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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27365/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia (13/09/2022) che aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza del 17/11/2021 che dichiarava l'esito parzialmente negativo dell'affidamento in prova di Federico Rosso (periodo 05/03/2018-13/07/2020) in relazione a pena di 2 anni, 11 mesi e 19 giorni. Il Tribunale aveva fondato l'esito negativo su un procedimento per tentata truffa ascrivibile a ottobre-novembre 2018, ritenendo il comportamento indicativo di recidiva/analogia con i fatti per cui era stato condannato. Il ricorrente, con due motivi, denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale non avrebbe valutato il percorso rieducativo intrapreso durante la misura e avrebbe fissato impropriamente la decorrenza dell'esito negativo dall'01/10/2018 anziché dal 19/11/2018. Successivamente il difensore segnalava che il procedimento penale che aveva motivato l'esito negativo era stato estinto per remissione di querela (sentenza del 17/01/2023).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Il motivo decisivo è che il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato il nuovo episodio penale senza considerare il comportamento tenuto dall'affidato nei due anni successivi, omettendo la valutazione globale del periodo di prova richiesta per accertare l'esito dell'affidamento. La Cassazione ha richiamato la distinzione tra revoca (art. 47 O.P.) e accertamento dell'esito negativo, precisando che quest'ultimo richiede una delibazione complessiva sul percorso di recupero sociale. Perciò l'ordinanza è stata annullata e la causa rimessa per un nuovo giudizio con motivazione da integrare.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Articolo invocato come parametro per i motivi di ricorso (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione). La Corte accoglie la censura sulla carenza motivazionale ai sensi di tale disposizione.

  • art. 47 dell'ordinamento penitenziario

    Richiamato per distinguere la revoca dell'affidamento (valutazione di gravità di singoli episodi che determinano cessazione della misura) dall'accertamento dell'esito dell'affidamento, che richiede una valutazione complessiva del periodo e del recupero sociale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato come limite alla esposizione dei motivi nel ricorso (necessità di enunciazione nei termini strettamente necessari per la motivazione). La Corte ha comunque operato valutazione di merito della carenza motivazionale.

  • remissione di querela (estinzione del reato)

    Nella memoria difensiva si è segnalata l'estinzione del reato per remissione di querela, circostanza che può incidere sul fondamento fattuale dell'esito negativo; la Corte, pur non decidendo sul merito di tale estinzione, ha ritenuto necessario che il Tribunale rivaluti l'esito alla luce di tutto il comportamento successivo e degli esiti del procedimento penale.

Massime di principio

  • La valutazione dell'esito negativo dell'affidamento in prova richiede una valutazione globale del periodo di prova: il Tribunale deve considerare l'intero percorso, comprese le condotte successive al fatto contestato, e non limitarsi a singoli episodi.
  • La revoca dell'affidamento (art. 47 O.P.) e l'accertamento dell'esito negativo sono strumenti diversi: la revoca valuta la gravità di singoli episodi incompatibili con la prosecuzione della misura; l'esito negativo valuta il recupero sociale complessivo.
  • Se la decisione si fonda su un procedimento penale sopravvenuto, il giudice del riesame deve tener conto anche dell'esito di quel procedimento (es. archiviazione, remissione di querela, sentenza) prima di fissare la decorrenza e la portata dell'esito negativo.
  • La data di decorrenza dell'esito negativo deve essere motivata e coerente con gli atti di causa: non può essere fissata arbitrariamente senza spiegazione rispetto al momento in cui il fatto è stato compiuto o conosciuto.
  • La difesa deve documentare il percorso rieducativo e le condotte positive successive all'episodio contestato (relazioni, attività svolte, assenza di ulteriori fatti) perché il Tribunale effettui la valutazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza.
  • La carenza motivazionale sul punto centrale dell'accertamento (attribuibilità del fatto e sua incidenza sul recupero sociale) è motivo ammissibile di cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

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