Cassazione Penale, Sentenza n. 15255/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello di Ancona lamentando: 1) vizio di valutazione delle prove che, se correttamente valutate, avrebbero escluso la riconducibilità del falso a Previtali; 2) omissione della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione da parte della corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (riesame critico del valutativo probatorio, non consentito in sede di legittimità) e ha accolto il secondo motivo: la Corte d'appello aveva omesso, in violazione dell'art. 129 c.p.p., di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza di appello. Dagli atti emergeva che la falsificazione della carta di circolazione doveva essersi verificata non dopo la revisione del 15/10/2009 (e quindi ben prima della data indicata nella contestazione del 14/11/2015), sicché, anche con la massima estensione del termine prescrizionale (7 anni e 6 mesi) e considerando gli atti interruttivi, il termine era perento intorno al 15/04/2017. La sentenza impugnata (28/11/2019) è stata pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorrente non è stato condannato alle spese di questo grado né al pagamento in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 482 c.p.
Norma penale posta a fondamento dell'accusa di falsificazione della carta di circolazione; la sentenza si riferisce a tale disposizione in relazione al capo di imputazione b).
art. 476 c.p.
Norma richiamata in relazione al reato di falsificazione della carta di circolazione, collegata all'art. 482 c.p. per la configurazione del delitto contestato.
art. 129 c.p.p.
Principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità: il giudice di merito deve rilevare d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando emergente dagli atti; la sua omissione legittima la Cassazione a intervenire rilevando la causa estintiva anche in sede di legittimità.
artt. 157, 160, 161 c.p.
Norme relative al calcolo della prescrizione e agli effetti degli atti interruttivi; la Corte le ha applicate per determinare il termine prescrizionale massimo (7 anni e 6 mesi) e la perentorietà del termine anteriore alla sentenza di appello.
art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.
Consente la deduzione in Cassazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione come motivo di ricorso; la giurisprudenza consente tale doglianza in sede di legittimità.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata in relazione alla disciplina della trattazione orale in udienza pubblica durante il periodo emergenziale; citata a corredo delle modalità processuali seguite nella fase di requisitoria.
Massime di principio
- Se dal materiale probatorio emerge con ragionevole certezza che la data di consumazione del reato è antecedente e tale da far decorrere il termine prescrizionale prima della sentenza di merito, il giudice di merito è tenuto a dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- In sede di Cassazione è ammissibile dedurre l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche con un unico motivo ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la Suprema Corte può annullare senza rinvio quando la prescrizione risulti dagli atti.
- La Corte di legittimità non è competente a rivalutare in termini sostanziali e probatori il compendio probatorio già valutato dai giudici di merito: i motivi basati su una diversa lettura delle prove sono in genere inammissibili.
- Quando la data della commissione del reato non è indicata con precisione nell'imputazione, occorre fare riferimento agli atti e alle risultanze (es. timbri e revisioni sui documenti) per individuare il termine utile ai fini prescrizionali.
- La formula di proscioglimento per non doversi procedere, prevista dall'art. 129 c.p.p., può essere usata solo se dagli atti risulta evidente l'innocenza dell'imputato; in assenza di prova evidente di innocenza la declaratoria deve essere quella dell'estinzione per prescrizione se ne ricorrono i presupposti.
- La mancata pronuncia sulla prescrizione da parte del giudice di merito non preclude al giudice di legittimità di rilevarla d'ufficio ove risulti pacificamente dagli atti.
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