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Circolare

Circolare numero 170 del 22-8-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al Decreto ministeriale del 15 luglio 1996, resta confermata per tutto il periodo dall’1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996 la misura della quota di indennità di trasferta dei dipendenti da imprese di autotrasporto esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi. L’importo è fissato in lire 90.000 giornaliere, elevato a lire 150.000 per le trasferte all’estero, anche quando l’indennità sia corrisposta con carattere di continuità.

Conferma della quota di indennità di trasferta esclusa dalla retribuzione imponibile per i dipendenti delle imprese di autotrasporto per il 1996

Conferma della quota di indennità di trasferta per i dipendenti delle imprese di autotrasporto

La comunicazione rende noto che, con Decreto ministeriale del 15 luglio 1996, è stata confermata per l’anno 1996 la misura della quota di indennità di trasferta dei dipendenti da imprese di autotrasporto esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi. La nota ha finalità meramente informativa e richiama gli importi applicabili nel periodo indicato.

Ambito di applicazione

La disposizione riguarda i dipendenti delle imprese di autotrasporto e incide sul calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza. Il riferimento normativo esplicito è l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Misura dell’importo escluso

Per il periodo dall’1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la quota di indennità di trasferta esclusa dalla retribuzione imponibile è confermata in:

  • lire 90.000 giornaliere;
  • lire 150.000 giornaliere per le trasferte all’estero.

Modalità di corresponsione

La circolare precisa che l’esclusione dalla retribuzione imponibile opera anche nel caso in cui l’indennità di trasferta sia corrisposta con carattere di continuità. Pertanto, il beneficio contributivo non è limitato alle sole erogazioni occasionali, ma si estende anche alle corresponsioni continuative nei limiti indicati.

Punti principali

Oggetto della comunicazione

Si informa della conferma, tramite Decreto ministeriale del 15 luglio 1996, della quota di indennità di trasferta esclusa dalla retribuzione imponibile per i dipendenti delle imprese di autotrasporto.

Periodo di applicazione

La misura confermata vale per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996.

Importi esclusi dalla base imponibile contributiva

La quota esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini dei contributi di previdenza e assistenza è pari a lire 90.000 al giorno, aumentate a lire 150.000 al giorno per le trasferte all'estero.

Riferimento normativo e continuità dell'erogazione

La disciplina è richiamata con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e si precisa che l'esclusione opera anche se l'indennità di trasferta è corrisposta con carattere di continuità.

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