e individualizzanti che, nel loro insieme, formano un quadro indiziario solido.
- La mancanza di contatti diretti tra le parti coinvolte non è necessariamente determinante se l'attività investigativa dimostra l'uso di cautele operative (es. telefoni criptati) tipiche dei traffici illeciti.
- Per impugnare con successo in Cassazione una decisione cautelare basata su indizi occorre puntare su vizi di motivazione manifesti, illogicità, contraddizioni rilevanti o errata applicazione dei principi di diritto, non sulla mera riproposizione di argomenti di merito già valutati.
- Elementi come la provenienza geografica, il soprannome o riferimenti a precedenti penali possono assumere valore individualizzante se corroborati da altri elementi convergenti; l'apprezzamento della loro rilevanza resta comunque soggetto alla valutazione del giudice del merito.
- In sede di riesame e di legittimità la valutazione complessiva del quadro indiziario richiede che le inferenze difensive dimostrino errori logici o lacune probatorie significative per ottenere accoglimento.
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