Cassazione Penale, Sentenza n. 34755/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pecorini ha impugnato la condanna per truffa lamentando: omessa e/o inadeguata valutazione della prova documentale e intercettazioni (prodotta dalla difesa di Mastromatteo), carenza e contraddittorietà della motivazione circa il dolo e la responsabilità penale, e vizi nella determinazione della pena e nel mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Le parti civili hanno impugnato l'assoluzione di Angelo Mastromatteo, denunciando violazione degli artt. 43 e 640 c.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo della truffa.
La decisione
Il ricorso di Pecorini è stato dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi (mancanza di indicazione della "decisiva incidenza" della prova non acquisita e doglianze meramente di merito). Conseguentemente Pecorini è condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese delle parti civili (liquidate in complessivi € 5.500) e al versamento di € 3.000 alla Cassa delle Ammende. Il ricorso delle parti civili è stato in parte accolto: la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello nei confronti di Mastromatteo limitatamente agli effetti civili, ritenendo carente la motivazione dell'assoluzione (mancata motivazione rafforzata da parte del giudice d'appello) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello.
Norme richiamate
art. 61 n. 7 cod. pen.
richiamata come aggravante che la Corte di Appello ha escluso nel rideterminare la pena di Pecorini
art. 62-bis cod. pen.
richiamato nella doglianza sul trattamento sanzionatorio in relazione alle circostanze attenuanti/agggravanti
art. 132 cod. pen.
riferito alle modalità di determinazione della pena; il ricorso lamentava errata applicazione ma la censura è stata ritenuta in parte carente
art. 133 cod. pen.
richiamato rispetto ai criteri per la determinazione della pena e alla richiesta di motivazione rafforzata in caso di scostamento dal minimo edittale
art. 640 cod. pen.
norma del reato di truffa: centrale nelle contestazioni sia contro Pecorini che contro Mastromatteo; la Corte ha valutato la prova del dolo e la motivazione dell'appello in relazione a questo articolo
art. 43 cod. pen.
richiamato dalle parti civili nella censura relativa alla responsabilità personale e al dolo di Mastromatteo
art. 125 cod. proc. pen.
citato in relazione al principio che una motivazione di appello carente quando ribalta integralmente la decisione di primo grado può integrare violazione di legge per mancanza di motivazione rafforzata
art. 616 cod. proc. pen.
norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende in caso di ricorso inammissibile: applicata per condannare Pecorini a pagare spese e € 3.000 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In cassazione, la censura sulla mancata acquisizione o valutazione di prove deve dimostrare la "decisiva incidenza" di quelle prove sul decisum: è necessario indicare concretamente come l'elemento avrebbe scardinato la motivazione ("prova di resistenza"). Motivi generici o aspecifici sono inammissibili.
- La Corte di Cassazione non rivede il merito dei fatti: può sindacare la motivazione e la corretta applicazione della legge, ma non substituìre la valutazione probatoria del giudice di merito se questa è logicamente congrua e non manifestamente illogica.
- Quando la Corte d'appello riforma integralmente la sentenza di primo grado (es. da condanna ad assoluzione), ha l'obbligo di fornire una motivazione "rafforzata" e di confutare specificamente i passaggi decisivi della sentenza di primo grado; la mancata argomentazione persuasiva può determinare l'annullamento per carenza di motivazione.
- Le doglianze relative alla determinazione della pena o al riconoscimento delle attenuanti sono difficilmente sindacabili in cassazione se non emergono vizi di diritto o manifesta illogicità; inoltre il ricorrente deve avere contestato in maniera specifica tali profili già in appello per conservare interesse a impugnare.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; le parti civili possono ottenere ristoro delle spese di rappresentanza anche in cassazione.
- Se si impugna in cassazione l'assoluzione di un imputato sotto il profilo civile, e la Corte ravvisa insufficiente motivazione dell'assoluzione, può annullare limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile competente per rideterminare le statuizioni civili.
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