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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10099/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caprioli ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 16/03/2023, con cui erano state applicate misure cautelari (rilievo ai reati in concorso ex art.110 c.p. e art.73 comma 1 DPR 309/1990, capo 159 e 161). Nel ricorso per Cassazione il difensore aveva articolato due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione del Tribunale e omessa considerazione dei "motivi nuovi", lamentando che il riesame si era limitato a richiamare giurisprudenza senza valutare le censure difensive e criticando la motivazione del GIP sulla gravità indiziaria e sul pericolo di reiterazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'assenza di esigenze cautelari, evidenziando il lungo intervallo temporale dai fatti, l'assenza di condotte successive rilevanti dopo il 2020, la contestazione di soli due episodi e lo stato di incensuratezza dell'indagato, nonché l'omessa valutazione della memoria difensiva.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché il difensore del ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art.589 comma 2 c.p.p.; la rinuncia, considerata atto negoziale processuale abdicativo e irrevocabile, determina l'inammissibilità della impugnazione ai sensi dell'art.591 lett. d) c.p.p. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 c.p.p., ritenendo non sussistenti elementi per escludere responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.p.

    La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, depositata in cancelleria, è atto negoziale processuale abdicativo e irrevocabile che rende inammissibile il ricorso per cassazione

  • art. 591 c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione nelle ipotesi previste, tra cui quella derivante dalla rinuncia all'impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce l'applicazione di sanzione pecuniaria e l'onere delle spese processuali in caso di pronuncia di inammissibilità; la Corte applica la sanzione anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia dell'impugnazione salvo prova di assenza di colpa

  • art. 110 c.p. e art. 73 DPR 309/1990

    Norme sostanziali richiamate per i reati contestati all'imputato (concorso di persone e disciplina degli stupefacenti); sono la base della contestazione che ha determinato la misura cautelare

Massime di principio

  • La rinuncia formale all'impugnazione, una volta depositata secondo le norme procedurali, è irrevocabile e determina l'inammissibilità del ricorso; il difensore deve valutare attentamente tale atto prima del deposito
  • L'inammissibilità per rinuncia comporta normalmente l'onere delle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p., salvo che si dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare è importante articolare motivi specifici e presentare elementi nuovi concreti (es. recenti fatti o prove) che possano incidere sulla valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari; argomentazioni generiche rischiano di essere ininfluenti
  • Nel dedurre l'insussistenza delle esigenze cautelari va documentata l'assenza del pericolo di reiterazione mediante elementi temporali e fattuali (intervallo dalla condotta, assenza di comportamenti successivi, posizione personale dell'indagato) e non solo con affermazioni di principio
  • Se il difensore ritiene inutilizzabile o intempestiva un'impugnazione, la decisione di rinunciare deve essere comunicata e condivisa con il cliente, valutando possibili rimedi alternativi o l'opportunità di conservare l'impugnazione fino a un giudizio sul merito

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