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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39031/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. avverso la sentenza n. 2933/2021 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino del 10/12/2019 relativa alla confisca per equivalente. Essi deducono che la Corte di Cassazione si sarebbe fondata su un errore di fatto, avendo ritenuto che la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 14/3/2019 fosse divenuta irrevocabile (passata in giudicato) il 5/4/2019; invece, secondo i ricorrenti, quella sentenza non era irrevocabile perché la notifica ai domicili eletti è stata eseguita successivamente (12-15/3/2021) e risulterebbe pendente un ricorso per cassazione notificato il 29/3/2021. Quindi gli odierni ricorrenti sostengono che la Cassazione abbia errato nella percezione di un fatto decisivo (la presunta irrevocabilità) influente sull'esito dell'esame dell'ordinanza sull'esecuzione e sulla confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari. Ha ritenuto che l'istituto dell'art. 625‑bis c.p.p. sia circoscritto agli errori di fatto consistenti in sviste o travisamenti percettivi degli atti del giudizio di legittimità che abbiano avuto incidenza decisiva sulla decisione. Nel caso di specie non si è configurato un errore percettivo della Cassazione: la presunta irrevocabilità della sentenza del 14/3/2019 era attestata dall'ufficio dell'appello e tale attestazione è risultata poi errata (annullata l'21/7/2021), cioè l'errore riguarda l'ufficio che ha rilasciato l'attestazione e non la percezione da parte della Corte di Cassazione degli atti del suo giudizio. Inoltre la decisione della Cassazione dava conto del fatto che l'ordinanza impugnata faceva riferimento all'irrevocabilità verificatasi il 5/4/2019, circostanza che i ricorrenti avrebbero potuto contestare nei precedenti gradi ma non hanno fatto. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 625‑bis cod. proc. pen.

    Istituisce il rimedio straordinario per l'errore di fatto della Corte di Cassazione; applicabile solo per sviste o travisamenti percettivi negli atti del giudizio di legittimità che abbiano avuto incidenza decisiva sulla decisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità dei ricorsi e la possibilità di escludere l'assenza di colpa; la Corte ha richiamato la norma per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • art. 395 c.p.c. n. 4 (richiamato)

    Usato a confronto per spiegare la nozione di fatto incontroverso o di inesistenza di un fatto positivamente stabilito, utile a delimitare quando si configura errore di fatto ai sensi di art. 625‑bis.

  • art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 convertito (richiamato)

    Norma procedurale richiamata in relazione alle conclusioni scritte per udienza senza discussione orale; disciplina procedurale dell'udienza in epoca emergenziale.

  • Sez. Un. n. 18651 del 26/3/2015 (giurisprudenza)

    Affermata la distinzione tra errore di fatto (ammissibile ai sensi di art. 625‑bis) ed errore di giudizio (non ammesso): se la causa dell'errore è valutativa e non una percezione fuorviante, non è configurabile errore di fatto.

  • Sez. 6, n. 25121 del 2/4/2012 e Sez. Un. n. 16103/2002 (giurisprudenza)

    Richiamate per precisare i criteri dell'errore di fatto: deve trattarsi di inesatta percezione di risultanze ricavabili dagli atti del giudizio di legittimità che abbia carattere decisivo sull'esito.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata in relazione al criterio per la condanna alle spese in caso di inammissibilità e alla valutazione dell'assenza di colpa.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625‑bis c.p.p. è applicabile solo per errori percettivi della Corte di Cassazione nella lettura degli atti del proprio giudizio (sviste o travisamenti) e non per valutazioni giuridiche o fatti oggettivi controversi.
  • Non è sufficiente che una circostanza fattuale sia poi risultata inesatta: occorre dimostrare che la Cassazione, nella lettura dei documenti del processo di legittimità, ha tratto una percezione erronea di un fatto incontrovertibile che abbia inciso in modo decisivo sulla decisione.
  • Gli errori commessi da uffici giudiziari diversi dalla Corte di Cassazione (es. attestazioni della cancelleria dell'appello) non rientrano automaticamente nel rimedio di cui all'art. 625‑bis; bisogna provare che la Cassazione stessa abbia travisato gli atti del proprio giudizio.
  • Questioni relative alla irrevocabilità di una sentenza, notifiche e domicili eletti devono essere tempestivamente eccepite nei gradi e nelle forme processuali ordinariamente previste; l'omissione di tali contestazioni nei precedenti gradi ostacola il ricorso straordinario per errore di fatto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso straordinario il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie; quindi valutare la fondatezza e la tempestività degli argomenti prima di proporre il rimedio.

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