Circolare numero 172 del 22-8-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali alla luce della legge 8 agosto 1996, n. 425, che ha convertito il D.L. n. 323/1996 modificando la misura della riduzione con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996. La novità principale è l’introduzione di una riduzione graduata del contributo per le prestazioni del SSN ex art. 10, comma 1, L. n. 67/1988: 0,6%, 0,3% o 0,1% a seconda della categoria di impresa o soggetto beneficiario. La circolare chiarisce anche che le imprese edili restano escluse da tale riduzione e continuano a fruire degli esoneri già previsti. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per il recupero delle differenze già applicate nei mesi precedenti e aggiornate le tabelle delle misure spettanti dal 1 giugno 1996, dal 1 luglio 1996, dal 1 gennaio 1997, dal 1 gennaio 1998, dal 1 gennaio 1999 e dal 1 gennaio 2000.
riduzione graduata della fiscalizzazione degli oneri sociali dal 1 giugno 1996
Fiscalizzazione degli oneri sociali: riduzione graduata dal 1 giugno 1996
La circolare interviene per adeguare le istruzioni amministrative alla legge 8 agosto 1996, n. 425, di conversione del D.L. n. 323/1996, che ha rimodulato la riduzione del livello di fiscalizzazione degli oneri sociali. Il chiarimento riguarda in particolare il contributo per le prestazioni del SSN di cui all’art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e sostituisce in parte le indicazioni già fornite con la circolare n. 138 del 4 luglio 1996.
Quadro normativo e decorrenza
La modifica legislativa ha effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996. In luogo della riduzione uniforme precedentemente applicata, il legislatore introduce una graduazione della fiscalizzazione in funzione della categoria produttiva interessata. La circolare conferma inoltre che le regole si applicano sempre con riferimento al contributo SSN richiamato dalla normativa.
Misure di riduzione previste
La riduzione del livello di fiscalizzazione è articolata in tre misure:
- 0,6 punti percentuali per le imprese e i soggetti indicati alla lett. a) dell’art. 6, comma secondo, come modificato;
- 0,3 punti percentuali per le imprese indicate alla lett. b);
- 0,1 punti percentuali per le imprese indicate alla lett. c).
La circolare chiarisce che la disciplina va coordinata con la precedente circolare n. 138/1996, che aveva previsto una riduzione generale di 0,6 punti percentuali, non più applicabile in modo indistinto a tutte le categorie.
Soggetti beneficiari della riduzione dello 0,6%
Rientrano nella misura più alta della riduzione:
- le imprese di cui all’art. 2, comma 1, della legge 20 maggio 1993, n. 151, e quindi imprese industriali e artigiane dei settori manifatturieri ed estrattivi, imprese armatoriali, imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, imprese impiantistiche del settore metalmeccanico e imprese di trasporto aereo cui il beneficio è stato esteso;
- i soggetti di cui all’art. 1, commi 5 e 6, del D.L. 19 gennaio 1991, n. 18, convertito dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, ossia i datori di lavoro del settore agricolo non operanti nei territori di cui all’art. 1 del testo unico degli interventi nel Mezzogiorno approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218.
Per tali aziende la circolare conferma le istruzioni già impartite con le circolari n. 138 del 4 luglio 1996 e n. 150 del 18 luglio 1996, lett. A.
Soggetti beneficiari della riduzione dello 0,3%
La riduzione dello 0,3% si applica alle imprese di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 151/1993. La circolare elenca, tra le altre:
- imprese alberghiere e aziende termali;
- pubblici esercizi, incluse le sale cinematografiche;
- agenzie di viaggio;
- complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta e relativi consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa;
- imprese commerciali esportatrici abituali e relativi consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa;
- imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con più di 15 dipendenti;
- enti, fondazioni e associazioni senza fini di lucro, comprese le IPAB;
- concessionari di impianti di trasporto con fune in zone montane aventi finalità turistiche.
Soggetti beneficiari della riduzione dello 0,1%
La misura più ridotta, pari allo 0,1%, riguarda le imprese di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 151/1993, vale a dire:
- imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15;
- imprese artigiane dei servizi individuati dai codici ISTAT 1991 74.70.1, 93.01 e 93.02, ossia pulizia, lavanderia/pulitura a secco e tintoria di articoli tessili e pellicce, servizi dei saloni di parrucchiere e istituti di bellezza.
Esclusione delle imprese edili
Le imprese edili di cui al comma 4 dell’art. 2 della legge n. 151/1993, pur richiamate nel decreto-legge originario, sono escluse dalla riduzione del livello di fiscalizzazione prevista dalla legge di conversione. Per esse continuano ad applicarsi gli esoneri stabiliti dall’art. 2 del decreto interministeriale 22 giugno 1995, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 283 del 15 novembre 1995.
Modalità operative e recupero delle differenze
Per la regolarizzazione dei periodi pregressi dal 1 giugno restano ferme le modalità e i termini della circolare n. 138/1996, per le imprese diverse da quelle edili. Tuttavia, le imprese delle lettere B), C) e D) che abbiano già applicato dal mese di giugno 1996 le riduzioni sulla base delle misure del testo originario del D.L. n. 323/1996 possono recuperare le differenze a credito.
Il recupero può avvenire:
- con la denuncia mod. DM10/S relativa al mese di agosto 1996, da presentare entro il 20 settembre 1996;
- oppure con le denunce di settembre 1996 o ottobre 1996, da presentare rispettivamente entro il 20 ottobre 1996 e il 20 novembre 1996.
L’importo da recuperare deve essere portato in detrazione dai contributi sanitari dovuti per la regione di competenza.
Regole particolari per le imprese edili
Per le imprese edili, ai fini della determinazione della differenza di fiscalizzazione da recuperare, deve essere sottratto anche l’importo della riduzione contributiva già applicata ai sensi dell’art. 29 della legge 341/1995.
Tabelle riepilogative delle misure
La circolare riporta nei prospetti allegati le misure di fiscalizzazione spettanti a partire dal 1 giugno 1996, sostitutive di quelle contenute nella circolare n. 138/1996. Le tabelle distinguono le diverse categorie di imprese e l’area geografica di operatività, con riferimenti al Centro-Nord, ad alcune regioni del Mezzogiorno, all’Abruzzo e, per talune categorie, all’intero territorio nazionale.
Tra le misure riportate figurano, a titolo esemplificativo, le combinazioni di riduzione per:
- imprese manifatturiere ed estrattive, impiantistiche metalmeccaniche, armatoriali, autotrasporto c/terzi, installazione impianti per l’edilizia e trasporto aereo;
- imprese alberghiere, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta, imprese commerciali esportatrici abituali, aziende termali, enti e associazioni senza fini di lucro, imprese di trasporto con fune;
- imprese commerciali con 8-15 dipendenti e imprese artigiane dei servizi;
- imprese edili;
- imprese agricole, con specifiche distinzioni tra operai e impiegati nel Centro-Nord.
La nota finale precisa che le imprese armatoriali operano la fiscalizzazione del contributo per il SSN con l’IPSEMA.
Punti principali
Aggiornamento normativo
La legge 8 agosto 1996, n. 425, di conversione del D.L. n. 323/1996, ha modificato l’art. 6, comma secondo, del decreto-legge, stabilendo che, con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996, il livello di fiscalizzazione degli oneri sociali sia ridotto in misura differenziata, con riferimento al contributo per le prestazioni del SSN di cui all’art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Nuove misure di riduzione
La riduzione è fissata in misura graduata: 0,6 punti percentuali per le categorie indicate alla lett. a), 0,3 punti percentuali per quelle della lett. b), e 0,1 punti percentuali per quelle della lett. c). La circolare precisa che le istruzioni sostituiscono in parte quelle già fornite con la circolare n. 138 del 4 luglio 1996.
Soggetti con riduzione dello 0,6%
Rientrano nella misura dello 0,6% le imprese di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 151/1993: imprese industriali e artigiane dei settori manifatturieri ed estrattivi, imprese armatoriali, imprese iscritte all’albo autotrasportatori c/terzi, imprese impiantistiche del settore metalmeccanico e imprese di trasporto aereo cui il beneficio è stato esteso. La stessa misura si applica ai soggetti agricoli di cui all’art. 1, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/1991, limitatamente ai datori di lavoro agricoli non operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal DPR n. 218/1978.
Soggetti con riduzione dello 0,3%
Sono inclusi nella riduzione dello 0,3% le imprese di cui al comma 2 dell’art. 2 della legge n. 151/1993: imprese alberghiere e aziende termali, pubblici esercizi e sale cinematografiche, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta, imprese commerciali esportatrici abituali e relativi consorzi e società consortili, imprese commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con più di 15 dipendenti, enti/fondazioni/associazioni senza fini di lucro comprese le IPAB, e concessionari di impianti di trasporto con fune in zone montane a finalità turistica.
Soggetti con riduzione dello 0,1%
La misura dello 0,1% spetta alle imprese di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge n. 151/1993: imprese commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15 e imprese artigiane dei servizi di pulizia, lavanderia/pulitura a secco e tintoria, parrucchiere e istituti di bellezza (codici ISTAT 1991 74.70.1, 93.01 e 93.02).
Esclusione delle imprese edili
Le imprese edili di cui al comma 4 dell’art. 2 della legge n. 151/1993 sono escluse dalla riduzione del livello di fiscalizzazione introdotta dal D.L. n. 323/1996. Per esse restano applicabili gli esoneri previsti dall’art. 2 del decreto interministeriale 22 giugno 1995, richiamato dalla circolare n. 283 del 15 novembre 1995.
Istruzioni operative e recupero differenze
Per la regolarizzazione dei periodi pregressi dal 1 giugno restano fermi i termini e le modalità già previsti dalla circolare n. 138/1996 per le imprese diverse da quelle edili. Le imprese delle lettere B), C) e D) che abbiano già applicato dal mese di giugno 1996 le riduzioni in base al testo originario del D.L. n. 323/1996 possono recuperare le differenze a credito con il mod. DM10/S di agosto 1996, da presentare entro il 20 settembre 1996, oppure con le denunce di settembre o ottobre 1996, da presentare entro il 20 ottobre 1996 e il 20 novembre 1996. Le differenze vanno portate in detrazione dai contributi sanitari dovuti per la regione di competenza.
Particolarità per le imprese edili
Per il calcolo della differenza di fiscalizzazione da recuperare, le imprese edili devono sottrarre anche la riduzione contributiva già operata ai sensi dell’art. 29 della L. n. 341/1995.
Aggiornamento delle tabelle di fiscalizzazione
La circolare allega le nuove misure spettanti dal 1 giugno 1996, sostitutive di quelle riportate nelle tabelle della circolare n. 138/1996, e riporta inoltre le misure dal 1 luglio 1996, dal 1 gennaio 1997, dal 1 gennaio 1998, dal 1 gennaio 1999 e dal 1 gennaio 2000, distinguendo tra territorio del Centro-Nord, regioni del Mezzogiorno indicate, Abruzzo, e territorio nazionale per alcune categorie.
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