Sentenza del 31/05/2019 n. 7925 - Comm. Trib. Prov. Roma
Riscossione e misure cautelari - Iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento - relata di notifica - Applicazione delle norme sulla consegna dei plichi raccomandati - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella di pagamento fosse stata notificata in modo irregolare mediante invio diretto di una raccomandata con avviso di ricevimento, contestando presumibilmente l'assenza di una relata di notifica autonoma e di ulteriori formalità notificatorie.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, la cartella può essere notificata direttamente dall'Agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, secondo una modalità alternativa a quella eseguita dagli ufficiali notificatori. In tale ipotesi, l'avviso di ricevimento costituisce a tutti gli effetti la relata di notifica e prova l'avvenuta consegna della cartella, senza necessità di una relata separata o di ulteriori formalità, purché siano rispettate le regole applicabili alla consegna dei plichi raccomandati.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1
La disposizione consente due modalità alternative di notificazione della cartella: quella eseguita dai soggetti notificatori indicati nella prima parte della norma e quella effettuata direttamente dall'Agente della riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultima ipotesi l'avviso di ricevimento costituisce la relata di notifica e non è richiesta una relata autonoma.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall'Agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'intervento di un ufficiale giudiziario o di un messo notificatore.
- Quando la notifica avviene a mezzo posta, l'avviso di ricevimento svolge la funzione di relata di notifica e costituisce la prova dell'avvenuta consegna.
- L'assenza di una relata separata non determina, di per sé, l'inesistenza o la nullità della notifica effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- La validità della notificazione dipende comunque dal rispetto delle regole postali relative alla consegna del plico raccomandato e dalla corretta documentazione dell'avvenuto recapito.
- Una contestazione fondata esclusivamente sulla mancanza di ulteriori formalità, quando esiste un regolare avviso di ricevimento, è generalmente destinata a essere respinta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mag 2019Sentenza del 31/05/2019 n. 699 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 31 mag 2019Sentenza del 31/05/2019 n. 3350 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 mag 2019Sentenza del 31/05/2019 n. 3356 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 mag 2019Sentenza del 31/05/2019 n. 3359 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 mag 2019Sentenza del 31/05/2019 n. 3367 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 mag 2019Sentenza del 31/05/2019 n. 3371 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →