Circolare numero 173 del 27-8-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula di una convenzione tra INPS e Federazione Nazionale Pensionati dell’Associazione Italiana Coltivatori, in attuazione dell’art. 23-octies della legge n. 485/1972, per l’effettuazione delle trattenute sindacali sulle pensioni degli iscritti. Vengono indicati i pensionati ammessi, i requisiti e la validità delle deleghe, il principio di unicità della delega, le regole di decorrenza di deleghe e revoche, le aliquote del contributo sindacale e le modalità operative, finanziarie e di trasmissione degli elenchi tra sedi INPS e organizzazione sindacale.
Convenzione INPS-AIC-FNP per trattenute sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-AIC-FNP per la riscossione delle quote sindacali sulle pensioni
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e la Federazione Nazionale Pensionati dell’Associazione Italiana Coltivatori, aderente alla COPAGRI, in attuazione dell’art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. La convenzione disciplina l’effettuazione delle trattenute sindacali sulle pensioni dei propri iscritti, assegna all’organizzazione il codice "P" e chiarisce le modalità operative per deleghe, revoche, versamenti e flussi informativi.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Possono avvalersi della trattenuta sindacale i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali per lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.
La disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale, poiché la norma richiamata riguarda esclusivamente prestazioni derivanti da assicurazioni obbligatorie.
Delega del pensionato: natura, forma e controlli
L’autorizzazione alla trattenuta deve essere espressa con delega personale e volontaria, sottoscritta dal titolare della pensione. La convenzione rinvia a moduli concordati tra INPS e organizzazione sindacale, nei quali sono riportati gli elementi essenziali della delega.
Le SAP devono verificare che le deleghe pervenute rispettino i requisiti di sostanza e di forma previsti, con particolare attenzione a:
- firma del pensionato;
- timbro dell’organizzazione sindacale beneficiaria;
- firma del rappresentante dell’organizzazione sindacale.
La circolare distingue le deleghe sottoscritte contestualmente alla domanda di pensione da quelle rilasciate da soggetti già pensionati, entrambe disciplinate dai fac-simile allegati alla convenzione.
Unicità della delega e revoca espressa
La convenzione afferma il principio dell’unicità della delega: per lo stesso periodo può operare una sola trattenuta a favore di una sola organizzazione sindacale.
Se il pensionato rilascia più deleghe, ha efficacia la prima pervenuta agli uffici INPS, salvo che una delega successiva contenga l’esplicita revoca di quella precedente.
Il semplice rilascio di una nuova delega non vale come revoca implicita della precedente. Per produrre effetti, la nuova delega deve essere accompagnata da revoca espressa della delega già in essere.
Decorrenza delle deleghe e delle revoche
La convenzione stabilisce regole differenziate a seconda del momento di presentazione:
- la delega presentata contestualmente alla domanda di pensione produce effetti dalla data di decorrenza della pensione;
- la delega rilasciata da chi è già titolare di pensione e pervenuta alla SAP entro il 30 settembre produce effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- la delega pervenuta tra il 1° ottobre e il 31 dicembre produce effetti dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Le medesime regole valgono per la revoca:
- revoca pervenuta entro il 30 settembre: efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- revoca pervenuta dal 1° ottobre al 31 dicembre: efficacia dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di revoca.
Misura del contributo sindacale
Non risultano innovazioni rispetto alle aliquote già vigenti. La trattenuta è calcolata sugli importi lordi delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, secondo tre fasce:
- 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio di tale importo;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo.
Il trattamento minimo di riferimento è quello vigente nel mese cui si riferisce la rata trattenuta. Per le pensioni indirette o di reversibilità pagate con unico ordine a più contitolari, la trattenuta si calcola secondo le medesime regole. La misura del contributo deve essere esplicitamente indicata nell’atto di delega.
Rapporti finanziari, acconti, spese e conguagli
La convenzione regola anche i rapporti finanziari tra INPS e organizzazione sindacale stipulante.
Sono previsti:
- acconti mensili sui contributi riscossi, commisurati al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento nei mesi pari e dispari;
- in via provvisoria, fino alla disponibilità dei dati elaborati e comunque non oltre aprile, un acconto pari a un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte pensioni per perequazione automatica;
- conguaglio tra acconti provvisori e acconti definitivi contestualmente al primo pagamento di questi ultimi;
- corresponsione mensile degli acconti entro l’ultimo giorno di ciascun mese, con valuta dal giorno 7.
Per le nuove liquidazioni è previsto un acconto quadrimestrale relativo alle trattenute operate al primo pagamento e sulle rate successive dell’anno di liquidazione, calcolato riducendo di una quota percentuale pari al 3% l’importo delle trattenute dovute dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione.
I conguagli tra acconti e trattenute effettivamente operate sono effettuati senza interessi o altri oneri entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale data risultano rilevazioni contabili pari ad almeno il 97% del totale degli importi delle pensioni, si procede su base parziale con successiva rideterminazione.
Le spese del servizio di esazione sono regolate dalla determinazione del Commissario Straordinario INPS n. 2321 del 9 marzo 1994 e sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti rilevati, con quota di partecipazione alle spese generali annuali determinata secondo la stessa disciplina.
Modalità operative e adempimenti delle SAP
Le SAP devono concordare con i rappresentanti locali dell’organizzazione la periodicità di presentazione delle deleghe non rilasciate contestualmente alla domanda di pensione, evitando comunque l’accumulo nel mese di settembre.
Le deleghe non contestuali vanno accompagnate da un elenco in due copie; una copia viene restituita dalla SAP con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Le SAP possono inoltre concordare l’utilizzo di supporti magnetici idonei all’acquisizione automatizzata dei dati, con caratteristiche tecnico-funzionali definite dalla Sede.
La struttura provinciale dell’organizzazione riceve periodicamente:
- l’elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate, con indicazione del motivo della mancata attivazione nei limiti delle risultanze dell’elaborazione automatica;
- l’elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione e operative dalla decorrenza della pensione, con invio a fine aprile, agosto e dicembre;
- entro il 31 gennaio, l’elenco delle nuove deleghe e revoche pervenute entro il 30 settembre dell’anno precedente e acquisite, con l’indicazione della relativa decorrenza.
A livello centrale, la Direzione Generale fornisce alla sede centrale dell’organizzazione l’elenco generale nominativo, articolato per SAP, delle pensioni in essere al 1° gennaio di ogni anno sulle quali è operata la trattenuta. Vengono inoltre trasmessi i tabulati economici contenenti gli importi delle trattenute disposte in sede di rinnovo annuale e le variazioni derivanti da revoche e nuove deleghe.
Responsabilità, rapporti locali e rinvio delle questioni controverse
L’organizzazione stipulante esonera l’INPS da ogni responsabilità per i rapporti intercorrenti tra i pensionati assoggettati a ritenuta e l’organizzazione stessa, con particolare riferimento a controversie sulla effettività, validità e regolarità del rilascio della delega. In tali casi l’organizzazione si impegna a rifondere all’INPS ogni eventuale danno derivante dalle controversie.
Per l’attuazione della convenzione e del protocollo d’intesa, il dirigente della SAP delega un funzionario di riferimento per i rappresentanti locali dell’organizzazione. Le questioni non risolvibili in sede locale devono essere rinviate al livello centrale per l’esame con la struttura nazionale dell’organizzazione.
Durata della convenzione
La convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha validità annuale dal 1° gennaio 1997, con rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno.
Punti principali
Soggetti ammessi alla trattenuta
Possono chiedere la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali per lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio gestito dall’INPS, sostitutivo o integrativo. Restano esclusi i titolari di pensione sociale, perché l’art. 23-octies riguarda solo pensioni derivanti da assicurazioni obbligatorie.
Delega del pensionato e requisiti di validità
L’autorizzazione alla trattenuta deve risultare da delega personale e volontaria, sottoscritta dal titolare della pensione. La convenzione richiede il rispetto degli elementi di forma e sostanza previsti nei moduli concordati, con firma del pensionato e del rappresentante dell’organizzazione sindacale, oltre al timbro dell’organizzazione a favore della quale la delega è rilasciata.
Principio di unicità della delega
Per lo stesso periodo può operare una sola delega a favore di una sola organizzazione sindacale. In presenza di più deleghe vale la prima pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva contenga una revoca espressa della precedente.
Decorrenza di deleghe e revoche
La delega presentata con la domanda di pensione decorre dalla data di decorrenza della pensione. Se il soggetto è già pensionato, la delega pervenuta entro il 30 settembre decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo; se perviene tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, decorre dal 1° gennaio del secondo anno successivo. Le stesse regole si applicano alla revoca. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno fino a revoca espressa.
Misura del contributo sindacale
Le aliquote restano fissate su importi lordi delle rate di pensione, escluse le prestazioni di famiglia: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e fino al doppio; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo. Il trattamento minimo di riferimento è quello del mese cui si riferisce la rata.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
La convenzione disciplina acconti mensili, acconti sulle nuove liquidazioni, conguagli entro il 30 giugno del secondo anno successivo e criteri di calcolo delle spese del servizio di esazione. Le rimesse alla sede centrale dell’organizzazione avvengono secondo le modalità da questa indicate, con esonero dell’INPS per ritardi dovuti a difficoltà operative connesse ai compiti istituzionali.
Adempimenti locali e flussi informativi
Le SAP devono concordare con l’organizzazione la periodicità di presentazione delle deleghe non contestuali alla domanda di pensione, evitando concentrazioni nel mese di settembre. Le deleghe vanno accompagnate da elenco in doppia copia; una copia resta alla SAP come ricevuta. Sono previsti elenchi locali di deleghe attivate/non attivate, elenchi di deleghe concomitanti, nuove deleghe e revoche, oltre alla fornitura centrale di elenchi nominativi e tabulati economici.
Responsabilità e rapporti con l’organizzazione
L’INPS è esonerato da responsabilità per controversie tra pensionati e organizzazione sindacale sulla validità o regolarità della delega; l’organizzazione si obbliga a rifondere eventuali danni all’Istituto. I problemi irrisolti in sede locale devono essere rinviati al livello centrale.
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