Sentenza n. 11724/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del provvedimento adottato dal Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale militare ( I reparto- 2° divisione) del 29 novembre 2023, notificato in pari data al ricorrente, con il quale è stata denegata l''istanza di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, presentata ex art. 2198 ter, comma 12, del D.lgs. n. 66/2010 (c.d. codice dell''ordinamento militare); -ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento dell''8 aprile 2022 con il quale il Ministero della Difesa ha ritenuto inammissibile la presentazione della domanda di immissione nei ruoli dei volontari del servizio permanente presentata dal ricorrente e ne ha subordinato il re-inoltro alla definizione del procedimento penale allora pendente in capo allo stesso; -di tutti gli atti del procedimento preordinato al rigetto di riammissione alla procedura di immissione nel ruolo in SP, ad oggi non resi noti, nella parte in cui hanno ritenuto il ricorrente non idoneo al reclutamento; PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'' E/O PER LA DISAPPLICAZIONE -dell'' art 2198 ter, comma 12, del decreto legislativo 15 Marzo 2010, n.66 rubricato «Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma» che prevede: « I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui al comma 9 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l''archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l''imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare domanda di riammissione a tali procedure, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della difesa 26 ottobre 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 31 del 10 novembre 2017, entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio», nella parte in cui nega l''immissione nei ruoli di volontari in servizio permanente ai soggetti assolti in seguito al procedimento penale con sentenza di non luogo a procedere adottata in seguito alla rimessione della querela (che rileva quale causa di improcedibilità dell''azione penale per i reati procedibili a querela dell''offeso) per violazione degli artt. 3, 4,27,35, 97 e 117 Cost.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse a coltivare il giudizio. Non sono stati esaminati nel merito i provvedimenti impugnati, i motivi dedotti né la questione di costituzionalità o di disapplicazione prospettata. Le spese di lite sono state integralmente compensate in considerazione dell'esito del giudizio.
Atto impugnato: diniego di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa del 29 novembre 2023, con cui era stata denegata la sua istanza di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, presentata ai sensi dell'art. 2198-ter, comma 12, del d.lgs. n. 66/2010. Ha inoltre contestato, ove occorrente, il precedente provvedimento dell'8 aprile 2022, che aveva ritenuto inammissibile la domanda di immissione e ne aveva subordinato il reinoltro alla definizione del procedimento penale pendente. Il ricorrente ha chiesto anche l'eventuale disapplicazione o la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 2198-ter, comma 12, del d.lgs. n. 66/2010, nella parte in cui non contempla i casi di assoluzione mediante sentenza di non luogo a procedere conseguente alla remissione della querela, prospettando la violazione degli artt. 3, 4, 27, 35, 97 e 117 Cost. Prima della decisione, con dichiarazione del 28 aprile 2026, ha comunicato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso.
Norme richiamate
art. 2198-ter, comma 12, d.lgs. n. 66/2010
I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui al comma 9 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare domanda di riammissione a tali procedure, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della difesa 26 ottobre 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 31 del 10 novembre 2017, entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio
La norma è stata prospettata dal ricorrente come base della domanda di riammissione e come oggetto di una questione di costituzionalità o di disapplicazione; il TAR non ne ha esaminato l'interpretazione sostanziale per l'improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel contesto della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata o comunque della decisione adottata dal Collegio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito e delle eventuali questioni di costituzionalità o di disapplicazione prospettate.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla rinuncia sostanziale alla prosecuzione del giudizio, le spese possono essere integralmente compensate quando l'esito complessivo della controversia lo giustifica.
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