Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1295

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1295 della Commissione, del 1° agosto 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036

Normativa europea32019R1295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica le misure antidumping già in vigore sui tubi senza saldature originari dell’Ucraina, limitatamente al produttore esportatore Interpipe, a seguito di un riesame intermedio parziale ex articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conclude che il mutamento di circostanze invocato dal richiedente ha carattere duraturo e ricalcola il margine di dumping sulla base della nuova struttura produttiva e dei canali di vendita. Ne deriva la riduzione del dazio antidumping per Interpipe all’8,1 %.

Modifica del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni nell’UE di alcuni tubi senza saldature di ferro o acciaio originari dell’Ucraina, con rideterminazione dell’aliquota per Interpipe al termine di un riesame intermedio parziale.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con diametro esterno non superiore a 406,4 mm e CEV non superiore a 0,86, classificati nei codici NC indicati nel regolamento, originari dell’Ucraina. La modifica riguarda in particolare i prodotti esportati dal gruppo Interpipe (LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant). Non disciplina altri soggetti o altri paesi oltre a quanto già previsto dalle misure antidumping in vigore; non introduce una nuova misura generale ma aggiorna un dazio esistente.

Modifica del dazio antidumping sulle importazioni di tubi senza saldature originari dell’Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1295 della Commissione interviene sulle misure antidumping già in vigore per alcuni tubi senza saldature di ferro o acciaio originari della Russia e dell’Ucraina, ma limita la modifica al produttore esportatore ucraino Interpipe. L’atto è adottato a seguito di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 e prende atto di un mutamento strutturale delle circostanze produttive e commerciali del gruppo.

Contesto procedurale e misure precedenti

Le misure originarie risalgono al regolamento (CE) n. 954/2006, successivamente corretto e modificato da vari atti, tra cui il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012, il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012, il regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2012 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2012. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 la Commissione aveva mantenuto le misure a seguito del riesame in previsione della scadenza. Alla data dell’inchiesta, i dazi antidumping in vigore variavano, per la Russia, dal 35,8 % al 24,1 % e, per l’Ucraina, dal 25,7 % al 12,3 %.

Apertura e oggetto del riesame intermedio parziale

L’apertura del riesame è stata annunciata il 7 maggio 2018 e la sua portata è stata circoscritta all’analisi del dumping di Interpipe. La Commissione ha ritenuto che la domanda fosse documentata e sufficientemente supportata da elementi idonei a dimostrare un cambiamento duraturo delle circostanze rispetto al momento in cui erano state fissate le misure precedenti. Il periodo dell’inchiesta di riesame copre il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018.

Prodotto interessato

Il prodotto interessato è lo stesso già coperto dalle misure esistenti: tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm e valore equivalente di carbonio non superiore a 0,86 secondo la formula IIW. Il testo riporta i codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93.

Valutazione del mutamento di circostanze

La Commissione riconosce che, rispetto alle precedenti inchieste, la principale materia prima per la produzione dei tubi, ossia le billette a sezione tonda in acciaio, è stata internalizzata dal gruppo tramite l’integrazione verticale della LLC Metallurgical Plant "Dneprosteel" nel 2013. Ciò ha determinato una riduzione significativa dei costi e una modifica del portafoglio prodotti, con l’aggiunta di acciai più sofisticati, tra cui acciai di qualità e acciai per tubi per condotta e meccanici. La Commissione conclude che tali mutamenti sono di natura strutturale e non meramente congiunturale, quindi idonei a giustificare un riesame del livello del dazio.

Determinazione del dumping

La Commissione applica la metodologia standard prevista dall’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, poiché è possibile identificare la società di produzione competente in relazione alle vendite. Il valore normale viene determinato, per i tipi di prodotto rappresentativi, sulla base delle vendite interne remunerative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali; per i tipi non rappresentativi, sulla base del costo di fabbricazione maggiorato di SGAV e profitto. Il prezzo all’esportazione viene determinato secondo le regole ordinarie dell’articolo 2, paragrafo 8, e, per le vendite tramite importatore collegato nell’UE, secondo l’articolo 2, paragrafo 9, con i relativi adeguamenti e una deduzione di profitto ragionevole pari al 2,5 % del fatturato.

Confronto, adeguamenti e contestazioni

Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione avviene franco fabbrica, con adeguamenti per assicurare un confronto equo ex articolo 2, paragrafo 10. La Commissione considera costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, oneri all’importazione, dazi doganali, commissioni e costo del credito. Nel corso del procedimento, Interpipe contesta alcuni elementi del calcolo del valore normale e alcuni aspetti del trattamento del canale distributivo tramite società collegata; la Commissione accoglie solo parte delle doglianze, rifiutando quelle relative al calcolo delle SGAV e all’uso dei costi finanziari, ma riconoscendo altre correzioni che incidono sul margine di dumping.

Esito finale: margine di dumping e nuova aliquota

Sulla base dell’analisi finale, il margine di dumping per Interpipe è fissato all’8,1 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base per affermare che il dazio antidumping non può eccedere il margine di dumping accertato. Di conseguenza, l’articolo 1 del regolamento sostituisce la voce corrispondente nel regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012, aggiornando il dazio per Interpipe all’8,1 % con codice addizionale A743.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 sostituisce nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 la voce relativa a LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP), fissando il dazio antidumping all’8,1 % e mantenendo il codice addizionale A743.

Esito del riesame intermedio parziale

Il riesame è stato aperto il 7 maggio 2018 su domanda documentata di Interpipe, limitatamente al dumping del produttore esportatore. La Commissione ritiene che l’integrazione verticale della produzione della principale materia prima e la modifica del portafoglio prodotti costituiscano un cambiamento strutturale e duraturo delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello già coperto dalle misure vigenti: tubi senza saldature di ferro o acciaio, a sezione circolare, con diametro esterno fino a 406,4 mm e CEV non superiore a 0,86, originari dell’Ucraina e classificati nei codici NC elencati. La Commissione conferma che il prodotto esportato, quello venduto sul mercato interno ucraino e quello prodotto nell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Determinazione del valore normale

Per ciascun produttore esportatore la Commissione verifica la rappresentatività delle vendite interne rispetto alle esportazioni nell’UE, applicando la soglia del 5 % prevista dall’articolo 2, paragrafo 2. Per i tipi di prodotto con vendite interne rappresentative e svolte nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è calcolato sulla base delle vendite remunerative; per i tipi non rappresentativi, sul costo di fabbricazione maggiorato di SGAV e profitto, utilizzando i profitti effettivi ove disponibili o i profitti medi.

Determinazione del prezzo all’esportazione

Il prezzo all’esportazione è calcolato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base; per le vendite tramite l’importatore collegato nell’UE (IPCT), è utilizzato l’articolo 2, paragrafo 9, con deduzione delle spese dopo l’importazione e di un profitto ragionevole, stimato al 2,5 % del fatturato.

Confronto e adeguamenti

Valore normale e prezzo all’esportazione sono confrontati franco fabbrica. La Commissione effettua adeguamenti ex articolo 2, paragrafo 10, per differenze incidenti sulla comparabilità, inclusi trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, costi accessori, oneri all’importazione, dazi doganali, commissioni e costo del credito; riconosce inoltre un adeguamento specifico per il canale distributivo tramite operatore collegato.

Margine di dumping

Applicando la metodologia di cui all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, la Commissione calcola un margine di dumping comune per Interpipe, sulla base dei due produttori esportatori controllati. Il margine di dumping finale è fissato all’8,1 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Limite del dazio antidumping

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base per affermare che il dazio non può superare il margine di dumping accertato. Viene inoltre menzionato il parere non espresso del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialeimportazionidazi doganali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.