Circolare numero 174 del 28-8-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’obbligo contributivo aggiuntivo per il lavoro straordinario introdotto dalla legge n. 549/1995, richiamando le istruzioni della circolare INPS n. 40/1996 e le precisazioni del Ministero del lavoro n. 100/96. Viene confermato che, per le attività non comprese nello schema di decreto ministeriale, le aziende devono versare il contributo, con decorrenza dal 1996, utilizzando le specifiche causali DM10/2 e applicando interessi legali per i periodi pregressi. Il Ministero chiarisce inoltre che la base di calcolo è la retribuzione ordinaria, con esclusione delle maggiorazioni per straordinario o supplementare, e precisa ambito soggettivo, misure percentuali, esenzioni e modalità di recupero degli importi eventualmente già versati sulle maggiorazioni retributive.
Disciplina della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario ex legge n. 549/1995 e istruzioni operative INPS
Disciplina della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario
La circolare interviene sulla disciplina della contribuzione aggiuntiva dovuta all’INPS per le prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’art. 2, commi 18, 19, 20 e 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Essa tiene conto delle istruzioni già impartite con la circolare n. 40 del 20 febbraio 1996 e delle ulteriori precisazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 100/96 del 10 luglio 1996.
L’obiettivo è fornire indicazioni operative per l’immediata applicazione del contributo, nelle more del perfezionamento del decreto ministeriale previsto dalla legge, chiarendo al contempo base di calcolo, aliquote, esclusioni, termini di regolarizzazione e modalità di compilazione del mod. DM10/2.
Aggiornamento rispetto alle precedenti istruzioni
La circolare richiama che, dopo la prima disciplina operativa del febbraio 1996, con successivo messaggio era stata comunicata la posizione ministeriale favorevole alla sospensione temporanea della richiesta contributiva, in attesa del decreto attuativo. Con la circolare n. 100/96, il Ministero precisa invece che il decreto, da emanare di concerto con il Ministero del tesoro, è ancora in fase di perfezionamento ma che non è opportuno rinviare oltre l’applicazione della disciplina per tutte le attività non comprese nello schema di decreto.
Ne consegue che le aziende, per tali attività, devono provvedere al versamento del contributo secondo le istruzioni già fornite dalla circolare n. 40/1996.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La disciplina, a differenza del previgente meccanismo limitato al settore industriale, si applica alle imprese di tutti i settori produttivi che occupano più di 15 dipendenti.
Per le imprese industriali la normativa opera anche in relazione a una ulteriore articolazione della misura contributiva:
- 5% sulla retribuzione relativa alle ore effettivamente lavorate oltre le 40 settimanali;
- 10% per le ore successive alla 44ª e fino alla 48ª;
- 15% per le ore effettivamente prestate oltre la 48ª.
Resta inoltre fermo che le imprese industriali con meno di 16 dipendenti sono comunque interessate per le ore di lavoro effettuate oltre la 48ª, secondo quanto richiamato nelle istruzioni operative.
Nozione di lavoro straordinario ai fini contributivi
Il Ministero chiarisce che, ai soli fini della contribuzione aggiuntiva, il lavoro straordinario è individuato nelle ore prestate oltre le 40 settimanali, mentre la nozione legale di straordinario prevista dall’art. 5 del R.D. n. 692/1923 rimane invariata.
Per il calcolo della soglia oraria occorre fare riferimento ai criteri di computo dell’orario stabiliti dalla contrattazione collettiva ai fini delle maggiorazioni retributive. Non devono essere considerati, ai fini del raggiungimento della soglia, i periodi di non lavoro concordati collettivamente per finalità di riduzione dell’orario o di tutela della salute, come ferie aggiuntive, permessi, pause per refezione o riposi intermedi.
Base imponibile e misura del contributo
La circolare ribadisce che la base di calcolo del contributo è la retribuzione prevista per le ore di lavoro normali. Devono quindi essere escluse le maggiorazioni retributive previste per le ore di lavoro supplementare o straordinario.
La misura della contribuzione aggiuntiva è così definita:
- 5% della retribuzione relativa alle ore effettivamente lavorate oltre le 40, per tutte le imprese con più di 15 dipendenti;
- 10% per le sole imprese industriali con più di 15 dipendenti, per le ore dalla 44ª alla 48ª;
- 15% per le sole imprese industriali, per le ore oltre la 48ª.
La circolare sottolinea che la previsione del 15% per le imprese industriali oltre la 48ª ora ha natura sostitutiva rispetto al previgente art. 5-bis, comma 4, del R.D. n. 692/1923, ritenuto implicitamente abrogato.
Esclusioni dalla contribuzione aggiuntiva
La contribuzione non è dovuta nei confronti di alcune categorie e fattispecie. In particolare, il Ministero richiama le esclusioni previste dallo schema di regolamento allegato, tra cui:
- occupazioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, nei limiti della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657;
- lavori o prestazioni individuati nella tabella allegata al R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, nei casi di rapporto a tempo determinato o a tempo parziale verticale;
- commessi viaggiatori o piazzisti;
- personale navigante impiegato nella navigazione marittima, aerea e interna e personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto;
- operai agricoli a tempo determinato;
- giornalisti professionisti dipendenti da aziende editrici e da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
- personale poligrafico addetto a composizione, stampa e spedizione di quotidiani e agenzie di stampa;
- personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;
- lavori di cui all’art. 10 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
La contribuzione non è altresì dovuta per lo straordinario reso dal personale addetto alle aree operative nei settori indicati nello schema di regolamento per garantire la continuità del servizio, in particolare:
- imprese concessionarie di servizi di telecomunicazioni, autostrade, servizi portuali e aeroportuali, nonché aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto;
- aziende pubbliche e private operanti nella produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore e acqua, nonché nella raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi urbani.
La circolare precisa inoltre che la disciplina non si applica, per la natura del rapporto e le modalità di esecuzione della prestazione, ai lavoratori a domicilio. È confermata l’esclusione del personale con funzioni direttive.
Riduzione dell’orario in alternativa alla contribuzione
Un’ulteriore esclusione opera quando lo straordinario comporta, secondo la contrattazione collettiva, il diritto a una corrispondente riduzione dell’orario normale di lavoro, a condizione che la riduzione sia effettivamente goduta.
Se il recupero è predeterminato e verificabile, la contribuzione non è dovuta. Se invece il godimento effettivo non è predefinito, l’azienda deve comunque versare il contributo all’INPS e potrà compensarlo nei versamenti successivi solo al momento in cui la riduzione venga effettivamente fruita.
Regolarizzazione dei periodi pregressi e scadenze
Le imprese che non abbiano ancora effettuato il versamento devono adeguarsi entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla data della circolare. Per i mesi pregressi, a decorrere da gennaio 1996, gli importi dovuti devono essere maggiorati degli interessi legali in ragione del 10% annuo, calcolati dal 21 del mese successivo a quello di competenza fino alla data del versamento.
La circolare avverte che eventuali sistemazioni successive al termine concesso dovranno avvenire tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive e saranno soggette alla disciplina sanzionatoria prevista in materia.
Modalità di esposizione nel mod. DM10/2
Per il versamento e la sistemazione contributiva dei periodi pregressi, la circolare indica i codici di nuova istituzione da utilizzare nel mod. DM10/2:
- codice "S905" con dicitura "ARR. CTR. STR. 5%" per il contributo sul lavoro straordinario del 5%;
- codice "S910" con dicitura "ARR. CTR. STR. 10%" per il contributo sul lavoro straordinario del 10%, riservato alle imprese industriali;
- codice "S922" con dicitura "ARR. CTR. STR. 15%" per il contributo sul lavoro straordinario del 15%, riservato alle imprese industriali.
Nelle caselle "N. dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni" devono essere indicati rispettivamente il numero dei dipendenti, il numero delle ore e l’importo delle retribuzioni cui si riferisce il contributo.
Gli interessi devono essere esposti con il codice "Q900" e la dicitura "ONERI ACCESSORI", senza compilare le caselle relative a dipendenti, giornate e retribuzioni.
Per il recupero degli importi eventualmente già versati a titolo di contributo sulle maggiorazioni retributive previste per lavoro supplementare o straordinario, le aziende devono utilizzare il quadro "D" del mod. DM10/2 con il codice "S900" e la dicitura "REC. CONTR. STR.".
Sintesi operativa per gli operatori
Per il lettore professionale, la circolare conferma dunque tre punti centrali: l’applicazione immediata della contribuzione per le attività non escluse dal decreto in corso, il calcolo del contributo sulla sola retribuzione ordinaria e la necessità di regolarizzare i periodi dal gennaio 1996 con gli specifici codici DM10/2 e con gli interessi legali previsti. L’insieme delle istruzioni consolida l’impostazione secondo cui la nuova disciplina mira a disincentivare lo straordinario e a favorire la flessibilità dell’orario, senza alterare la nozione legale generale di straordinario ma solo il relativo regime contributivo.
Punti principali
Aggiornamento ministeriale e obbligo di versamento
Il Ministero comunica che il decreto attuativo previsto dalla legge è ancora in corso di perfezionamento, ma ritiene non opportuno rinviare ulteriormente l’applicazione della disciplina contributiva per le attività non contemplate nello schema di decreto. Le aziende interessate devono quindi versare il contributo secondo le istruzioni già impartite con la circolare n. 40/1996.
Base imponibile del contributo
Viene ribadito che il contributo si calcola sulla sola retribuzione ordinaria relativa alle ore di lavoro normali. Devono essere escluse le maggiorazioni previste per le ore di lavoro supplementare o straordinario, secondo un’interpretazione già consolidata e confermata dal Ministero.
Ambito di applicazione e misure contributive
La disciplina si applica alle imprese di tutti i settori produttivi con più di 15 dipendenti. Per le imprese industriali con più di 15 dipendenti sono previste aliquote differenziate: 5% oltre le 40 ore settimanali, 10% per le ore dalla 44ª alla 48ª e 15% per le ore oltre la 48ª. Per le altre imprese la maggiorazione è del 5% sulle ore eccedenti le 40.
Esclusioni ed esoneri
La contribuzione non si applica ai lavoratori a domicilio, al personale con funzioni direttive, alle specifiche attività da individuare con decreto ministeriale, nonché nei casi in cui la contrattazione collettiva preveda una riduzione corrispondente dell’orario normale effettivamente goduta. Sono inoltre richiamate numerose esclusioni specifiche indicate nello schema di decreto allegato.
Regolarizzazione dei periodi pregressi e adempimenti DM10/2
Le imprese che non abbiano ancora versato il contributo devono adeguarsi entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla circolare, con interessi legali al 10% annuo sui periodi pregressi dal gennaio 1996. Sono indicati i codici DM10/2 da utilizzare per versamento, interessi e recupero degli importi eventualmente già corrisposti sulle maggiorazioni retributive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 27 ago 1996Circolare numero 173 del 27-8-1996
- Circolare · 2 set 1996Circolare numero 175 del 2-9-1996
- Circolare · 22 ago 1996Circolare numero 170 del 22-8-1996
- Circolare · 22 ago 1996Circolare numero 171 del 22-8-1996
- Circolare · 22 ago 1996Circolare numero 172 del 22-8-1996
- Circolare · 19 ago 1996Circolare numero 168 del 19-8-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →