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Circolare

Circolare numero 168 del 19-8-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, dal 1 luglio 1996, l’interesse di dilazione e di differimento per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è fissato al 17,50%, in conseguenza della maggiorazione di 6 punti sul prime-rate stabilita dal D.L. n. 318/1996 convertito nella L. n. 402/1996. Viene inoltre modificato il criterio di calcolo dei piani di ammortamento provvisori per le dilazioni, che d’ora in avanti dovranno essere calcolati al prime-rate, con estensione della riduzione anche alle rate in scadenza dal 1 luglio 1996 per le dilazioni già concesse prima di tale data. Infine, l’aumento comporta l’aggiornamento delle sanzioni civili, fissate al 22,50% o al 17,50% a seconda della fattispecie, con applicazione ai debiti contributivi pagati dal 1 luglio 1996.

Nuova misura degli interessi di dilazione e differimento e adeguamento delle sanzioni civili

Nuova misura degli interessi di dilazione e di differimento

La circolare interviene sulla misura degli interessi applicabili alle rateazioni e ai differimenti dei debiti contributivi, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella L. n. 402 del 29 luglio 1996. Vengono inoltre adeguate le regole operative sui piani di ammortamento provvisori e, per effetto della variazione del tasso, anche le sanzioni civili.

Nuova misura dell’interesse di dilazione e di differimento

L’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996 ha stabilito, a decorrere dal 1 luglio 1996, una maggiorazione di sei punti percentuali da applicare al prime-rate per determinare il tasso degli interessi di dilazione ai sensi dell’art. 13 della L. n. 537/1981.

In attuazione di tale previsione, il decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. n. 187 del 10 agosto 1996 ha fissato l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria nella misura del 17,50% dal 1 luglio 1996.

La circolare precisa che:

  • il tasso del 17,50% deriva dal prime-rate dell’11,50% aumentato di 6 punti;
  • il nuovo tasso si applica alle rateazioni concesse dal 1 luglio 1996;
  • nei casi di differimento autorizzato, la nuova aliquota si applica dalla contribuzione relativa al mese di luglio 1996.

È inoltre indicato che la tabella dei tassi della procedura "dilazioni dei crediti da DM" è stata aggiornata dalla Direzione Generale.

Piani di ammortamento provvisori: modifica del criterio di calcolo

La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1202 del 23 luglio 1996 ha riesaminato il punto 5, terzo capoverso, della delibera n. 288 dell’11 aprile 1995, che disciplinava i piani di ammortamento provvisori per le aziende che avevano richiesto la riduzione degli interessi di dilazione ai sensi dell’art. 13 della L. n. 537/1981.

In precedenza tali piani, validi per sei mesi dalla data della delibera di accoglimento della dilazione, venivano elaborati al 50% dell’ordinario tasso di dilazione. Con la nuova delibera, per il futuro, i piani provvisori devono essere sempre calcolati al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, cioè al prime-rate recepito dai decreti ministeriali.

La modifica si applica alle dilazioni concesse dal 23 luglio 1996 in poi.

Estensione della riduzione alle dilazioni in corso

La delibera n. 1202 introduce anche un’estensione eccezionale della riduzione della maggiorazione del prime-rate alle dilazioni già in corso alla data del 23 luglio 1996. Tale beneficio si applica limitatamente alle rate in scadenza dal 1 luglio 1996, anche quando la dilazione sia stata concessa con provvedimento anteriore.

La circolare sottolinea però che questa previsione ha carattere limitato e non incide sul principio generale contenuto nel punto 3, lettera b), della delibera n. 288/1995, secondo cui il tasso di interesse che regola il piano di ammortamento è quello vigente alla data della delibera di concessione della dilazione. Tale criterio resta dunque valido per le future normali oscillazioni del prime-rate.

Attività operative richieste alle SAP

Per l’attuazione del provvedimento, che deve essere applicato a tutte le dilazioni in corso alla data del 23 luglio 1996 indipendentemente da una richiesta espressa dell’azienda, ciascuna SAP deve:

  • utilizzare l’apposita lista delle domande in corso;
  • individuare le aziende interessate;
  • determinare, per ciascuna, l’entità della riduzione degli interessi di dilazione compresi nelle rate in scadenza dal 1 luglio 1996;
  • conguagliare l’importo così determinato con le ultime rate in scadenza.

La circolare segnala inoltre che saranno resi disponibili i programmi per il calcolo automatizzato e che la modifica relativa ai piani di ammortamento provvisori sarà immediatamente disponibile.

Nuova misura delle sanzioni civili

Poiché la misura degli interessi di dilazione è stata modificata, si adegua anche l’aliquota di calcolo delle sanzioni civili, in base ai criteri dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 536/1987 convertito nella L. n. 48/1988.

Le nuove aliquote sono:

  • 22,50% per le inadempienze previste alla lettera a) del primo comma dell’art. 4, pari al tasso di dilazione maggiorato di cinque punti;
  • 17,50% per le inadempienze previste alla lettera b) del primo comma del medesimo articolo, pari al nuovo tasso di dilazione.

Tali aliquote si applicano ai debiti contributivi pagati a partire dal 1 luglio 1996, in continuità con quanto già richiamato nel messaggio n. 10718 del 7 febbraio 1994.

Punti principali

Nuova misura dell'interesse di dilazione e di differimento

Dal 1 luglio 1996 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e accessori è fissato al 17,50%, in coerenza con il prime-rate dell’11,50% aumentato di 6 punti percentuali. La nuova misura si applica alle rateazioni concesse dal 1 luglio 1996 e, per i differimenti autorizzati, dalla contribuzione relativa al mese di luglio 1996. La tabella dei tassi della procedura dilazioni dei crediti da DM è stata aggiornata.

Modifica dei piani di ammortamento provvisori

Con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1202 del 23 luglio 1996, i piani provvisori relativi alle aziende che chiedono la riduzione degli interessi di dilazione devono essere calcolati al tasso del prime-rate in vigore, non più al 50% del tasso ordinario di dilazione. La modifica vale per le dilazioni concesse dal 23 luglio 1996 in poi. La delibera estende inoltre, in via eccezionale, la riduzione della maggiorazione del prime-rate anche alle dilazioni in corso, limitatamente alle rate in scadenza dal 1 luglio 1996, anche se la dilazione è stata decisa con provvedimento anteriore.

Ambito di applicazione e gestione operativa delle dilazioni in corso

La disposizione eccezionale non modifica il principio generale secondo cui il tasso del piano di ammortamento resta quello vigente alla data della delibera di concessione, principio che continua a valere per le future oscillazioni ordinarie del prime-rate. Per l’attuazione concreta, tutte le dilazioni in corso al 23 luglio 1996 devono essere individuate dalle SAP mediante l’apposita lista delle domande in corso; per ciascuna azienda va calcolata la riduzione degli interessi di dilazione sulle rate scadenti dal 1 luglio 1996, con possibilità di conguaglio sulle ultime rate. È previsto anche l’aggiornamento dei programmi di calcolo automatizzato.

Nuove aliquote delle sanzioni civili

L’adeguamento del tasso di dilazione comporta l’aggiornamento delle sanzioni civili ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 536/1987 convertito nella L. n. 48/1988. Per le inadempienze di cui alla lettera a) del primo comma, la sanzione civile è pari al tasso di dilazione maggiorato di cinque punti, quindi 22,50%. Per le inadempienze di cui alla lettera b), la sanzione è pari al nuovo tasso di dilazione, quindi 17,50%. Le nuove aliquote si applicano ai debiti contributivi pagati a partire dal 1 luglio 1996.

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