Cassazione Penale, Sentenza n. 358/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui è stata rifiutata la sospensione dell'esecuzione della pena residua ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p.. Il ricorrente sosteneva: 1) che il reato più grave (omicidio, sentenza del 15/12/2008) non era aggravato ai sensi dell'art. 7 L. n. 203/1991 e quindi non ricorreva la causa ostativa; 2) che le condanne per i reati ostativi risultavano integralmente espiate; 3) in ogni caso, che esisteva una deroga per i reati ostativi in presenza di collaborazione (art. 58-ter ord. pen.) o di recisione dei legami; 4) che la sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019 avrebbe ampliato le deroghe (in tema di permessi premio) e quindi incideva sulla sospensione dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice di rinvio ha correttamente applicato la sentenza rescindente (n. 35659/2019) e che, ai fini della sospensione ex art. 656 c.p.p., si applica l'ostatività 'esecutiva' richiamando i soli titoli di reato indicati dall'art. 4-bis ord. pen. senza recepire i presupposti della disciplina penitenziaria che consentono di superare l'ostatività. Ha inoltre precisato che la valutazione circa la recisione dei collegamenti o la collaborazione è di competenza esclusiva del tribunale di sorveglianza e non del pubblico ministero o del giudice dell'esecuzione; la decisione della Corte Costituzionale n. 253/2019 non modifica la disciplina della sospensione prevista dall'art. 656 c.p.p.; conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
Il comma 5 prevede la potestà del PM di sospendere l'esecuzione per residui di pena contenuti entro limiti; il comma 9 esclude la sospensione nei confronti dei condannati per i delitti indicati dall'art. 4-bis ord. pen. La Corte interpreta il rinvio del comma 9 come limitato al mero richiamo dei titoli di reato (ostatività esecutiva), non estendendolo ai presupposti sostanziali della disciplina penitenziaria.
art. 4-bis ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
rif. ai delitti commessi con metodo mafioso o per agevolare attività di associazioni di tipo mafioso
L'inclusione del titolo di reato nell'art. 4-bis determina l'applicazione dell'ostatività esecutiva ex art. 656, comma 9, indipendentemente dai presupposti per superare l'ostatività penitenziaria; cioè il semplice titolo di reato è causa ostativa alla sospensione.
art. 7 L. 7 agosto 1991, n. 203
aggravante per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.
La Corte ha ritenuto che, quando la sentenza evidenzia l'aggravante ex art. 7 (anche implicitamente), i reati vanno considerati ostativi ai fini dell'art. 656 c.p.p.; neutralizzazioni dell'aggravante in sede di esecuzione non sono pertinenti al potere sospensivo del PM.
art. 8 L. 7 agosto 1991, n. 203
attenuante della dissociazione
Il riconoscimento dell'attenuante ex art. 8 in sede di merito non sottrae automaticamente il titolo di reato alla qualificazione come ostativo se, di fatto, nella motivazione della condanna è stata applicata l'aggravante ex art. 7.
art. 58-ter ord. pen.
La disciplina sulla collaborazione (art. 58-ter) riguarda l'accesso ai benefici penitenziari, ma la verifica dell'effettiva collaborazione o della recisione dei legami compete al tribunale di sorveglianza; non obbliga il PM a sospendere l'esecuzione ai sensi dell'art. 656.
Sentenza Corte Costituzionale n. 253 del 2019
La pronuncia ha inciso sui presupposti per i permessi premio in contesti penitenziari, ma non ha modificato il campo di applicazione dell'art. 656 c.p.p.; dunque non incide sulla disciplina della sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656, comma 9.
art. 13-ter D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (conv. L. 15 marzo 1991, n. 82)
La disciplina speciale per i collaboratori di giustizia non impone automaticamente la sospensione dell'esecuzione da parte del PM, dovendosi rispettare i limiti formali dell'art. 656 c.p.p.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per ricordare che il giudice di rinvio è vincolato ai principi di diritto formulati nella sentenza della Cassazione rescindente.
Massime di principio
- L'art. 656, comma 9, c.p.p. richiama i titoli di reato indicati dall'art. 4-bis senza trasferire automaticamente nella disciplina della sospensione i criteri e le deroghe propri della normativa penitenziaria: per la sospensione conta il mero titolo di reato.
- La distinzione tra 'ostatività esecutiva' e 'ostatività penitenziaria' è fondamentale: la prima opera ai fini della sospensione dell'esecuzione (art. 656 c.p.p.) in ragione del titolo di reato; la seconda riguarda l'accesso ai benefici penitenziari e può essere superata solo secondo le regole proprie dell'art. 4-bis e della giurisdizione del tribunale di sorveglianza.
- Il pubblico ministero (e il giudice dell'esecuzione) non ha competenza a valutare se ricorrano i requisiti sostanziali per superare l'ostatività penitenziaria (collaborazione, recisione dei legami): tale accertamento spetta al tribunale di sorveglianza.
- Una pronuncia di illegittimità costituzionale che incide su norme penitenziarie (es. permessi premio) non modifica automaticamente le regole processuali sulla sospensione dell'esecuzione; occorre valutare separatamente l'ambito di applicazione delle modifiche.
- Se nella motivazione della sentenza di condanna è riconoscibile l'aggravante prevista dall'art. 7 L. n. 203/1991 (anche quando contestualmente sia stata riconosciuta l'attenuante ex art. 8), i reati devono essere considerati ostativi ai fini della sospensione ex art. 656 c.p.p.
- Chi intende far valere la recisione dei rapporti con l'organizzazione criminale o la collaborazione deve proporre il relativo accertamento davanti al tribunale di sorveglianza; tali elementi non possono essere valorizzati dal PM per disporre la sospensione.
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