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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1387

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione, del 1° agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per quanto riguarda i requisiti per i calcoli delle prestazioni d'atterraggio del velivolo e le norme per la valutazione dello stato della superficie della pista, l'aggiornamento di determinati equipaggiamenti e requisiti di sicurezza dell'aeromobile e le operazioni effettuate senza approvazione operativa a lungo raggio

Normativa europea32019R1387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo esteso il quadro operativo del regolamento (UE) n. 965/2012 per allinearlo alle SARP ICAO e alle raccomandazioni di sicurezza emerse dalle inchieste sugli incidenti. Le modifiche riguardano soprattutto i calcoli delle prestazioni di atterraggio, la valutazione e la segnalazione dello stato della pista, l'introduzione di nuovi requisiti sui registratori di volo leggeri, l'alimentazione alternativa del CVR, i requisiti della porta di cabina di pilotaggio e le operazioni a distanza di atterraggio ridotta. Sono inoltre aggiornate le regole di trattamento e riservatezza delle registrazioni di volo e corrette varie disposizioni di coordinamento con il regolamento (UE) n. 1321/2014.

Modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 sui requisiti operativi dell'aviazione civile, con nuove regole su prestazioni di atterraggio, stato pista, equipaggiamenti di bordo, registratori di volo, ossigeno e operazioni ETOPS/non ETOPS e con approvazioni per operazioni a distanza di atterraggio ridotta.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori aerei e alle operazioni di volo disciplinate dal regolamento (UE) n. 965/2012, in particolare alle operazioni commerciali di trasporto aereo (CAT), alle operazioni commerciali specializzate (SPO), alle operazioni non commerciali con aeromobili complessi (NCC) e alle operazioni non commerciali con aeromobili diversi dai complessi (NCO). Incide sia su velivoli sia su elicotteri, con requisiti specifici per nuove immatricolazioni/certificati di navigabilità rilasciati dal 5 settembre 2022 e per alcune disposizioni operative applicabili dal 25 settembre 2019 o dal 5 novembre 2019. Alcune regole si applicano solo a determinate masse massime al decollo, numero di posti, configurazioni e tipi di operazione; sono previste esclusioni e regimi speciali, ad esempio per ETOPS, per piste contaminate, per operazioni con distanza di atterraggio richiesta ridotta e per voli di collaudo di livello A effettuati prima del 25 settembre 2019.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione

Il regolamento interviene in modo ampio sul regolamento (UE) n. 965/2012, aggiornandolo in base alle raccomandazioni di sicurezza emerse da inchieste su incidenti e alle più recenti SARP dell'ICAO. La revisione interessa soprattutto i criteri di prestazione per l'atterraggio, la valutazione dello stato della pista, i registratori di volo, i requisiti della cabina di pilotaggio e alcune operazioni speciali o a lungo raggio.

Finalità e contesto regolatorio

La Commissione richiama la necessità di ridurre il rischio di uscite di pista, soprattutto su piste bagnate o contaminate, armonizzando il sistema UE con quello ICAO. Viene inoltre perseguito l'obiettivo di mantenere un livello accettabile di sicurezza per operazioni che, in altri ordinamenti, sono già ammesse con condizioni specifiche, come le operazioni con distanza di atterraggio ridotta e alcuni regimi ETOPS/non ETOPS.

Ambito applicativo e decorrenza

Le modifiche si applicano alle operazioni disciplinate dal regolamento 965/2012: CAT, SPO, NCC e NCO, sia per velivoli sia per elicotteri. Il regolamento entra in vigore il 25 settembre 2019; alcune disposizioni tecniche dell'allegato si applicano dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, altre dal 5 novembre 2019. Alcuni nuovi obblighi relativi a registratori di volo leggeri e alimentazione alternativa del CVR decorrono invece in relazione ai velivoli/elicotteri con certificato di navigabilità rilasciato per la prima volta dal 5 settembre 2022.

Definizioni tecniche e sistema pista

L'allegato I introduce definizioni centrali per il nuovo impianto: CVR, FDR, registratore di volo, pista contaminata, pista bagnata, pista asciutta, RCR, LDTA e pista invernale appositamente preparata. Le nozioni di pista e di stato della pista diventano così il fondamento comune per la valutazione delle prestazioni di atterraggio e per la comunicazione standardizzata delle condizioni operative.

Prestazioni di atterraggio e controllo della sicurezza in avvicinamento

Le nuove norme introducono un controllo più rigoroso prima dell'avvicinamento: il comandante deve verificare che condizioni meteorologiche e stato della pista/FATO non compromettano la sicurezza di avvicinamento, atterraggio o mancato avvicinamento. Per i velivoli, l'avvicinamento non può proseguire se la distanza di atterraggio disponibile non raggiunge determinate soglie rispetto alla LDTA, con regole differenziate in base alla classe di prestazione e alla certificazione del velivolo.

Per le operazioni in rotta e le procedure di dispatching, il regolamento rafforza i vincoli relativi alla massa all'atterraggio, alle distanze di pista disponibili e al tipo di superficie. Sulle piste asciutte, bagnate o contaminate vengono fissati parametri precisi, spesso ancorati al 115 % della distanza di atterraggio richiesta o ai dati approvati dell'AFM; in presenza di piste con miglioramento dell'attrito o piste invernali appositamente preparate sono previste condizioni specifiche.

Operazioni a distanza di atterraggio ridotta

Il testo disciplina due modelli di approvazione delle operazioni con distanza di atterraggio richiesta ridotta. Per alcuni velivoli commerciali on demand con MOPSC fino a 19, l'operatore può atterrare entro l'80 % della LDA solo previa approvazione e se il velivolo è idoneo secondo il manuale di volo. Per un regime più generale, la nuova CAT.POL.A.355 richiede una valutazione del rischio e un insieme molto dettagliato di condizioni: divieti di atterraggi su piste contaminate e di procedure speciali, adozione di un processo di addestramento e monitoraggio, equipaggio qualificato con esperienza recente, ALP del gestore aeroportuale, condizioni meteo favorevoli, equipaggiamenti operativi e altre eventuali prescrizioni aeroportuali. La decisione finale resta comunque al comandante.

Operazioni ETOPS e voli plurimotore

Le disposizioni su CAT.OP.MPA.140 e sulle norme di performance in rotta per velivoli plurimotore e bimotore ridefiniscono i limiti di allontanamento dagli aeroporti adeguati e le condizioni per operazioni oltre i 120 minuti, fino a 180 minuti in casi autorizzati. Per i velivoli plurimotore, sono aggiornati i criteri di traiettoria netta, margini laterali, considerazione dell'avaria motore nel punto più critico e requisiti di carburante residuo. Il regolamento interviene anche sullo scarico rapido del combustibile, ammesso solo se compatibile con il raggiungimento dell'aeroporto previsto e se effettuato con procedure sicure.

Registratori di volo, riservatezza e protezione dei dati

Le disposizioni sui registratori di volo sono tra le più incisive. Dopo un incidente o un evento individuato dall'autorità inquirente, le registrazioni devono essere conservate per 60 giorni, salvo diverso ordine. L'operatore deve eseguire controlli per garantire l'efficienza del sistema e mantenere la documentazione necessaria alla conversione dei dati grezzi in parametri utili alle indagini.

La divulgazione e l'uso di registrazioni audio, video e dati sono limitati in modo molto rigoroso: sono consentiti solo in presenza di procedure specifiche, previo assenso del personale interessato e solo per migliorare la sicurezza, oppure per aeronavigabilità, manutenzione, anonimizzazione o procedure riservate. Le norme richiamano espressamente il regolamento generale sulla protezione dei dati, rafforzando il raccordo con la normativa privacy UE.

Nuovi registratori di volo leggeri e alimentazione alternativa del CVR

Per i velivoli e gli elicotteri a turbina di determinate masse e configurazioni, il regolamento introduce l'obbligo di registratori di volo leggeri. Questi dispositivi devono registrare informazioni sufficienti a ricostruire traiettoria e velocità, conservare almeno 5 ore di dati e avviarsi/arrestarsi automaticamente con il movimento autonomo del mezzo.

Per i velivoli con MCTOM superiore a 27 000 kg e primo certificato di navigabilità dal 5 settembre 2022, il CVR e il microfono in cabina devono essere collegati automaticamente a una fonte di alimentazione alternativa in caso di interruzione degli altri sistemi di alimentazione.

Cabina di pilotaggio e sicurezza passeggeri

La nuova ORO.SEC.100 aggiorna i requisiti della porta della cabina di pilotaggio e dei sistemi di monitoraggio esterni. Per determinate categorie di velivoli impiegati in trasporto commerciale passeggeri, la porta blindata è obbligatoria; deve essere bloccabile da entrambe le stazioni pilota e restare chiusa secondo le procedure di sicurezza. È anche previsto un sistema di comunicazione dall'equipaggio di cabina all'equipaggio di condotta per segnalare minacce o accessi sospetti.

Aggiornamenti coordinati in NCC, NCO e SPO

Le parti NCC, NCO e SPO vengono allineate alle stesse logiche di sicurezza. Sono inserite norme per le condizioni di avvicinamento e atterraggio di velivoli ed elicotteri; sono aggiornate le regole sui voli di collaudo e sulla simulazione di procedure anomale o di emergenza con specialista a bordo; sono introdotti ulteriori riferimenti al mantenimento dell'aeronavigabilità e ai registratori di volo leggeri anche per le operazioni commerciali specializzate.

Valutazione pratica per operatori e professionisti

Per gli operatori aerei, il regolamento impone un aggiornamento dei manuali operativi, delle procedure di dispatch, delle policy di manutenzione e dei programmi di addestramento. Per avvocati e commercialisti, i profili più rilevanti riguardano la compliance operativa, la tracciabilità delle approvazioni dell'autorità competente, l'adeguamento documentale delle specifiche di operazione e il trattamento dei dati di volo, anche sotto il profilo privacy e responsabilità organizzativa.

Disposizioni principali

Modifiche generali al regolamento 965/2012 e disciplina transitoria

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 9 bis bis sul credito per i piloti che, prima del 25 settembre 2019, hanno comandato un volo di collaudo classificato come livello A, imponendo all'operatore di informarli sulle differenze operative introdotte. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII del regolamento 965/2012 sono modificati secondo un allegato tecnico dettagliato. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore dal 25 settembre 2019, con alcune parti dell'allegato applicabili dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e altre dal 5 novembre 2019.

Definizioni e concetti tecnici nuovi

Nell'allegato I sono introdotte o aggiornate definizioni chiave: CVR, FDR, registratore di volo, pista contaminata, pista asciutta, pista bagnata, relazione sullo stato della pista (RCR), distanza di atterraggio all'orario di arrivo (LDTA) e pista invernale appositamente preparata. Sono anche eliminati o sostituiti alcuni termini per rendere coerente il sistema di valutazione delle prestazioni e della condizione pista.

Specifiche delle operazioni e approvazioni amministrative

L'allegato II sostituisce il modello di appendice sulle specifiche delle operazioni, che include ora campi espressi per approvazioni specifiche, tra cui ETOPS, PBN, operazioni in bassa visibilità, uso di EFB di tipo B, addestramento equipaggio di cabina, rilascio attestati di equipaggio di cabina e mantenimento dell'aeronavigabilità. Il modello riflette l'esigenza di raccogliere in un unico documento le autorizzazioni operative applicabili al COA dell'operatore.

Sicurezza della cabina di pilotaggio e requisiti di porta blindata

Nell'allegato III, la norma ORO.SEC.100 è riscritta: la cabina di pilotaggio, se dotata di porta sicura, deve essere bloccabile e devono esserci strumenti per avvisare l'equipaggio di condotta di attività sospette o violazioni. Per i voli passeggeri commerciali, la porta approvata è obbligatoria per velivoli con MCTOM superiore a 54 500 kg, oppure superiore a 45 500 kg e MOPSC superiore a 19, oppure con MOPSC superiore a 60. La porta deve essere chiusa prima dell'avvio motori e permane chiusa secondo le procedure di sicurezza; devono inoltre esserci sistemi di monitoraggio dell'area esterna alla porta da entrambe le stazioni pilota.

Registrazioni dei registratori di volo: conservazione e riservatezza

Nelle parti CAT, NCC e SPO sono riscritte le norme sul trattamento delle registrazioni dei registratori di volo. Dopo incidente, inconveniente grave o evento individuato dall'autorità inquirente, l'operatore deve conservare le registrazioni originali per 60 giorni, salvo diversa disposizione dell'autorità. Sono previsti controlli operativi, conservazione dei dati necessari alla conversione dei parametri grezzi e obbligo di mettere a disposizione le registrazioni su richiesta dell'autorità competente. Le registrazioni audio, video e i parametri di volo sono soggetti a limiti stringenti di divulgazione e uso, con eccezioni per aeronavigabilità, manutenzione, anonimizzazione o procedure riservate; la disciplina richiama espressamente il regolamento (UE) 996/2010 e il regolamento (UE) 2016/679.

Prestazioni di atterraggio, stato pista e LDTA

Le norme CAT.OP.MPA.300, CAT.OP.MPA.301 e CAT.OP.MPA.303 introducono il controllo dell'idoneità di condizioni meteo e pista/FATO prima dell'avvicinamento e, per i velivoli, la verifica della distanza di atterraggio all'orario di arrivo (LDTA). L'avvicinamento non può proseguire se la LDA non è almeno pari al 115 % della LDTA stimata nei casi previsti, con regole differenziate per classi di prestazione A, B e C e per i velivoli certificati CS-25 o equivalenti e CS-23 livello 4 ad alta velocità. L'operatore deve indicare nel manuale delle operazioni i dati prestazionali usati per la valutazione LDTA.

Segnalazione dell'azione frenante e RCR

La norma CAT.OP.MPA.311 impone al comandante di informare gli ATS mediante AIREP speciale quando l'azione frenante effettivamente riscontrata non coincide con quella indicata dal gestore aeroportuale nella RCR.

Nuovi limiti e condizioni per operazioni a lungo raggio e in rotta

Le norme CAT.OP.MPA.140, CAT.POL.A.220, CAT.POL.A.415 e CAT.POL.A.420 ridefiniscono i limiti di distanza dai più vicini aeroporti adeguati per velivoli bimotore e plurimotore, con criteri distinti per classi A, B e C e per approvazioni oltre 120 minuti fino a 180 minuti. Sono richieste specifiche procedure di pianificazione, manutenzione, monitoraggio motore e, in alcuni casi, omologazione di progetto e approvazione dell'autorità competente. Se la precisione di navigazione non è almeno RNAV5, i margini laterali devono essere aumentati fino a 18,5 km (10 NM).

Atterraggi su piste asciutte, bagnate e contaminate

Le norme CAT.POL.A.230, CAT.POL.A.235, CAT.POL.A.330, CAT.POL.A.335 e CAT.POL.A.435 riscrivono i criteri di massa all'atterraggio e di lunghezza pista disponibile. Sono stabilite soglie del 60 %, 70 % o 80 % della LDA a seconda della categoria del velivolo e del tipo di autorizzazione; per piste bagnate o contaminate sono previsti incrementi al 115 % o l'uso di distanze di atterraggio derivate da dati AFM, dati approvati o dati equivalenti. Sono disciplinate anche piste con specifiche caratteristiche di miglioramento dell'attrito e piste invernali appositamente preparate.

Approvazioni per operazioni con distanza di atterraggio richiesta ridotta

Le nuove norme CAT.POL.A.255 e CAT.POL.A.355 consentono, previo nulla osta dell'autorità competente, operazioni di atterraggio entro l'80 % della LDA, ma solo al ricorrere di condizioni rigorose. Per la CAT.POL.A.255 il regime riguarda velivoli con MOPSC fino a 19 impiegati in CAT on demand non di linea; per la CAT.POL.A.355 si applica una logica analoga ma con approvazione per pista, valutazione del rischio e condizioni aggiuntive: divieti di atterraggi corti, piste contaminate e avvicinamenti speciali, requisiti di addestramento, ALP, equipaggio minimo di due piloti esperti, condizioni meteo favorevoli e ulteriori restrizioni eventualmente imposte dall'autorità aeroportuale.

Registratori di volo leggeri e nuova alimentazione alternativa del CVR

Alla norma CAT.IDE.A.185 è aggiunta una lettera i) che impone, per velivoli con MCTOM superiore a 27 000 kg con primo certificato di navigabilità dal 5 settembre 2022, una fonte di alimentazione alternativa a cui CVR e microfono cabina si collegano automaticamente in caso di interruzione degli altri sistemi di alimentazione. Le nuove norme CAT.IDE.A.191, CAT.IDE.H.191, SPO.IDE.A.146 e SPO.IDE.H.146 introducono registratori di volo leggeri per determinati velivoli e elicotteri a turbina con MCTOM pari o superiore a 2 250 kg, oppure per velivoli con MOPSC superiore a 9, se esclusi dagli obblighi più onerosi e immatricolati per la prima volta dal 5 settembre 2022. Il registratore deve memorizzare almeno 5 ore di dati o immagini, avviarsi automaticamente prima del movimento autonomo e, se registra audio o video cabina, includere una funzione di cancellazione irreversibile utilizzabile dal comandante.

Ossigeno di pronto soccorso e equipaggiamenti di bordo

La norma CAT.IDE.A.230 è modificata prevedendo che l'ossigeno debba essere sufficiente per almeno il 2 % dei passeggeri, comunque non meno di una persona, per la restante durata del volo dopo depressurizzazione a quote cabina superiori a 8 000 ft e fino a 15 000 ft. È inoltre chiarito che l'equipaggiamento di ossigeno di pronto soccorso deve poter generare portata verso ciascuna persona. La norma CAT.IDE.A.345 e il corrispondente requisito per gli elicotteri impongono apparati di comunicazione, navigazione e sorveglianza conformi ai requisiti dello spazio aereo applicabili per operazioni IFR o VFR su rotte non navigabili con riferimento visivo al suolo.

Aggiornamenti per ATO, NCC, NCO e SPO

Le modifiche di coordinamento includono l'adattamento della norma SpA.SET-IMC.105 sulle procedure di manutenzione e monitoraggio motore, il riferimento delle ATO alle norme ORO.GEN.310 e ORO.MLR.105 e l'inserimento di nuove regole sulle condizioni per l'avvicinamento e l'atterraggio per velivoli ed elicotteri nelle parti NCC, NCO e SPO. NCO.SPEC.MCF.130 consente la simulazione di procedure anormali o di emergenza in volo con specialista a bordo se necessaria al volo e prevista nella checklist o nelle procedure operative. SPO.SPE.MCF.100 chiarisce che il livello A si applica ai voli di collaudo con uso previsto di procedure anormali o di emergenza o per dimostrare sistemi di backup o altri dispositivi di sicurezza.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereaoperazioni di voloaeronavigabilitàprotezione dei dati

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