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Circolare

Circolare numero 175 del 2-9-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato a titolo di integrazione economica per malattia e maternità rilevano ai fini contributivi. Poiché la base imponibile degli operai agricoli è determinata convenzionalmente, le giornate retribuite anche senza effettiva prestazione lavorativa devono essere denunciate e assoggettate a contribuzione. Il datore di lavoro deve quindi indicare tali giornate nelle dichiarazioni trimestrali di manodopera e versare il contributo sull’intera misura del salario medio convenzionale.

Contribuzione sulle giornate retribuite per integrazione di malattia e maternità degli operai agricoli a tempo determinato

Contribuzione sulle integrazioni di malattia e maternità per gli operai agricoli a tempo determinato

La circolare affronta il trattamento contributivo delle somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato a titolo di integrazione economica del trattamento previdenziale obbligatorio per malattia e maternità. Il chiarimento è richiesto in presenza di previsioni contrattuali collettive, aziendali e nazionali, che riconoscono tali integrazioni in specifiche ipotesi.

Contesto contrattuale e ambito applicativo

La circolare ricorda che nel settore agricolo esistono contratti collettivi aziendali che prevedono a carico del datore di lavoro l’obbligo di integrare le prestazioni economiche di malattia e maternità. Viene inoltre richiamato l’art. 58 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, stipulato il 19 luglio 1995 e valido per il periodo 1.1.1994 - 31.12.1997, secondo cui, per gli operai a tempo determinato operanti nel settore florovivaistico, spetta un trattamento integrativo per malattia dal 31° giorno dalla data di assunzione, purché il lavoratore abbia effettuato almeno 30 giornate di lavoro continuative presso la stessa azienda.

Quesito interpretativo

Il tema sottoposto all’Amministrazione riguarda la sussistenza di un corrispondente obbligo contributivo del datore di lavoro sulle somme erogate a titolo di integrazione della malattia e della maternità. Il chiarimento non verte sulla natura retributiva in astratto delle somme, ma sulla rilevanza delle giornate retribuite ai fini della determinazione del contributo.

Regola contributiva per la categoria degli operai agricoli

Per i lavoratori appartenenti a questa categoria, l’imposizione contributiva è calcolata sulla base di un salario medio convenzionale giornaliero, moltiplicato per il numero delle giornate di durata del rapporto di lavoro e per le aliquote contributive. Proprio perché la retribuzione imponibile è convenzionale, la circolare precisa che le giornate retribuite in integrazione di malattia e maternità devono essere considerate nella base imponibile, anche se non corrispondono a una prestazione lavorativa effettiva.

Adempimenti del datore di lavoro

L’effetto pratico del principio è l’obbligo per il datore di lavoro di denunciare le giornate retribuite nelle dichiarazioni trimestrali di manodopera, mediante il mod. ACC1 - OTD - CI. Il richiamo è all’art. 6 del d.l.vo n. 375 dell’11/8/1993, che impone di indicare nella dichiarazione trimestrale, fra l’altro, il numero di giornate previste o comunque retribuite di ciascun mese del trimestre precedente.

Principio finale e misura del contributo

Sulla base del coordinamento tra l’art. 6 del d.l.vo n. 375/1993 e l’art. 12 della legge n. 153 del 30.4.1969, la circolare conclude che le giornate retribuite, anche se non legate a una prestazione effettiva di lavoro, come avviene nei casi di sospensione per malattia o maternità, devono essere denunciate e assoggettate a imposizione contributiva. Ne deriva, inoltre, che il salario medio convenzionale non essendo frazionabile, il contributo a carico del datore di lavoro deve essere versato per intero.

Punti principali

Contesto contrattuale e diritto all’integrazione

La circolare richiama l’esistenza di contratti collettivi aziendali che prevedono, per gli operai agricoli a tempo determinato, un’integrazione economica in caso di malattia e maternità. Viene inoltre richiamato l’art. 58 del CCNL per operai agricoli e florovivaisti del 19 luglio 1995, valido per il periodo 1.1.1994 - 31.12.1997, che riconosce agli operai a tempo determinato del solo settore florovivaistico il trattamento integrativo per malattia dal 31° giorno dalla data di assunzione, a condizione che il lavoratore abbia svolto almeno 30 giornate di lavoro continuative presso la stessa azienda.

Quesito sull’obbligo contributivo

L’Amministrazione risponde a richieste di chiarimento sulla sussistenza di un obbligo contributivo del datore di lavoro per le somme erogate a integrazione del trattamento previdenziale obbligatorio di malattia e maternità. Il problema non viene impostato come verifica della natura retributiva delle somme, ma come accertamento della possibilità di considerare utili ai fini contributivi le giornate retribuite per tali integrazioni.

Base imponibile contributiva degli operai agricoli

Viene ricordato che, per i lavoratori della categoria, l’imposizione contributiva avviene sulla base di un salario medio convenzionale giornaliero moltiplicato per il numero delle giornate di durata del rapporto di lavoro, secondo le aliquote contributive applicabili. Proprio la natura convenzionale della retribuzione imponibile rende decisiva la questione delle giornate retribuite e non quella della qualificazione delle somme come parte della retribuzione previdenziale.

Giornate retribuite e assoggettamento a contribuzione

La circolare afferma espressamente che le giornate retribuite ad integrazione delle indennità di malattia e maternità concorrono a formare la base imponibile per la liquidazione del contributo. Anche se non vi è una prestazione lavorativa effettiva, tali giornate devono essere considerate ai fini contributivi perché retribuite.

Obblighi di denuncia nelle dichiarazioni trimestrali

L’effetto operativo della regola si realizza attraverso l’obbligo del datore di lavoro di denunciare le giornate in questione nelle dichiarazioni trimestrali di manodopera (mod. ACC1 - OTD - CI), come previsto dall’art. 6 del d.l.vo n. 375 dell’11/8/1993. La dichiarazione deve contenere, tra l’altro, il numero di giornate previste o comunque retribuite di ciascun mese del trimestre precedente.

Riferimenti normativi e principio generale

La conclusione della circolare si fonda sul combinato disposto dell’art. 6 del d.l.vo n. 375/1993 e dell’art. 12 della legge n. 153 del 30.4.1969: le giornate retribuite, anche se non collegate a un’effettiva prestazione di lavoro, come nei casi di sospensione del rapporto per malattia o maternità, devono essere denunciate e assoggettate a imposizione contributiva.

Misura del contributo

Poiché il salario medio convenzionale non è frazionabile, la circolare precisa che il contributo dovuto dal datore di lavoro grava per intero, senza possibilità di riduzione proporzionale in relazione alle sole giornate di integrazione.

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