Cassazione Penale, Sentenza n. 17528/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha respinto il riesame dell'ordinanza del GIP di Palmi che aveva applicato la custodia in carcere. Fatti: il 21/06/2022, durante un intervento della polizia giudiziaria in un immobile rurale di proprieta' della madre e della zia, veniva accertata una coltivazione di cannabis in un vano interrato e Rosace veniva trovato mentre curava la coltivazione; in altra unita' abitativa dello stesso immobile furono rinvenute due pistole con matricola abrasa e munizioni. Il Tribunale aveva ritenuto che l'unità immobiliare fosse nella disponibilità del Rosace e gli aveva ricondotto la detenzione delle armi. Motivi di impugnazione: (1) vizio di motivazione e difetto di gravita' indiziaria in relazione alla detenzione delle armi (capi 2 e 3), con contestazione dell'interpretazione probatoria del Tribunale (chi pagava le utenze, chi aveva le chiavi, presenza o meno del cane da guardia, accessi all'immobile); (2) errata qualificazione della coltivazione di cannabis: dedotto che si tratterebbe di minore gravità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (64 vasi, piante alte 30-50 cm); (3) difetto di motivazione circa il pericolo di recidiva e sulla necessita' della custodia cautelare in carcere, contestando l'utilizzo di espressioni ritenute generiche dal Tribunale e chiedendo un prova dell'insussistenza di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse svolto una valutazione complessiva e motivata delle circostanze indicanti la disponibilita' dell'immobile e la detenzione delle armi da parte del ricorrente (uso del vano interrato per la serra, uso del magazzino, possesso delle chiavi dell'appartamento collegato internamente). Sul secondo motivo la Corte ha rimarcato che la questione attiene al merito e che il Tribunale aveva evidenziato un numero elevato di piante e mezzi tecnici (illuminazione, aerazione, irrigazione) incompatibili con la lieve entita'; pertanto le valutazioni di minore gravita' sarebbero rivalutazioni di merito non sindacabili in Cassazione. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto generica la censura e ha confermato che il Tribunale aveva motivato il pericolo di recidiva richiamando precedenti condanne e la professionalita' della condotta, ritenuta idonea a vanificare misure piu' miti. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilita' del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale quale giudice del riesame in materia di misure cautelari; il provvedimento impugnato era un'ordinanza resa ai sensi di questa norma
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sulla lieve entita' delle fattispecie di stupefacenti; la Corte ricorda che l'applicabilita' richiede valutazioni su principio attivo immediato e potenziale, destinazione, tipo, quantita' e livello di produzione: tali valutazioni sono di merito e non sindacabili in Cassazione salvo vizio di diritto nella motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilita' del ricorso; applicata dalla Corte per irrogare le spese e la somma alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 35963 del 07/05/2019, BEN CHATTOUH)
"deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell'immediato, sia a quello ricavabile all'esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualita', quantita' e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell'agente"
La Corte richiama questo principio per spiegare i criteri con cui valutare la lieve entita' della coltivazione: si tratta di un parametro complessivo che il giudice di merito deve applicare e motivare; la Cassazione non rientra per rivedere meramente le stime fattuali
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non e' sede per una rivalutazione del merito: le censure che ricompongono i dati in modo diverso senza denunciare vizi logico-giuridici della motivazione sono inammissibili
- La gravita' indiziaria puo' essere ricostruita su elementi indiziari concatenati (uso di locali, disponibilita' di chiavi, collegamento fisico tra ambienti, presenza di impianti tecnici): per contrastarla serve dimostrare specifici profili di illogicita' o mancanza assoluta di motivazione
- Per far riconoscere la fattispecie di minore gravita' ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e' necessario fornire elementi concreti su quantita', potenzialita' produttiva, mezzi tecnici e destinazione: semplici osservazioni sulla 'scarsa maturazione' o sul numero delle piante sono valutazioni di merito
- La valutazione del pericolo di recidiva e della necessita' della custodia cautelare deve essere motivata tenendo conto dei precedenti penali e della 'professionalita'' della condotta; censure generiche non sono efficaci in Cassazione
- Chi propone impugnazioni in Cassazione deve curare la forma e il contenuto delle censure, indicare i profili di contraddittorieta' o illogicita' della motivazione impugnata e non limitarsi a chiedere una nuova lettura dei fatti; in caso di inammissibilita' puo' essere disposta condanna alle spese e alla Cassa delle ammende
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