Cassazione Civile, Ordinanza n. 32586/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per il completamento di un fabbricato sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico. In corso d'opera la committente, tramite il direttore dei lavori, ordinava varianti al progetto assentito, tra cui la realizzazione di balconi non previsti, l'ampliamento della parte posteriore e la modifica di alcune aperture. L'appaltatrice eseguiva i lavori e otteneva un decreto ingiuntivo per il corrispettivo. L'opposizione della committente veniva respinta e, in primo grado, veniva anche accolta la domanda dell'appaltatrice per ulteriori somme e danni da risoluzione per grave inadempimento della committente. In appello la committente sosteneva che le opere realizzate in difformità dal permesso di costruire, essendo abusive e in totale difformità o quantomeno variazioni essenziali, comportassero la nullità totale del contratto di appalto, con conseguente esclusione di qualsiasi compenso all'appaltatrice. Denunciava la violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., degli artt. 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 5 della L.R. Abruzzo n. 52/1989.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e lo ha respinto. Ha confermato l'impostazione della Corte territoriale secondo cui la nullità colpisce solo l'accordo successivo relativo alle varianti non assentite, non l'intero contratto originario di appalto, quando questo riguardi anche opere regolarmente autorizzate. Di conseguenza resta dovuto all'appaltatore il corrispettivo per le opere eseguite in conformità al progetto approvato, mentre è escluso solo il diritto al compenso per le opere abusive o non autorizzate. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'attestazione per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1346 c.c.
Richiamato come norma sulla deducibilità dell'oggetto del contratto; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ma lo include nel denunciato vizio di violazione di legge.
art. 1418 c.c.
È la norma centrale sulla nullità per illiceità/contrarietà a norme imperative; la Corte ribadisce che la nullità riguarda l'accordo per le varianti non assentite, non l'intero appalto se permane un nucleo lecito e utile del rapporto.
art. 1419, comma 1, c.c.
Viene applicato il principio della nullità parziale: la nullità di una clausola o di un segmento negoziale non si estende all'intero contratto se questo può conservare utilità e funzione.
art. 31, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le opere in totale difformità dal permesso di costruire siano equiparabili all'assenza del titolo; la Corte ne limita la rilevanza ai profili amministrativi e penali, non alla spettanza del corrispettivo civilistico per le opere legittime.
art. 32, commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato per qualificare le varianti come variazioni essenziali; la Corte afferma che tale qualificazione non comporta automaticamente la nullità dell'intero appalto, ma solo dell'accordo relativo alle varianti non assentite.
art. 5 L.R. Abruzzo n. 52 del 1989
Richiamato per sostenere la disciplina urbanistica regionale delle varianti in area protetta; non viene però valorizzato per estendere la nullità all'intero contratto.
art. 380-bis c.p.c.
Usato per la definizione accelerata del giudizio e per la proposta di manifesta infondatezza poi condivisa dalla Corte.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale che regola la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione della parte ricorrente.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento di somme ulteriori a favore della controparte e della cassa delle ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis.
art. 285 c.p.c.
Richiamato solo per la notificazione della sentenza d'appello; non incide sul merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per denunciata violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- L'accordo negoziale avente ad oggetto varianti edilizie non assentite dall'autorità competente è nullo per contrarietà a norme imperative, ma tale nullità non si estende automaticamente all'intero contratto di appalto quando il rapporto originario abbia ad oggetto anche opere lecite e utili.
- La qualificazione urbanistica dell'intervento come totale difformità o variazione essenziale può rilevare sul piano amministrativo e penale, ma non elimina di per sé il diritto dell'appaltatore al corrispettivo per le sole opere eseguite conformemente al titolo edilizio valido.
- L'estensione della nullità parziale all'intero contratto costituisce eccezione e deve essere allegata e provata dalla parte che la invoca; in mancanza, resta ferma la validità della disciplina negoziale lecita residua.
- Quando il giudice accerta in fatto che le opere abusive derivano da un accordo successivo e distinto rispetto al contratto originario, la censura che pretenda la nullità totale del contratto è infondata se non scalfisce tale accertamento.
- In presenza di definizione del ricorso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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