Sentenza n. 3981/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento della determinazione dirigenziale e/o della delibera di Giunta o di Consiglio del Comune di Casamicciola Terme (estremi non conosciuti) presupposta alla c.d. "prima appendice contrattuale" del 18/04/2019, con cui è stata disposta la prima proroga della concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione delle entrate comunali, originariamente in scadenza il 10/06/2023; della c.d. "prima appendice contrattuale" al contratto Rep. 1510, stipulata in data 18/04/2019 tra il Comune di Casamicciola Terme e la So.Ge.T. S.p.A.; della determinazione dirigenziale e/o della delibera di Giunta o di Consiglio del Comune di Casamicciola Terme (estremi non conosciuti) presupposta alla c.d. "seconda appendice contrattuale" del 29/10/2021, con cui è stata disposta un'ulteriore proroga della medesima concessione; della c.d. "seconda appendice contrattuale" al contratto Rep. 1510, stipulata in data 29/10/2021 tra il Comune di Casamicciola Terme e la So.Ge.T. S.p.A., di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ancorché non conosciuto, nonché, per illegittimità derivata, della comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca legale del 12/05/2026, prot. n. 111920, atto n. 2025-910144, emessa dalla So.Ge.T. S.p.A. e della presupposta iscrizione ipotecaria effettuata in data 21/01/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due appendici contrattuali del 18 aprile 2019 e del 29 ottobre 2021, con cui è stata prorogata la concessione del servizio comunale di gestione, accertamento e riscossione delle entrate, nonché gli atti presupposti e, per illegittimità derivata, la comunicazione e l’iscrizione ipotecaria
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente e concessionario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, estranea al contratto di concessione stipulato tra il Comune e la società concessionaria, ha impugnato le proroghe contrattuali sostenendo la violazione dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto il rapporto sarebbe dovuto cessare alla scadenza originaria del 10 giugno 2023. Da tale dedotta illegittimità avrebbe fatto discendere l’asserita carenza di potere della concessionaria di procedere alla riscossione coattiva e l’illegittimità derivata delle iscrizioni ipotecarie gravanti sui propri immobili. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la tardività del ricorso e ha difeso la legittimità delle proroghe; la concessionaria ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, rilevando che la ricorrente non era parte del rapporto concessorio né concorrente nella gara originaria. Il TAR ha esaminato prioritariamente tale eccezione, applicando il principio della ragione più liquida.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo completo il contraddittorio e l’istruttoria. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva. La legittimazione a ricorrere richiede la titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, collegata in modo immediato e diretto all’atto impugnato; non è sufficiente un vantaggio solo riflesso, mediato o patrimoniale. La ricorrente era estranea al contratto di concessione, non aveva partecipato né aspirava a partecipare alla gara e non vantava diritti o posizioni derivate dal contratto. La lesione lamentata discendeva direttamente dal rapporto tributario e dall’attività esecutiva di riscossione, non dalle appendici contrattuali inter alios. L’interesse a paralizzare le iscrizioni ipotecarie è stato quindi ritenuto un interesse di fatto e non una posizione differenziata idonea a fondare l’azione di annullamento. Il TAR ha inoltre rilevato che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è atto amministrativo soggetto alla giurisdizione amministrativa, ma atto esecutivo-cautelare contestabile davanti al giudice tributario o ordinario secondo la natura della censura. Poiché l’impugnazione dell’iscrizione era stata proposta soltanto in via derivata, il difetto di legittimazione sull’azione principale si è esteso anche a tale domanda. Sono rimaste assorbite le questioni di tardività, la legittimità delle proroghe e la giurisdizione sull’iscrizione ipotecaria. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori, in favore del Comune e della concessionaria.
Norme richiamate
Consente al giudice, in sede cautelare, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria risultano completi.
Consente una motivazione sintetica mediante riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
art. 106 d.lgs. 50/2016
Norma invocata dalla ricorrente per contestare il divieto di rinnovo e proroga dei contratti pubblici; la questione non è stata esaminata per il difetto di legittimazione.
Disciplina l’iscrizione ipotecaria, qualificata dal TAR come atto esecutivo-cautelare contestabile davanti al giudice tributario o ordinario, secondo la censura proposta.
Massime di principio
- La legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo richiede la titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, direttamente collegata all’atto impugnato; non è sufficiente un vantaggio economico o pratico meramente riflesso, mediato o occasionale.
- Il terzo estraneo a un rapporto contrattuale pubblico non è legittimato a impugnare gli atti negoziali o amministrativi che modificano quel rapporto quando non dimostri di essere concorrente pretermesso, operatore economico interessato alla riedizione della gara o titolare di una posizione giuridica derivata dal contratto.
- L’interesse del debitore tributario a paralizzare l’attività di riscossione coattiva non fonda, di per sé, la legittimazione a impugnare davanti al giudice amministrativo il contratto o la proroga del rapporto tra l’ente impositore e il concessionario della riscossione, se il nesso tra tali atti e la lesione patrimoniale è soltanto mediato dal rapporto tributario.
- L’impugnazione in via derivata di un atto esecutivo presuppone la legittimazione a contestare l’atto presupposto; se tale legittimazione manca, la domanda derivata non può essere esaminata autonomamente.
- Il giudice amministrativo può definire la controversia sulla base della ragione più liquida, esaminando prioritariamente una questione preliminare di rito idonea a chiudere il giudizio e assorbendo le ulteriori questioni processuali e di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →