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Circolare

Circolare numero 171 del 22-8-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’adeguamento dei Fondi integrativi di previdenza degli enti del parastato alla legge n. 724/1994 e all’art. 39 del CCNL 1995, con applicazione dal 1 gennaio 1995. Viene confermata la disciplina previgente per le pensioni già liquidate fino al 31 dicembre 1994, mentre per gli iscritti cessati tra il 2 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997 sono introdotte nuove regole di calcolo che omogeneizzano le basi retributive, prevedono un minimo garantito e un tetto massimo del trattamento complessivo. La circolare chiarisce inoltre i limiti della funzione sostitutiva del Fondo, l’esclusione per il personale degli enti disciolti e la necessità di successive revisioni organiche in coerenza con la riforma della previdenza complementare.

Modifiche regolamentari dei Fondi integrativi di previdenza e nuova disciplina del Fondo interno di previdenza dal 1 gennaio 1995

Modifiche regolamentari dei Fondi integrativi di previdenza e disciplina transitoria del Fondo interno

La circolare descrive l’adeguamento dei Fondi integrativi di previdenza degli enti del parastato alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all’art. 39 del CCNL 1995. L’obiettivo è ripristinare l’effettiva funzione integrativa dei Fondi dopo l’assoggettamento della I.I.S. a contribuzione e l’inclusione della stessa nella base pensionabile dal 1 gennaio 1995.

Quadro normativo e presupposti dell’intervento

La premessa richiama la legge n. 724/1994, che ha esteso ai Fondi integrativi degli enti del parastato le modifiche già introdotte per i regimi esclusivi dell’AGO. L’art. 39 del CCNL/1995 ha fornito la base contrattuale per l’adeguamento dei regolamenti dei Fondi a decorrere dal 1 gennaio 1995, in attesa della riforma organica della previdenza complementare.

A seguito di una conferenza dei servizi tra i Ministeri del Lavoro e del Tesoro, il Ministero del Lavoro ha emanato la direttiva n. 40451 del 30 marzo 1996, che ha individuato i principi guida per una disciplina transitoria uniforme dei Fondi degli enti pubblici non economici. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi adottato la deliberazione n. 593/1996, trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 8 della legge n. 88/1989.

Disciplina previgente per le pensioni già liquidate

La deliberazione conferma che continua ad applicarsi la disciplina previgente sulla corresponsione della I.I.S. ai trattamenti di pensione, prevista dall’art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, limitatamente:

  • alle pensioni dirette liquidate con decorrenza fino al 1 gennaio 1995;
  • alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.

Nuova disciplina per gli iscritti cessati dal 2 gennaio 1995 al 31 dicembre 1997

Per i dipendenti iscritti al Fondo alla data del 1 gennaio 1995 e cessati dal servizio nel periodo dal 2 gennaio 1995 al 31 dicembre 1997, la circolare introduce una disciplina transitoria che modifica il calcolo del trattamento integrativo.

Nuovo criterio di calcolo del differenziale AGO/Fondo

Il comma 1 dell’art. 21 del Regolamento viene sostituito per calcolare la pensione integrativa sulla base del raffronto tra:

  • la quota della pensione AGO riferita alle stesse voci retributive assoggettate a contribuzione nel Fondo;
  • i medesimi periodi di servizio, con esclusione di quelli indicati nel successivo comma 3.

Il sistema non confronta più l’intera pensione AGO con quella del Fondo, ma soltanto le componenti omogenee, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall’inclusione della I.I.S. nella base imponibile del Fondo.

Per la gestione nel tempo della pensione integrativa viene determinata una percentuale costante, pari al rapporto tra:

  • pensione AGO effettiva;
  • pensione AGO derivante dalle basi omogenee.

Questa percentuale si applica alle successive variazioni della pensione AGO per rideterminare ogni volta la quota riferita alle basi omogenee. Se il dipendente è già titolare di pensione AGO al momento della cessazione, la percentuale si calcola sugli elementi retributivi fissi e continuativi omogenei rispetto a quelli presi a base per il Fondo alla medesima data, e resta costante anche in caso di supplementi successivi.

Minimo garantito

L’art. 27, comma 3, viene sostituito per assicurare un trattamento integrativo minimo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile del Fondo per ogni anno di servizio utile, fino a un massimo del 20% in presenza di 40 anni di servizio.

In ogni caso, il trattamento non può essere inferiore al trattamento minimo di pensione AGO aumentato del 25% con riferimento a 40 anni di servizio. I valori annui indicati sono:

  • L. 10.179.812 per il 1995;
  • L. 10.709.562 per il 1996.

Tetto massimo del trattamento complessivo

Viene introdotto un ulteriore limite massimo: il trattamento complessivo annuo non può comunque superare l’importo della retribuzione pensionabile annua presa a base del calcolo AGO, secondo la normativa vigente. Tale tetto segue l’andamento dinamico del trattamento pensionistico minimo AGO.

Liquidazione in capitale

Resta ferma la possibilità di liquidare in capitale una quota della pensione diretta del Fondo ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, fino al massimo del 20% dell’ultima retribuzione pensionabile Fondo, riferita agli anni di servizio utile entro il limite di 40. La percentuale capitalizzata resta invariata anche in caso di riliquidazione della pensione ai sensi dell’art. 33.

Funzione sostitutiva del Fondo

Per i dipendenti che cessano dal servizio nei casi previsti dall’art. 22 del Regolamento senza aver ancora maturato il diritto a pensione AGO, la pensione diretta temporaneamente sostitutiva continua a essere disciplinata dall’art. 27, comma 1. Il nuovo meccanismo di calcolo dell’art. 21 potrà operare solo dalla data di maturazione del diritto alla pensione obbligatoria.

La circolare precisa che, allo stato, la funzione temporaneamente sostitutiva del Fondo rimane per:

  • i dipendenti in possesso, al 31 dicembre 1993, del requisito di 35 anni di anzianità e cessati dal servizio dal 1 settembre 1995;
  • i dipendenti che hanno presentato domanda di dimissioni con diritto a pensione Fondo entro il 28 settembre 1994, collocati fuori dal blocco delle pensioni anticipate con le finestre del 1 gennaio 1996 e del 1 gennaio 1997.

Per gli altri casi la questione è ancora oggetto di approfondimento da parte di INPS, INAIL e INPDAP, in raccordo con il Ministero del Lavoro, nell’ottica dell’armonizzazione con la legge n. 335/1995 e con il D.Lgs. n. 124/1993.

Limiti soggettivi di applicazione

La disciplina introdotta non si applica al personale degli enti disciolti iscritto alla gestione speciale ad esaurimento prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 761/1979. Per tale personale, infatti, eventuali modifiche dei regolamenti di previdenza competono esclusivamente al legislatore.

Oneri finanziari, attuazione e adempimenti successivi

La deliberazione quantifica gli oneri della nuova disciplina transitoria in:

  • L. 3,4 miliardi per il 1995;
  • L. 11,9 miliardi per il 1996.

Tali oneri trovano copertura nel bilancio di previsione 1996, come modificato con la seconda nota di variazione. La deliberazione n. 526 del 19 marzo 1996 viene annullata.

Viene inoltre dato mandato alla Direzione generale di:

  • presentare entro il 30 giugno 1997 una proposta organica di regime complementare ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 e della legge n. 335/1995;
  • avviare entro un mese le operazioni per la ricostituzione degli organi di gestione del Fondo;
  • predisporre un bilancio tecnico aggiornato.

Sul piano operativo, le nuove modalità di calcolo richiedono modifiche e implementazioni delle procedure informatizzate, che potranno essere completate solo dopo alcuni mesi. Nel frattempo, presumibilmente con la rata di novembre, sarà avviata una prima applicazione provvisoria limitata all’erogazione del trattamento minimo garantito.

Comunicazioni finali e trasmissioni

La circolare dispone che il contenuto sia portato a conoscenza del personale iscritto al Fondo e dei titolari di posizione pensionistica a carico del Fondo. La deliberazione sarà inoltre trasmessa ai Ministeri del Lavoro e del Tesoro ai fini dell’approvazione prevista dall’art. 8, comma 2, della legge n. 88/1989, e il Presidente è incaricato di rappresentare al Ministro del Lavoro la disponibilità dell’Istituto a fornire alla Commissione di vigilanza ogni elemento conoscitivo utile sulla situazione del Fondo interno di previdenza.

Punti principali

Adeguamento normativo dei Fondi integrativi

L’intervento recepisce l’estensione ai Fondi integrativi degli enti di cui alla legge n. 70/1975 delle disposizioni della legge n. 724/1994 sull’inclusione della I.I.S. nella base di calcolo. L’adeguamento regolamentare decorre dal 1 gennaio 1995 ed è coerente con l’art. 39 del CCNL 1995, che impone di ripristinare l’effettiva funzione integrativa dei Fondi.

Disciplina previgente per le pensioni già liquidate

Resta ferma l’applicazione della disciplina della I.I.S. prevista dalla legge n. 324/1959 per le pensioni dirette liquidate con decorrenza fino al 1 gennaio 1995 e per le relative pensioni di reversibilità. La nuova disciplina non incide su tali trattamenti già consolidati.

Nuovo criterio di calcolo del trattamento integrativo

Per gli iscritti al Fondo in servizio al 1 gennaio 1995 e cessati tra il 2 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, il trattamento integrativo è calcolato confrontando solo voci retributive omogenee tra AGO e Fondo. Viene determinata una percentuale di raffronto tra pensione AGO effettiva e pensione AGO ricostruita sulle basi omogenee, percentuale che resta costante e si applica alle successive variazioni della pensione AGO.

Casi di pensione AGO già in godimento alla cessazione

Se il dipendente è già titolare di pensione AGO al momento della cessazione dal servizio, la percentuale da applicare si determina sugli elementi retributivi fissi e continuativi omogenei rispetto a quelli utilizzati per il Fondo alla stessa data. La percentuale ottenuta rimane invariata anche in caso di successivi supplementi.

Minimo garantito del trattamento integrativo

Il nuovo art. 27 del Regolamento stabilisce un minimo individuale pari allo 0,50% della retribuzione imponibile del Fondo per ogni anno di servizio utile, fino al 20% con 40 anni di servizio. In ogni caso, il trattamento non può essere inferiore al minimo AGO aumentato del 25% per 40 anni di servizio, pari a L. 10.179.812 per il 1995 e L. 10.709.562 per il 1996.

Tetto massimo del trattamento complessivo

È previsto un ulteriore limite massimo al trattamento complessivo annuo, che non può superare la retribuzione pensionabile annua considerata per il calcolo della prestazione AGO. Il tetto segue l’andamento dinamico del trattamento pensionistico minimo AGO.

Liquidazione in capitale di una quota di pensione

La possibilità di liquidare in capitale una quota della pensione diretta del Fondo resta ammessa fino al 20% dell’ultima retribuzione pensionabile Fondo, riferita agli anni di servizio utile fino a un massimo di 40. La percentuale capitalizzata resta costante anche in caso di riliquidazione della pensione.

Funzione sostitutiva del Fondo

Per i dipendenti che cessano dal servizio tra il 2 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997 senza aver maturato i requisiti AGO, la pensione diretta temporaneamente sostitutiva continua a essere regolata dall’art. 27, comma 1. Il nuovo meccanismo di calcolo dell’art. 21 trova applicazione solo dalla data in cui maturi il diritto alla pensione obbligatoria.

Limiti e fattispecie ancora in esame

La funzione sostitutiva resta attualmente riconosciuta, in particolare, per i dipendenti con 35 anni di anzianità al 31 dicembre 1993 che cessano dal 1 settembre 1995 e per coloro che hanno presentato domanda di dimissioni con diritto a pensione Fondo entro il 28 settembre 1994, esclusi dal blocco delle pensioni anticipate. Per gli altri casi la questione è ancora oggetto di approfondimenti tra i maggiori enti del comparto e il Ministero del Lavoro.

Esclusioni soggettive

La nuova disciplina non si applica al personale degli enti disciolti iscritto alla gestione speciale ad esaurimento dell’art. 75 del D.P.R. n. 761/1979, poiché non dipende dall’Istituto e le eventuali modifiche regolamentari spettano al legislatore.

Aspetti applicativi, oneri e transizione operativa

Le nuove modalità di calcolo richiedono l’aggiornamento delle procedure informatizzate, che saranno completate solo dopo alcuni mesi. Nel frattempo è prevista una prima applicazione provvisoria per il solo trattamento minimo garantito, presumibilmente con la rata di novembre. Gli oneri sono quantificati in L. 3,4 miliardi per il 1995 e L. 11,9 miliardi per il 1996.

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