Sentenza n. 1475/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenze del TAR Umbria n. 423/2025, relativa all’esclusione del RTI Logibiotech–CSA, e n. 766/2025, relativa all’annullamento dell’aggiudicazione del lotto 2 in favore del medesimo RTI
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una procedura aperta per l’affidamento del servizio di archiviazione di documentazione sanitaria e amministrativa delle aziende sanitarie umbre, con specifico riferimento al lotto 2 relativo a vetrini e blocchetti di anatomia patologica. Il disciplinare richiedeva, all’art. 6.3, la realizzazione nell’ultimo triennio di almeno un contratto per servizio analogo, di importo non inferiore a 997.000 euro, al netto degli oneri fiscali. Il RTI Logibiotech–CSA era stato escluso perché aveva inizialmente dichiarato più contratti il cui importo complessivo raggiungeva la soglia, ma non un singolo contratto di tale valore; la stazione appaltante aveva inoltre rifiutato di valutare, in sede di soccorso istruttorio, il contratto CSA–ESTAV non dichiarato originariamente. Il TAR Umbria aveva ritenuto legittima la previsione del contratto unico di punta, ma aveva ordinato una nuova valutazione del contratto CSA–ESTAV. Il RTI ha appellato tale decisione sostenendo che il requisito potesse essere soddisfatto cumulando più contratti, che la clausola dovesse essere interpretata in favore della massima partecipazione e che i chiarimenti della stazione appaltante consentissero il cumulo. Dopo la riammissione del RTI e l’aggiudicazione in suo favore, il RTI Archimede–Katalog, secondo classificato, ha impugnato l’aggiudicazione e la riammissione. Il TAR ha accolto il ricorso principale, ritenendo non dimostrato il raggiungimento della soglia nel periodo di riferimento, e ha disposto l’aggiudicazione in favore di Archimede–Katalog, respingendo il ricorso incidentale del RTI Logibiotech–CSA. Quest’ultimo ha appellato anche tale sentenza, contestando il computo del triennio, l’idoneità del contratto di Archimede–Katalog, la sufficienza del contratto CSA–ESTAV e l’idoneità professionale di Archimede. Sono stati inoltre riproposti motivi concernenti l’analogia del contratto CSA–ESTAV, l’omessa relazione di calcolo nell’offerta tecnica e l’erronea attribuzione del punteggio per il numero di contratti similari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli per la connessione oggettiva e la parziale coincidenza delle parti. Ha respinto il primo appello, confermando che l’art. 6.3 del disciplinare richiedeva un contratto unico di punta e non consentiva di raggiungere la soglia mediante il cumulo di più contratti. La formulazione della clausola e i chiarimenti resi dalla stazione appaltante erano chiari; il riferimento al possesso del requisito da parte del RTI nel suo complesso significava soltanto che il contratto poteva essere stato stipulato dal RTI già costituito o da una delle imprese raggruppate, non che più contratti potessero essere sommati. L’art. 100, comma 11, del d.lgs. 36/2023 rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta tra la richiesta di più contratti, volta a verificare la continuità operativa, e quella di un contratto di dimensioni comparabili, volta a verificare l’affidabilità dell’operatore. Eventuali censure contro una clausola immediatamente escludente avrebbero dovuto essere proposte entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando. Quanto al secondo appello, il Collegio ha ritenuto oggettivamente perplessa la disciplina di gara, poiché indicava gli anni 2021, 2022 e 2023, ma faceva anche riferimento al triennio antecedente la pubblicazione del bando e, nei chiarimenti, sembrava avallare il computo a ritroso dalla data del 24 dicembre 2024. In applicazione del principio di massima partecipazione, ha interpretato la clausola nel senso di consentire il computo delle prestazioni realizzate dal 1° gennaio 2021 al 23 dicembre 2024. Ha quindi accolto solo sotto tale profilo la censura relativa al periodo di riferimento, ma ha confermato l’ammissione del RTI Archimede–Katalog, poiché il contratto da esso dichiarato risultava sufficiente considerando il periodo esteso. Ha respinto la censura sul contratto CSA–ESTAV: rileva il periodo di effettiva esecuzione, non la data di stipulazione, ma la soglia deve comunque essere raggiunta nel periodo previsto dalla lex specialis. Il contratto, scaduto al più tardi il 27 novembre 2022, aveva prodotto nel 2022 fatture per 334.818,27 euro; anche ipotizzando una quota analoga per il 2021, il valore complessivo sarebbe stato di circa 670.000 euro, inferiore alla soglia di 997.000 euro. Il richiamo al fatturato complessivo di 1.384.217,59 euro per il periodo 2019-2023 non dimostrava il raggiungimento della soglia nel periodo utile. È stata inoltre respinta la censura sull’idoneità professionale di Archimede: benché l’iscrizione camerale rilevi in relazione all’attività effettivamente esercitata, la documentazione provava lo svolgimento, dal marzo 2023, di un servizio assimilabile a quello oggetto di gara, sufficiente a integrare il requisito. Entrambi gli appelli sono stati quindi respinti; le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Base normativa della procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio.
art. 100, comma 3, d.lgs. 36/2023
Consente di richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese per attività pertinenti all’oggetto della gara; il requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento secondo la lex specialis.
art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023
contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati
Attribuisce alla stazione appaltante la facoltà discrezionale di richiedere, quale requisito di capacità tecnica e professionale, più contratti per verificare la continuità operativa oppure almeno un contratto di dimensioni comparabili per verificare l’affidabilità dell’operatore.
art. 6.3 del disciplinare di gara
Il concorrente deve aver realizzato nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2021-2022-2023) almeno 1 contratto per analogo servizio per un importo […] per il lotto 2 almeno di € 997.000, oneri fiscali esclusi
È stato interpretato come requisito di punta, richiedente un unico contratto analogo di importo almeno pari a 997.000 euro; in ragione dell’ambiguità temporale, il periodo utile è stato esteso dal 1° gennaio 2021 al 23 dicembre 2024.
art. 120 c.p.a.
Rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- La stazione appaltante può configurare il requisito di capacità tecnica e professionale come requisito di punta, richiedendo la realizzazione di un unico contratto analogo di importo comparabile a quello dell’appalto, anziché consentire il cumulo di più contratti, purché la lex specialis lo preveda in modo chiaro e ragionevole.
- Quando la lex specialis richiede espressamente almeno un contratto di determinato importo, il chiarimento secondo cui il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso non implica la possibilità di sommare gli importi di più contratti; significa soltanto che il contratto può essere stato eseguito dal raggruppamento o da una delle imprese che lo compongono.
- La scelta tra la richiesta di più contratti analoghi e quella di un unico contratto di punta rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, rispettivamente per verificare la continuità operativa o l’affidabilità dell’operatore mediante una commessa di dimensioni comparabili.
- Se la disciplina di gara indica contemporaneamente specifiche annualità e il triennio effettivamente antecedente la pubblicazione del bando, creando un’obiettiva ambiguità, deve essere privilegiata l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione e la trasparenza della procedura.
- Ai fini del requisito relativo ai servizi realizzati, rileva il periodo di effettiva esecuzione e non la data di stipulazione del contratto; tuttavia, il valore utile deve essere dimostrato esclusivamente con riferimento al periodo temporale individuato dalla lex specialis.
- Il requisito di idoneità professionale fondato sull’iscrizione nel registro delle imprese può risultare integrato anche dalla prova dell’effettivo svolgimento di un’attività assimilabile a quella oggetto della gara, quando tale attività dimostri concretamente la pertinenza professionale dell’operatore.
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