Cassazione Civile, Ordinanza n. 22377/2025 del 03/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che il titolare di un impianto di troticoltura sosteneva che la presentazione, da parte di una società, di un'istanza per ottenere una concessione di derivazione idroelettrica a monte del suo impianto avesse fatto venir meno una concreta occasione di vendita dell'azienda ittica a un terzo e avrebbe compromesso il valore di mercato dell'impianto per effetto della prevista diminuzione della portata e dell'ipotizzato aumento della temperatura dell'acqua. Il giudizio di merito era stato definito in senso sfavorevole al danneggiato sia dal TRAP sia dal TSAP, che avevano escluso l'esistenza di un titolo concessorio o autorizzatorio in favore della società, qualificando l'unico atto adottato come endoprocedimentale e, in ogni caso, escludendo un illecito risarcibile ex art. 2043 c.c., con possibilità al più di una pretesa indennitaria non configurabile nel caso concreto. In Cassazione il ricorrente articolava quattro motivi tutti ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando omesso esame di fatti decisivi: il mancato esame dell'inerzia delle amministrazioni sulla sua domanda rimasta istruttoria per anni e della mancata informazione sulla domanda della controparte; l'omesso esame degli effetti di un'ordinanza provinciale e della documentazione relativa al recesso del potenziale acquirente e a una successiva offerta inferiore; l'omesso esame della documentazione che proverebbe la regolarità della propria attività; l'omesso esame di una relazione tecnica sui danni arrecati all'impianto dalla costruzione della centralina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, operante la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c., poiché il giudice d'appello aveva deciso conformemente al primo giudice. Ha poi osservato che le circostanze dedotte dal ricorrente erano, in parte, valutazioni o elementi istruttori e, comunque, erano state già esaminate dal TSAP, che le aveva ritenute irrilevanti. Soprattutto, la Corte ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la ratio decisiva della sentenza impugnata: il TSAP aveva escluso in radice che, anche ipotizzando un provvedimento autorizzatorio legittimo, potesse derivarne una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., residuando al più una pretesa indennitaria, non configurabile per mancanza del presupposto dell'attività di derivazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
È stato richiamato come base della domanda risarcitoria, ma la Corte ha preso atto della valutazione del TSAP secondo cui, nel caso concreto, non era configurabile una responsabilità aquiliana; al più, in presenza di un legittimo provvedimento ampliativo, sarebbe potuta sorgere una pretesa indennitaria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati proposti per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti del vizio denunciato, perché i fatti erano stati esaminati o si trattava di valutazioni/elementi istruttori.
art. 348-ter c.p.c.
È stata ritenuta applicabile la preclusione al sindacato ex art. 360, n. 5, quando l'appello è deciso in conformità alla decisione di primo grado.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È stato richiamato solo per il deposito della memoria illustrativa in prossimità dell'udienza.
art. 45 r.d. n. 1775 del 1933
È stato richiamato per evidenziare che, in ipotesi di provvedimento legittimo in materia di acque, potrebbe venire in rilievo una pretesa indennitaria e non risarcitoria.
art. 46 r.d. n. 1775 del 1933
Come l'art. 45, è stato indicato quale base di una possibile pretesa indennitaria, ma la Corte ha osservato che nel caso concreto mancavano i presupposti per applicarlo.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se le circostanze dedotte sono già state esaminate dal giudice di merito o se consistono in valutazioni, apprezzamenti istruttori o mere riletture del materiale probatorio.
- Quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado, opera la preclusione prevista dall'art. 348-ter c.p.c. al sindacato di legittimità sul vizio di omesso esame di fatti decisivi.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se censura profili marginali o diversi dalla ragione giuridica decisiva, è inammissibile.
- In materia di acque pubbliche, la mancata esistenza di una concessione o autorizzazione in favore del soggetto che ha avviato l'iniziativa esclude, in radice, la configurabilità di un pregiudizio risarcibile nei confronti di terzi fondato su quell'iniziativa.
- La responsabilità ex art. 2043 c.c. non può essere invocata per ottenere il risarcimento di un pregiudizio che, secondo la qualificazione del giudice di merito, potrebbe al più dare luogo a una tutela indennitaria, ove ne ricorrano i presupposti specifici.
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