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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 3262 - Comm. Trib. Prov. Messina

Cartella di pagamento/IRPEF. Omessa impugnazione dell' antecedente avviso di accertamento per presunto vizio di notifica a mezzo posta.Querela di falso. Sospensione del processo tributario ex 39 D. L.vo n. 546/1992. Non ricorre . Sospensione del processo tributario ex art. 20 D. L.vo n. 74/2000. Irrilevanza. Legittimità cartella di pagamento .Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento sostenendo l’illegittimità dell’avviso di accertamento presupposto, che non era stato tempestivamente impugnato, deducendo un presunto vizio della notifica effettuata a mezzo posta. Successivamente è stata proposta querela di falso relativa alla notificazione ed è stata chiesta la sospensione del processo tributario sia ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992, sia in ragione della pendenza di un procedimento penale riguardante i medesimi fatti.

La decisione

La sospensione del processo tributario ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992 è stata ritenuta non applicabile, poiché la querela di falso proposta successivamente all’introduzione del giudizio non è stata considerata riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 221 c.p.c. È stata inoltre esclusa la sospensione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000, in ragione della completa separazione tra processo tributario e processo penale. Poiché l’avviso di accertamento non era stato impugnato nei termini, la pretesa tributaria era divenuta definitiva e la cartella di pagamento è stata ritenuta legittima.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992

    La sospensione del processo tributario non opera automaticamente per la proposizione di una querela di falso successiva all’instaurazione del giudizio, quando la querela non rientra nella specifica fattispecie processuale prevista dall’art. 221 c.p.c.

  • Art. 221 c.p.c.

    La querela di falso rilevante ai fini della sospensione deve essere proposta secondo le forme e nei presupposti stabiliti dalla norma; una contestazione della notifica non conforme a tali requisiti non determina necessariamente la sospensione del processo tributario.

  • Art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000

    La pendenza di un procedimento penale relativo agli stessi fatti non comporta la sospensione del processo tributario, poiché i due procedimenti sono autonomi e caratterizzati da separazione.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento fondata su un avviso di accertamento non impugnato nei termini, di regola, non può essere utilizzata per contestare nuovamente nel merito l’accertamento o i vizi propri dell’atto presupposto.
  • Il contribuente deve contestare tempestivamente la validità della notifica dell’avviso di accertamento; la successiva impugnazione della cartella non consente normalmente di riaprire termini ormai scaduti.
  • La proposizione di una querela di falso non determina automaticamente la sospensione del giudizio tributario: occorre verificare che ricorrano i presupposti e le forme previste dalla disciplina processuale.
  • La pendenza di un processo penale sugli stessi fatti non impone, di per sé, la sospensione del processo tributario, che deve proseguire autonomamente salvo specifiche disposizioni applicabili.
  • Quando l’avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione, la cartella successiva è generalmente legittima se si limita a riscuotere quanto già stabilito nell’atto presupposto.

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