Regolamento (UE) 2019/1681
Regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione del 1o agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro delle statistiche europee sul turismo per migliorare tempestività, disaggregazione territoriale e capacità di analisi dei fenomeni turistici. Interviene sui termini di trasmissione dei dati e amplia/modifica gli allegati del regolamento (UE) n. 692/2011 con nuove variabili su pernottamenti, grandi città, profili territoriali, mezzi di trasporto e prenotazioni online. Le modifiche sono pensate per consentire una migliore lettura delle dinamiche del turismo, incluse la stagionalità, il turismo urbano, quello costiero e l’impatto delle piattaforme online.
Modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 sulle statistiche europee sul turismo, aggiornando termini di trasmissione e contenuti degli allegati I e II.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari degli obblighi di trasmissione dei dati statistici sul turismo previsti dal regolamento (UE) n. 692/2011 come modificato. Riguarda le statistiche europee sul turismo, in particolare dati annuali, mensili e triennali relativi a pernottamenti, tipologie di alloggio, mezzi di trasporto, prenotazioni e spesa turistica. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020; le nuove scadenze annuali, mensili e triennali decorrono secondo quanto previsto dall’articolo 1. Non introduce, secondo i considerando, ulteriori significativi oneri amministrativi per Stati membri e rispondenti.
Regolamento delegato (UE) 2019/1681: modifica delle statistiche europee sul turismo
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 692/2011 per rafforzare tempestività e qualità delle statistiche europee sul turismo, adeguandole anche all’evoluzione dei comportamenti di viaggio e delle piattaforme digitali. I considerando evidenziano l’esigenza di abbreviare i tempi di trasmissione, migliorare la lettura della stagionalità, misurare meglio il turismo urbano e costiero e rappresentare più accuratamente le prenotazioni effettuate online.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano gli Stati membri, tenuti a trasmettere a Eurostat i dati statistici sul turismo secondo le regole del regolamento (UE) n. 692/2011 come modificate. Il perimetro materiale comprende i dati annuali, mensili e triennali relativi a pernottamenti, occupazione degli esercizi ricettivi, tipologie di località, grandi città, mezzi di trasporto, alloggi, prenotazioni e spesa turistica. Il regolamento non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna quello esistente; secondo il considerando finale, non comporta oneri amministrativi significativi aggiuntivi.
Termini di trasmissione dei dati
L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 692/2011 è riscritto. Gli Stati membri devono trasmettere:
- i dati annuali convalidati di cui all’allegato I, sezioni 1 e 2, entro 6 mesi dalla fine del periodo di riferimento, salvo diversa indicazione dell’allegato I;
- i dati mensili convalidati di cui all’allegato I, sezione 2, entro 8 settimane per gli anni di riferimento 2020 e 2021, ed entro 6 settimane a partire dall’anno di riferimento 2022;
- i dati convalidati di cui all’allegato I, sezione 4, entro 9 mesi dalla fine del periodo di riferimento, se lo Stato membro opta per la trasmissione;
- i dati convalidati di cui all’allegato II entro 6 mesi dalla fine del periodo di riferimento.
Modifiche all’allegato I: pernottamenti e disaggregazioni territoriali
La sezione 2 dell’allegato I è modificata per rendere più dettagliata la raccolta dei dati sui pernottamenti. Per i dati annuali a livello regionale NUTS 2 e nazionale, il totale delle tipologie di esercizi ricettivi turistici deve essere disaggregato in pernottamenti di residenti e di non residenti, con ulteriori disaggregazioni per tipo di località, regioni NUTS 3 e mesi dell’anno di riferimento. Il dettaglio mensile è facoltativo se l’intero Stato membro coincide con il livello NUTS 2.
A livello nazionale è inoltre introdotta una riga specifica per i pernottamenti del totale degli esercizi ricettivi turistici disaggregati per tipo di località combinato con le grandi città. In parallelo, la lettera D sugli indicatori tempestivi dei principali aggregati viene soppressa.
Grandi città
Nella sezione 3 dell’allegato I è inserita una nuova lettera F dedicata alle grandi città. I dati devono riferirsi alle grandi città conformi all’articolo 4 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1059/2003 e comprendere almeno:
- le grandi città che, complessivamente, rappresentano il 90% dei pernottamenti annuali negli esercizi ricettivi turistici delle grandi città del paese;
- la capitale;
- tutte le grandi città con almeno 200 000 abitanti.
Ai fini della definizione, le grandi città sono le unità amministrative locali in cui almeno il 50% della popolazione vive in un centro urbano; il centro urbano è un agglomerato di celle contigue della griglia di 1 km² con densità di almeno 1 500 abitanti per km² e popolazione complessiva di almeno 50 000 abitanti. Eurostat e gli Stati membri aggiornano periodicamente l’elenco delle grandi città. I dati devono essere trasmessi al 31 dicembre dell’anno di riferimento sulla base dell’elenco più recente disponibile.
Modifiche all’allegato II: viaggi turistici, mezzi di trasporto e prenotazioni online
L’allegato II, sezione 2, è aggiornato nelle righe da 8 a 15 della tabella sulle variabili da trasmettere. Il regolamento dettaglia le categorie per:
- mezzo di trasporto principale: aereo, via d’acqua, treno, bus/pullman, autoveicolo privato, autoveicolo a noleggio, altro;
- tipo di alloggio principale: strutture in locazione e non in locazione, con ulteriori sottocategorie;
- prenotazione via Internet del tipo di alloggio principale;
- canale di prenotazione dell’alloggio principale;
- prenotazione tramite sito web o app per specifiche piattaforme o servizi, con indicazione facoltativa per alcuni canali;
- prenotazione via Internet del mezzo di trasporto principale;
- canale di prenotazione del mezzo di trasporto principale;
- prenotazione del viaggio tutto compreso e del pacchetto;
- spesa del singolo turista durante il viaggio per i pacchetti.
Alcune voci sono triennali, altre annuali. Tra le categorie espressamente richiamate figurano siti o app come Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway e BlaBlaCar, a conferma dell’attenzione del regolamento al fenomeno delle piattaforme online nel mercato turistico.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2020. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovi termini di trasmissione dei dati
L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 692/2011 è sostituito. Gli Stati membri trasmettono: i dati annuali convalidati di cui all’allegato I, sezioni 1 e 2, entro sei mesi dalla fine del periodo di riferimento, salvo diversa indicazione; i dati mensili convalidati di cui all’allegato I, sezione 2, entro otto settimane per gli anni di riferimento 2020 e 2021 ed entro sei settimane a decorrere dall’anno di riferimento 2022; i dati convalidati dell’allegato I, sezione 4, entro nove mesi se lo Stato membro opta per la trasmissione; i dati convalidati dell’allegato II entro sei mesi dalla fine del periodo di riferimento.
Modifiche alle variabili annuali sui pernottamenti
Nell’allegato I, sezione 2, la tabella relativa ai dati annuali a livello regionale NUTS 2 e nazionale è aggiornata. Per il totale delle tipologie di esercizi ricettivi turistici devono essere trasmessi i pernottamenti di residenti e non residenti, con disaggregazione per tipo di località, regioni NUTS 3 e mesi dell’anno di riferimento, con facoltà di non applicare il dettaglio mensile se l’intero Stato membro rientra nel livello NUTS 2. È inoltre aggiunta una riga a livello nazionale per i pernottamenti disaggregati per tipo di località combinato con grandi città.
Soppressione degli indicatori tempestivi
Nell’allegato I, sezione 2, la lettera D relativa agli 'indicatori tempestivi dei principali aggregati (Rapid key indicators)' è soppressa.
Definizione e copertura delle grandi città
Nell’allegato I, sezione 3, è inserita la lettera F sulle grandi città. I dati sono trasmessi per le grandi città conformi all’articolo 4 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1059/2003 e comprendono almeno: le grandi città che insieme rappresentano il 90% dei pernottamenti annuali nelle grandi città del paese; la capitale; tutte le grandi città con almeno 200 000 abitanti. Le grandi città sono definite come LAU in cui almeno il 50% della popolazione vive in un centro urbano; un centro urbano è un agglomerato di celle contigue di 1 km² con densità di almeno 1 500 abitanti per km² e popolazione complessiva di almeno 50 000 abitanti. Eurostat e gli Stati membri aggiornano periodicamente l’elenco; i dati sono trasmessi al 31 dicembre dell’anno di riferimento sulla base dell’elenco più recente disponibile.
Nuove disaggregazioni sui viaggi turistici e sulle piattaforme online
Nell’allegato II, sezione 2, sono sostituite le righe da 8 a 15 della tabella sulle variabili da trasmettere. Vengono disciplinati il mezzo di trasporto principale, il tipo di alloggio principale, la prenotazione via Internet dell’alloggio e del mezzo di trasporto, i canali di prenotazione, l’uso di piattaforme o app specifiche, il viaggio tutto compreso, la prenotazione del pacchetto e la spesa del singolo turista per i pacchetti. Alcune sottocategorie sono facoltative (ad esempio la distinzione tra bus regolare e occasionale, la prenotazione tramite siti o app come Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway o BlaBlaCar).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1º gennaio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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