Cassazione Penale, Sentenza n. 15901/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per omicidio pluriaggravato e reati connessi (omicidio di Gelsomina Verde, distruzione del cadavere, porto e detenzione d'arma, delitti con connotazione mafiosa). Il ricorrente deduce tre censure principali: (i) illegittimità della riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., sostenendo che le dichiarazioni sopravvenute non apportavano elementi di novità tali da giustificare la riapertura; (ii) insufficienza, manifesta illogicità e contraddittorietà della valutazione dei gravi indizi, con critica alla valorizzazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di una intercettazione come riscontro; (iii) mancata e illogica valutazione delle esigenze cautelari, in particolare l'assenza di carichi pendenti, il decorso di quasi venti anni e l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata che renderebbero sproporzionata la custodia in carcere.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in via integrale. Ha ritenuto: (a) infondata la censura sulla riapertura delle indagini in quanto il sindacato di legittimità sul provvedimento di autorizzazione alla riapertura è limitato e, per giurisprudenza consolidata, quel provvedimento è inoppugnabile; (b) legittima la valutazione del Tribunale del riesame circa la gravità indiziaria e l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, avendo il Collegio riscontrato credibilità intrinseca e riscontri estrinseci; (c) corretta la valorizzazione dell'intercettazione come elemento di riscontro, non essendovi travisamento della prova dimostrato; (d) congrua e non manifestamente illogica la motivazione sulle esigenze cautelari: la Corte ha richiamato la presunzione relativa di necessità della custodia (art. 275 comma 3 c.p.p.) per reati di particolare gravità e la valutazione prognostica del pericolo di reiterazione, non neutralizzata dal mero trascorrere del tempo. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna alle spese processuali del ricorrente e ordine di trasmissione degli atti ove previsto.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Norma che configura il concorso di persone nel reato; utilizzata per inquadrare la partecipazione di più soggetti all'omicidio.
artt. 575-577 n. 3 c.p.
Norme che definiscono l'omicidio e le aggravanti; la fattispecie era contestata con aggravante prevista dal n.3 (più gravi modalità o motivi).
art. 416-bis c.p. (e comma 1 nella citazione)
Contestazione del reato di associazione mafiosa e della connotazione mafiosa dell'evento; ha determinato la rilevanza della presunzione cautelare di cui all'art. 275 c.p.p.
artt. 10, 12, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497
Norme relative alle armi e al loro porto/uso illegale; richiamate per il porto/detenzione della pistola usata nell'omicidio.
art. 411 c.p. e art. 424 c.p.
Art. 411 (concorso nel delitto) e art. 424 (distruzione o sottrazione di cadavere): contestazioni in relazione alle condotte di occultamento e distruzione del cadavere.
art. 414 c.p.p.
Regola sulla riapertura delle indagini dopo archiviazione; la Corte ha ricordato che il giudizio di legittimità non sindaca liberamente la decisione del GIP sulla riapertura e che l'inutilizzabilità riguarda atti compiuti in assenza di autorizzazione.
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) c.p.p.
Prescrive i motivi di ricorso in Cassazione (vizio di motivazione, violazione di norme processuali); la Corte ha valutato tali censure nei limiti del sindacato consentito.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti di sintesi nella motivazione della sentenza di cassazione; richiamata come riferimento procedurale per la riassunzione dei motivi.
art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.
Regole sull'utilizzabilità e sull'affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: richiedono valutazione della credibilità, attendibilità intrinseca e riscontri estrinseci; la Corte ha confermato che il Tribunale ha seguito tali criteri.
art. 273 c.p.p.
Definizione della soglia di 'gravi indizi di colpevolezza' necessaria per la misura cautelare; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale sul raggiungimento di tale soglia.
art. 274 c.p.p.
Criteri per l'applicazione delle misure cautelari (necessità, attualità e concretezza del pericolo); la Corte ha richiamato l'esigenza di valutazione prognostica, che il Tribunale ha compiuto.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli con connotazione mafiosa); la Corte ha sottolineato la prevalenza della presunzione salvo prova contraria non fornita dal ricorrente.
art. 309 c.p.p.
Obbligo del Tribunale del riesame di esaminare compiutamente le censure avanzate in udienza; la Corte ha ricordato che la motivazione per relationem è ammissibile solo se le censure non disarticolano il ragionamento probatorio.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della attendibilità delle prove salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- La decisione del GIP di autorizzare la riapertura delle indagini a seguito di archiviazione è, di regola, inoppugnabile e il vizio di inutilizzabilità riguarda solo gli atti compiuti senza effettiva autorizzazione.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono un esame articolato sotto i profili della credibilità, dell'attendibilità intrinseca (precisione, coerenza, spontaneità, costanza) e dei riscontri estrinseci: la loro valorizzazione spetta al giudice del merito purché motivata.
- L'interpretazione e il valore probatorio delle intercettazioni sono valutazioni di fatto rimesse al giudice di merito; in Cassazione sono sindacabili solo evidenti travisamenti o difformità decisive dal testo reale della prova.
- Per i reati connotati da modalità mafiose opera una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare (art. 275 c.p.p.); il tempo trascorso dall'evento non è, di per sé, idoneo a escludere le esigenze cautelari in assenza di elementi di ravvedimento o di distacco dall'organizzazione.
- Chi impugna misure cautelari in Cassazione deve indicare specifiche violazioni normative o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; critiche meramente fattuali o alternative valutazioni degli elementi probatori sono inammissibili.
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