Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12792/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del provvedimento di inidoneità agli accertamenti psicofisici e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento nell’Esercito di 6.000 Volontari Ferma Iniziale –VFI – ex art. 582, comma 1, lettera E 1, DPR n. 90/2010.

Giustizia amministrativa202604003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento nell'Esercito di 6.000 Volontari in Ferma Iniziale, nonché graduatoria nella parte in cui non contempla il ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il giudizio della Commissione per gli accertamenti psicofisici, fondato sulla diagnosi di asma allergico in buon compenso terapeutico, ricondotta all'art. 582, comma 1, lettera E, n. 1, del d.P.R. n. 90/2010 e alla direttiva tecnica allegata al d.m. 4 giugno 2014. Ha dedotto, sulla base della documentazione sanitaria prodotta, l'insussistenza di una patologia concretamente ostativa all'idoneità, sostenendo che la propria condizione non rientrasse tra le infermità escludenti e che dovesse prevalere l'assenza di limitazioni funzionali allo svolgimento del servizio. Il Ministero della Difesa ha difeso la legittimità dell'esclusione. Il TAR ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidata alla Commissione Interforze di II Istanza - Comando sanitario e veterinaria. Dopo visita pneumologica specialistica e accertamenti strumentali, il verificatore ha confermato la diagnosi di asma bronchiale dall'infanzia, tuttora trattata con terapia inalatoria, associata a oculorinite in trattamento, ritenendo applicabile il punto 1 della lettera E della direttiva tecnica e incompatibile la condizione con il servizio militare incondizionato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che la verificazione, svolta mediante esame della documentazione sanitaria, visita diretta e visita pneumologica specialistica, avesse confermato la validità medico-scientifica del giudizio della Commissione concorsuale e chiarito le criticità prospettate dal ricorrente. La patologia è stata correttamente classificata ai sensi della lettera E, n. 1, del d.m. 4 giugno 2014, relativa all'asma bronchiale allergico e alle altre gravi allergie, anche in fase asintomatica. Le valutazioni della Commissione sono state qualificate come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopiche abnormità, non dimostrate nel caso concreto. Il giudice ha inoltre sottolineato l'esigenza di applicare rigorosamente parametri scientificamente consolidati, uniformità procedurale e criteri omogenei, a tutela della parità di trattamento tra i candidati. Le censure miravano invece a sostituire alle valutazioni degli organi tecnici, confermate dal verificatore, le opinioni del ricorrente e dei sanitari da lui consultati fuori dal contesto concorsuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, in favore del Ministero della Difesa, nonché di 500 euro per le spese della verificazione in favore di Difesa Servizi S.p.a.

Norme richiamate

  • art. 582, comma 1, lettera E, n. 1, d.P.R. 90/2010

    imperfezione/infermità causa di non idoneità al servizio militare

    La patologia prevista dalla disposizione costituisce causa di non idoneità quando accertata secondo la direttiva tecnica applicabile.

  • d.m. 4 giugno 2014, Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità causa di non idoneità al servizio militare

    asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea

    La direttiva tecnica riconduce l'asma bronchiale allergico, anche se in fase asintomatica o in buon controllo clinico, alle condizioni incompatibili con l'idoneità al servizio militare incondizionato.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Consentono al giudice di disporre una verificazione tecnica in contraddittorio per accertare la sussistenza della patologia contestata e l'idoneità del candidato.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni mediche preposte agli accertamenti di idoneità per il reclutamento militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopiche abnormità, errori manifesti o irragionevolezza qualificata, non potendo il giudice sostituire alle valutazioni dell'organo tecnico proprie valutazioni sanitarie.
  • La conferma, mediante verificazione specialistica disposta dal giudice, della diagnosi e della classificazione della patologia secondo la direttiva tecnica applicabile rafforza la legittimità del giudizio di non idoneità e rende recessive le valutazioni sanitarie di parte non accompagnate dalla dimostrazione di errori tecnici manifesti.
  • Nelle procedure selettive pubbliche per il reclutamento militare, le commissioni sanitarie devono applicare rigorosamente parametri scientificamente consolidati, criteri valutativi omogenei e uniformità procedurale, in quanto la parità di trattamento tra i candidati costituisce principio essenziale.
  • La classificazione dell'asma bronchiale allergico tra le patologie ostative all'idoneità, secondo la direttiva tecnica applicabile, può giustificare il giudizio di non idoneità anche quando la patologia sia clinicamente controllata o asintomatica, se la disciplina tecnica la considera incompatibile con il servizio militare incondizionato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.