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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-742/24

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 15 gennaio 2026. — International Protection Appeals Tribunal e a. contro L.K. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di asilo – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 15, paragrafo 1 – Accesso al mercato del lavoro quale richiedente protezione internazionale – Rigetto di una richiesta di accedere al mercato del lavoro – Motivo del rigetto – Ritardo nel trattamento della domanda di protezione internazionale parzialmente attribuibile al richiedente. — Causa C-742/24

Giurisprudenza europea62024CJ0742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia interpreta l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 nel senso che il ritardo imputabile al richiedente protezione internazionale non si limita alle ipotesi di ritardo esclusivamente causato da lui, ma può comprendere anche una quota di ritardo in caso di cause miste. In tali situazioni, l'autorità nazionale deve valutare il nesso causale e può differire il momento in cui scatta il diritto all'accesso al mercato del lavoro solo per la parte di ritardo effettivamente attribuibile al richiedente. La Corte reputa quindi compatibile con la direttiva una normativa nazionale che faccia riferimento all'attribuzione "in parte" del ritardo, a condizione che il diniego sia fondato solo sulla quota di tempo imputabile al richiedente.

Accesso al mercato del lavoro del richiedente protezione internazionale: se il ritardo nel trattamento della domanda sia "attribuibile al richiedente" anche quando le cause del ritardo sono miste e in parte dipendono da Stato membro o fattori esterni.

La questione giuridica

Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33/UE debba essere interpretato nel senso che: 1) un richiedente che non abbia fornito per oltre nove mesi le informazioni necessarie all'istruttoria abbia causato un ritardo imputabile; 2) la nozione di ritardo imputabile comprenda solo il ritardo interamente ed esclusivamente dovuto al richiedente oppure anche quello solo parzialmente a lui riferibile o derivante da omessa cooperazione; 3) in presenza di ritardo significativo e in parte dovuto a Stato membro o fattori esterni, come la pandemia da Covid-19, sia possibile attribuire al richiedente solo una frazione del ritardo; 4) la normativa irlandese, che consente il diniego quando il ritardo è attribuibile "in parte" al richiedente, sia conforme alla direttiva.

Principio di diritto

L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33/UE consente di negare l'accesso al mercato del lavoro solo se il ritardo nell'adozione della decisione di primo grado è, in tutto o in parte, causalmente imputabile al richiedente: ciò include sia il ritardo interamente dovuto al suo comportamento sia, nei casi di cause miste, la sola frazione del ritardo corrispondente alla sua responsabilità, determinata alla luce di tutte le circostanze. Ne consegue che una normativa nazionale può prevedere il diniego anche quando il ritardo è attribuibile "in parte" al richiedente, purché l'autorità conteggi esclusivamente il tempo effettivamente imputabile a quest'ultimo o la quota di ritardo a lui riferibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2013/33/UE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 6, paragrafo 4, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 13, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 31, paragrafo 3, direttiva 2013/32/UE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 2011/95/UE
  • European Communities (Reception Conditions) Regulations 2018
  • Articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento del 2018

Accesso al mercato del lavoro del richiedente protezione internazionale e ritardo imputabile al richiedente

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33/UE, in materia di condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La controversia nasce dal rigetto, da parte delle autorità irlandesi, della richiesta di LK di accedere al mercato del lavoro, sul presupposto che il ritardo nel trattamento della sua domanda di protezione internazionale fosse attribuibile, almeno in parte, al suo comportamento.

Fatti e procedimento principale

LK, cittadino georgiano, aveva presentato domanda di protezione internazionale in Irlanda il 2 settembre 2019. Nel corso dell'istruttoria gli venne consegnato un questionario da restituire compilato, ma la sua restituzione subì vari rinvii dovuti, tra l'altro, alla mancanza iniziale di assistenza legale, alla necessità di traduzione in georgiano e alle difficoltà derivanti dalla pandemia da Covid-19. Il 20 giugno 2020 LK chiese l'autorizzazione ad accedere al mercato del lavoro, ma la domanda fu respinta perché il ritardo nella decisione in primo grado era considerato attribuibile a lui. Tale esito fu confermato in sede amministrativa e davanti al tribunale specializzato, mentre la High Court annullò la decisione; il ricorso è quindi giunto alla Supreme Court.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, secondo cui gli Stati membri garantiscono l'accesso al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, se non è ancora stata adottata una decisione in primo grado e il ritardo non può essere attribuito al richiedente. È richiamato anche l'articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva, nonché l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2013/32, che definisce il momento in cui la domanda si considera presentata. La Corte tiene conto inoltre dell'articolo 13 e dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, che impongono al richiedente doveri di cooperazione nell'istruttoria, oltre all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il ritardo "attribuibile al richiedente" comprenda solo quello totalmente e esclusivamente imputabile a quest'ultimo oppure anche i casi in cui il ritardo sia frutto di cause miste, cioè riconducibili in parte al richiedente, in parte allo Stato o a fattori esterni come la pandemia. Chiede inoltre se la clausola del regolamento irlandese che fa riferimento a motivi attribuibili "in parte" al richiedente sia conforme alla direttiva.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il richiedente è tenuto a cooperare con le autorità competenti, fornendo per quanto possibile le informazioni e i documenti necessari all'istruttoria della domanda. In caso di omessa cooperazione, il ritardo nel trattamento può essergli imputato. Tuttavia, la Corte distingue due ipotesi.

Se il richiedente non fornisce alcuna informazione per l'intero periodo di nove mesi, si è in presenza di una totale mancanza di cooperazione che impedisce il decorso del termine e giustifica il diniego dell'accesso al mercato del lavoro.

Se invece la mancanza di cooperazione riguarda solo un intervallo di tempo all'interno del periodo di nove mesi, quel lasso di tempo può essere conteggiato ai fini di una proroga del termine, ma solo nella misura in cui il ritardo sia effettivamente causato dal comportamento del richiedente. Gli intervalli dovuti esclusivamente ad altre cause non possono essere presi in considerazione.

La Corte affronta poi l'ipotesi del ritardo a cause miste: quando il ritardo derivi sia dal comportamento del richiedente sia da fattori imputabili allo Stato membro o a eventi esterni, occorre stabilire, alla luce di tutte le circostanze, quale parte del ritardo sia causalmente riferibile al richiedente. Solo tale frazione può essere presa in considerazione per differire oltre i nove mesi il momento in cui scatta il diritto all'accesso al mercato del lavoro. Questa soluzione, secondo la Corte, realizza un equilibrio tra il diritto del richiedente all'autosufficienza e l'interesse dello Stato a non essere obbligato a concedere l'accesso quando il ritardo dipende almeno in parte dal richiedente.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che il ritardo attribuibile al richiedente comprende non solo il ritardo interamente a lui imputabile, ma anche, in caso di cause miste, la sola frazione del ritardo corrispondente alla sua parte di responsabilità. La stessa disposizione non osta a una normativa nazionale che consenta di negare l'autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro quando la domanda di protezione internazionale non sia stata decisa entro nove mesi per motivi attribuibili "in parte" al richiedente, purché il diniego sia fondato soltanto sull'intervallo di tempo causalmente riferibile a quest'ultimo.

Principio affermato

Il giudizio di imputabilità del ritardo ex articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 richiede una verifica del nesso causale e può riguardare anche ritardi a causa mista; l'autorità nazionale deve quindi conteggiare solo la quota di tempo effettivamente imputabile al richiedente, non l'intero periodo in cui concorrono anche cause estranee al suo comportamento.

Come è indicizzato

Materieasiloaccoglienza dei richiedenti protezione internazionaleaccesso al mercato del lavorocooperazione del richiedenterecepimento delle direttive

Testo integrale

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