Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1681

Regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione del 1o agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il quadro delle statistiche europee sul turismo per migliorare tempestività, disaggregazione territoriale e capacità di analisi dei fenomeni turistici. Interviene sui termini di trasmissione dei dati e amplia/modifica gli allegati del regolamento (UE) n. 692/2011 con nuove variabili su pernottamenti, grandi città, profili territoriali, mezzi di trasporto e prenotazioni online. Le modifiche sono pensate per consentire una migliore lettura delle dinamiche del turismo, incluse la stagionalità, il turismo urbano, quello costiero e l’impatto delle piattaforme online.

Modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 sulle statistiche europee sul turismo, aggiornando termini di trasmissione e contenuti degli allegati I e II.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari degli obblighi di trasmissione dei dati statistici sul turismo previsti dal regolamento (UE) n. 692/2011 come modificato. Riguarda le statistiche europee sul turismo, in particolare dati annuali, mensili e triennali relativi a pernottamenti, tipologie di alloggio, mezzi di trasporto, prenotazioni e spesa turistica. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020; le nuove scadenze annuali, mensili e triennali decorrono secondo quanto previsto dall’articolo 1. Non introduce, secondo i considerando, ulteriori significativi oneri amministrativi per Stati membri e rispondenti.

Regolamento delegato (UE) 2019/1681: modifica delle statistiche europee sul turismo

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 692/2011 per rafforzare tempestività e qualità delle statistiche europee sul turismo, adeguandole anche all’evoluzione dei comportamenti di viaggio e delle piattaforme digitali. I considerando evidenziano l’esigenza di abbreviare i tempi di trasmissione, migliorare la lettura della stagionalità, misurare meglio il turismo urbano e costiero e rappresentare più accuratamente le prenotazioni effettuate online.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano gli Stati membri, tenuti a trasmettere a Eurostat i dati statistici sul turismo secondo le regole del regolamento (UE) n. 692/2011 come modificate. Il perimetro materiale comprende i dati annuali, mensili e triennali relativi a pernottamenti, occupazione degli esercizi ricettivi, tipologie di località, grandi città, mezzi di trasporto, alloggi, prenotazioni e spesa turistica. Il regolamento non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna quello esistente; secondo il considerando finale, non comporta oneri amministrativi significativi aggiuntivi.

Termini di trasmissione dei dati

L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 692/2011 è riscritto. Gli Stati membri devono trasmettere:

  • i dati annuali convalidati di cui all’allegato I, sezioni 1 e 2, entro 6 mesi dalla fine del periodo di riferimento, salvo diversa indicazione dell’allegato I;
  • i dati mensili convalidati di cui all’allegato I, sezione 2, entro 8 settimane per gli anni di riferimento 2020 e 2021, ed entro 6 settimane a partire dall’anno di riferimento 2022;
  • i dati convalidati di cui all’allegato I, sezione 4, entro 9 mesi dalla fine del periodo di riferimento, se lo Stato membro opta per la trasmissione;
  • i dati convalidati di cui all’allegato II entro 6 mesi dalla fine del periodo di riferimento.

Modifiche all’allegato I: pernottamenti e disaggregazioni territoriali

La sezione 2 dell’allegato I è modificata per rendere più dettagliata la raccolta dei dati sui pernottamenti. Per i dati annuali a livello regionale NUTS 2 e nazionale, il totale delle tipologie di esercizi ricettivi turistici deve essere disaggregato in pernottamenti di residenti e di non residenti, con ulteriori disaggregazioni per tipo di località, regioni NUTS 3 e mesi dell’anno di riferimento. Il dettaglio mensile è facoltativo se l’intero Stato membro coincide con il livello NUTS 2.

A livello nazionale è inoltre introdotta una riga specifica per i pernottamenti del totale degli esercizi ricettivi turistici disaggregati per tipo di località combinato con le grandi città. In parallelo, la lettera D sugli indicatori tempestivi dei principali aggregati viene soppressa.

Grandi città

Nella sezione 3 dell’allegato I è inserita una nuova lettera F dedicata alle grandi città. I dati devono riferirsi alle grandi città conformi all’articolo 4 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1059/2003 e comprendere almeno:

  • le grandi città che, complessivamente, rappresentano il 90% dei pernottamenti annuali negli esercizi ricettivi turistici delle grandi città del paese;
  • la capitale;
  • tutte le grandi città con almeno 200 000 abitanti.

Ai fini della definizione, le grandi città sono le unità amministrative locali in cui almeno il 50% della popolazione vive in un centro urbano; il centro urbano è un agglomerato di celle contigue della griglia di 1 km² con densità di almeno 1 500 abitanti per km² e popolazione complessiva di almeno 50 000 abitanti. Eurostat e gli Stati membri aggiornano periodicamente l’elenco delle grandi città. I dati devono essere trasmessi al 31 dicembre dell’anno di riferimento sulla base dell’elenco più recente disponibile.

Modifiche all’allegato II: viaggi turistici, mezzi di trasporto e prenotazioni online

L’allegato II, sezione 2, è aggiornato nelle righe da 8 a 15 della tabella sulle variabili da trasmettere. Il regolamento dettaglia le categorie per:

  • mezzo di trasporto principale: aereo, via d’acqua, treno, bus/pullman, autoveicolo privato, autoveicolo a noleggio, altro;
  • tipo di alloggio principale: strutture in locazione e non in locazione, con ulteriori sottocategorie;
  • prenotazione via Internet del tipo di alloggio principale;
  • canale di prenotazione dell’alloggio principale;
  • prenotazione tramite sito web o app per specifiche piattaforme o servizi, con indicazione facoltativa per alcuni canali;
  • prenotazione via Internet del mezzo di trasporto principale;
  • canale di prenotazione del mezzo di trasporto principale;
  • prenotazione del viaggio tutto compreso e del pacchetto;
  • spesa del singolo turista durante il viaggio per i pacchetti.

Alcune voci sono triennali, altre annuali. Tra le categorie espressamente richiamate figurano siti o app come Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway e BlaBlaCar, a conferma dell’attenzione del regolamento al fenomeno delle piattaforme online nel mercato turistico.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2020. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuovi termini di trasmissione dei dati

L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 692/2011 è sostituito. Gli Stati membri trasmettono: i dati annuali convalidati di cui all’allegato I, sezioni 1 e 2, entro sei mesi dalla fine del periodo di riferimento, salvo diversa indicazione; i dati mensili convalidati di cui all’allegato I, sezione 2, entro otto settimane per gli anni di riferimento 2020 e 2021 ed entro sei settimane a decorrere dall’anno di riferimento 2022; i dati convalidati dell’allegato I, sezione 4, entro nove mesi se lo Stato membro opta per la trasmissione; i dati convalidati dell’allegato II entro sei mesi dalla fine del periodo di riferimento.

Modifiche alle variabili annuali sui pernottamenti

Nell’allegato I, sezione 2, la tabella relativa ai dati annuali a livello regionale NUTS 2 e nazionale è aggiornata. Per il totale delle tipologie di esercizi ricettivi turistici devono essere trasmessi i pernottamenti di residenti e non residenti, con disaggregazione per tipo di località, regioni NUTS 3 e mesi dell’anno di riferimento, con facoltà di non applicare il dettaglio mensile se l’intero Stato membro rientra nel livello NUTS 2. È inoltre aggiunta una riga a livello nazionale per i pernottamenti disaggregati per tipo di località combinato con grandi città.

Soppressione degli indicatori tempestivi

Nell’allegato I, sezione 2, la lettera D relativa agli 'indicatori tempestivi dei principali aggregati (Rapid key indicators)' è soppressa.

Definizione e copertura delle grandi città

Nell’allegato I, sezione 3, è inserita la lettera F sulle grandi città. I dati sono trasmessi per le grandi città conformi all’articolo 4 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1059/2003 e comprendono almeno: le grandi città che insieme rappresentano il 90% dei pernottamenti annuali nelle grandi città del paese; la capitale; tutte le grandi città con almeno 200 000 abitanti. Le grandi città sono definite come LAU in cui almeno il 50% della popolazione vive in un centro urbano; un centro urbano è un agglomerato di celle contigue di 1 km² con densità di almeno 1 500 abitanti per km² e popolazione complessiva di almeno 50 000 abitanti. Eurostat e gli Stati membri aggiornano periodicamente l’elenco; i dati sono trasmessi al 31 dicembre dell’anno di riferimento sulla base dell’elenco più recente disponibile.

Nuove disaggregazioni sui viaggi turistici e sulle piattaforme online

Nell’allegato II, sezione 2, sono sostituite le righe da 8 a 15 della tabella sulle variabili da trasmettere. Vengono disciplinati il mezzo di trasporto principale, il tipo di alloggio principale, la prenotazione via Internet dell’alloggio e del mezzo di trasporto, i canali di prenotazione, l’uso di piattaforme o app specifiche, il viaggio tutto compreso, la prenotazione del pacchetto e la spesa del singolo turista per i pacchetti. Alcune sottocategorie sono facoltative (ad esempio la distinzione tra bus regolare e occasionale, la prenotazione tramite siti o app come Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway o BlaBlaCar).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1º gennaio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatisticheturismomercato internotrasportieconomia digitale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.