Cassazione Penale, Ordinanza n. 02437/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura proposta investisse un tema non deducibile in cassazione dopo il concordato in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena in accoglimento del concordato intervenuto tra le parti, confermando nel resto la condanna per concorso in truffa. Con un unico motivo ha dedotto che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La Suprema Corte ha però rilevato che, nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla eventuale difformità della pronuncia del giudice rispetto all’accordo, mentre non sono proponibili doglianze sui motivi rinunciati, inclusa la mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale titolo di concorso di persone nel reato contestato in appello
art. 640 c.p.
norma incriminatrice del reato per cui l’imputato era stato giudicato
art. 129 c.p.p.
il ricorrente invocava la doverosa verifica delle cause di proscioglimento; la Corte ha ribadito che tale doglianza è inammissibile quando il giudizio sia definito con concordato in appello, se si tratta di motivo rinunciato
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi attinenti alla volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale o alla difformità della decisione rispetto all’accordo
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la definizione del procedimento senza formalità quando il ricorso è inammissibile
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio definito mediante concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato ai soli vizi che attengono alla regolarità del concordato stesso: formazione della volontà della parte, consenso del Procuratore generale e coerenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le censure che investono motivi di appello rinunciati in sede di concordato, compresa la richiesta di applicazione dell’art. 129 c.p.p. sulla base di questioni che non risultano più devolute al giudice.
- L’effetto devolutivo dell’impugnazione, dopo la rinuncia ai motivi di appello, circoscrive il potere cognitivo del giudice ai soli capi e punti non abbandonati dalla parte.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente.
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