Cassazione Penale, Sentenza n. 34907/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Stato richiedente)
La controversia
L'estradando ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania del 22 aprile 2026, che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per la sua estradizione in Albania, ai fini dell'esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale speciale di primo grado per la corruzione e la criminalità organizzata di Tirana. Gli erano contestati, secondo la legge albanese, i delitti di associazione criminale e riciclaggio, corrispondenti agli artt. 416 e 648-bis c.p. L'addebito riguardava la partecipazione, nella qualità di amministratore unico di una società coinvolta nella realizzazione di opere per il trattamento dei rifiuti a Tirana, a un'operazione criminale che avrebbe comportato l'ottenimento dell'appalto mediante collusioni con pubblici funzionari, l'acquisizione dei corrispettivi tramite fatture fittizie e il successivo trasferimento delle somme, anch'esso giustificato da fatturazioni fittizie, su conti bancari esteri intestati a varie società. Con i primi quattro motivi il ricorrente ha contestato la valutazione della gravità indiziaria e la motivazione della sentenza, sostenendo che non fosse stata adeguatamente esaminata la documentazione dello Stato richiedente, che mancassero indicazioni sufficienti su tempi, luoghi e condotte personali, che dal marzo 2019 avesse svolto soltanto funzioni tecniche senza deleghe finanziarie e che la falsificazione della sua firma su un contratto di subappalto e le sue dichiarazioni investigative fossero state valutate in modo illogico o non considerate. Con il quinto motivo ha denunciato l'insussistenza della doppia incriminazione rispetto alle condotte concretamente attribuitegli e l'omesso controllo sulla procedibilità in Albania dei reati presupposto del riciclaggio. Con il sesto motivo ha lamentato la mancata allegazione del testo delle norme albanesi applicabili, reputando insufficiente la mera indicazione degli articoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. I primi quattro motivi sono stati trattati congiuntamente e respinti perché sollecitavano una rivalutazione del quadro indiziario non consentita al giudice italiano in sede estradizionale: è sufficiente una sommaria delibazione dell'idoneità concreta della documentazione a evocare, nella prospettiva dello Stato richiedente, elementi a carico. La documentazione conteneva una descrizione dettagliata dei fatti e riferimenti temporali e territoriali sufficientemente precisi; le deduzioni sull'assenza di poteri finanziari dal 2019 non dimostravano un'inconsistenza obiettiva e incontrovertibile del quadro, anche perché riguardavano soltanto una parte del periodo contestato. La falsificazione della firma riguardava uno soltanto dei molteplici atti societari e aveva valenza ambivalente, potendo anche essere compatibile con il ruolo di consapevole prestanome. Il quinto motivo è stato respinto: il ruolo effettivamente esercitato nell'amministrazione della società, almeno fino al 2019, e l'inserimento della società nell'operazione criminale erano sufficienti, nella delibazione richiesta, a sostenere la gravità indiziaria e la doppia incriminazione; la Convenzione europea di estradizione non impone inoltre di verificare la procedibilità dei reati presupposto secondo la legge delle parti contraenti. Il sesto motivo è stato respinto perché il testo delle norme era presente nella domanda albanese e la sua disponibilità risultava dalla traduzione, sebbene non fosse stato rinvenuto il testo tradotto nel fascicolo trasmesso alla Cassazione; in ogni caso, l'informazione normativa poteva essere ricavata senza margine d'errore da fonti ufficiali accessibili e la difesa non aveva indicato elementi specifici che mettessero in dubbio i presupposti normativi dell'estradizione. Resta ferma la decisione della Corte d'appello sulle condizioni per la consegna.
Norme richiamate
art. XVIII, comma 1, Accordo Italia-Albania aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione
A norma dell'art. XVIII, comma 1, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, siglato a Tirana il 3 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge del 14 giugno 2011, n. 97, i due Stati si impegnano a consegnarsi reciprocamente i propri cittadini che sono perseguiti da una di esse per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura dì sicurezza, secondo le norme e le condizioni determinate dalla Convenzione europea di estradizione.
L'Accordo bilaterale assoggetta la consegna reciproca dei cittadini alle norme e alle condizioni della Convenzione europea di estradizione.
Convenzione europea di estradizione del 1957
Trovano, dunque, applicazione le regole di tale strumento convenzionale, secondo cui, in tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando.
Il giudice italiano, in sede di estradizione, non compie una rivalutazione piena del materiale indiziario: verifica sommariamente che la documentazione sia concretamente idonea a prospettare elementi a carico secondo il sistema processuale dello Stato richiedente.
art. 12 Convenzione europea di estradizione
Lo scopo della relativa previsione, come emerge dalla complessiva lettura dell'art. 12 e del successivo art. 13 della Convenzione europea di estradizione, è quello di offrire allo Stato richiesto della consegna le informazioni necessarie ad una compiuta delibazione dei presupposti per la relativa decisione.
Le informazioni richieste dall'art. 12 servono a consentire allo Stato richiesto una valutazione compiuta dei presupposti della consegna; il loro contenuto deve essere inequivoco, ma può risultare anche da informazioni ulteriori contenute nella domanda.
art. 13 Convenzione europea di estradizione
Lo scopo della relativa previsione, come emerge dalla complessiva lettura dell'art. 12 e del successivo art. 13 della Convenzione europea di estradizione, è quello di offrire allo Stato richiesto della consegna le informazioni necessarie ad una compiuta delibazione dei presupposti per la relativa decisione.
La documentazione e le informazioni richieste dalla Convenzione devono permettere una compiuta delibazione dei presupposti estradizionali; il dato non esplicitato può essere ricavato da altre informazioni della richiesta se ciò avviene senza margine d'errore.
art. 13, secondo comma, c.p.
Non ha fondamento il quinto motivo di ricorso, con cui si contesta il requisito della doppia incriminabilità, siccome il consegnando, in concreto, non avrebbe tenuto condotte integranti un contributo alla vita od al rafforzamento dell'associazione criminale.
La decisione respinge la contestazione relativa alla doppia incriminabilità sulla base della concreta partecipazione indiziata nell'operazione criminale organizzata e del ruolo effettivamente svolto nell'amministrazione della società.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Il ricorso, in conclusione, dev'essere respinto, con conseguente condanna del suo proponente a farsi carico delle relative spese (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
Il rigetto del ricorso comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel procedimento di estradizione passiva regolato dalla Convenzione europea di estradizione, il giudice italiano svolge una sommaria delibazione: verifica che la documentazione sia concretamente idonea a evocare, secondo la prospettiva processuale dello Stato richiedente, elementi a carico dell'estradando, senza rivalutare integralmente il quadro indiziario.
- Le doglianze difensive sulla ricostruzione dei fatti non impediscono la consegna quando non evidenziano un'obiettiva e incontrovertibile inconsistenza del quadro indiziario; allegazioni riferite soltanto a una parte del periodo contestato non sono, da sole, sufficienti a dimostrarla.
- Un singolo elemento probatorio di significato ambivalente, quale la falsificazione della firma dell'estradando su uno degli atti societari, non impone di per sé di escludere la gravità indiziaria quando può essere interpretato anche in modo compatibile con la partecipazione consapevole all'operazione complessiva.
- Le informazioni documentali richieste dalla Convenzione europea di estradizione devono rendere inequivoci i presupposti della consegna, ma non è necessario che ogni dato sia esplicitato nella forma richiesta quando esso sia ricavabile senza margine d'errore dalle ulteriori informazioni contenute nella domanda o da fonti ufficiali accessibili.
- La Convenzione europea di estradizione non impone al giudice dello Stato richiesto di verificare, quale condizione della consegna, i presupposti di procedibilità dei reati presupposto del riciclaggio secondo la legislazione delle parti contraenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34888/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34889/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34890/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34892/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2026 del 30/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →