Corte di giustizia, Sentenza C-146/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 giugno 2022. — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice contro VB e Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti -Serviciul Soluţionare Contestaţii 1. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Decisioni d’esecuzione 2010/583/UE e 2013/676/UE che autorizzano la Romania a derogare all’articolo 193 di tale direttiva – Meccanismo dell’inversione contabile – Cessione di prodotti del legno – Normativa nazionale che impone una condizione di identificazione ai fini dell’IVA per l’applicazione di detto meccanismo – Principio della neutralità fiscale. — Causa C-146/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale dalla Corte d’appello di Bucarest, ha esaminato se la Romania potesse escludere l’inversione contabile nelle vendite di legname in piedi quando il cedente non si fosse registrato preventivamente ai fini IVA. Ha ritenuto compatibile con il diritto UE una norma nazionale che impone tale previa identificazione, in quanto si tratta di una condizione di applicazione della deroga autorizzata e non di una violazione della neutralità fiscale. La mancata registrazione non impedisce, di per sé, il diritto a detrazione del cessionario e la misura è giustificata da esigenze di certezza del diritto e di controllo antifrode.
IVA – legname in piedi – compatibilità con la direttiva 2006/112/CE e con il principio di neutralità fiscale di una norma nazionale che subordina l’inversione contabile alla previa identificazione IVA delle parti
La questione giuridica
Se la direttiva 2006/112/CE e il principio di neutralità fiscale ostino a una normativa/prassi nazionale che esclude l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile per la cessione di legname in piedi quando il soggetto passivo non aveva chiesto né ottenuto, prima delle operazioni imponibili, l’identificazione ai fini IVA, pur essendo tale meccanismo previsto dalla deroga concessa alla Romania dalle decisioni di esecuzione 2010/583/UE e 2013/676/UE.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la direttiva IVA e il principio di neutralità fiscale non ostano a una normativa nazionale che subordina l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, per le cessioni di prodotti del legno oggetto di deroga autorizzata dal Consiglio, alla previa identificazione ai fini IVA del soggetto passivo: tale requisito è una condizione di attuazione rientrante nel margine lasciato allo Stato membro e non lede la neutralità, perché non priva in linea di principio il cessionario del diritto a detrazione e risponde a esigenze obiettive di certezza del diritto e controllo della riscossione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 193, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 199, paragrafi 1 e 2, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 213, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 214, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 395, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Decisione di esecuzione 2010/583/UE
- Decisione di esecuzione 2013/676/UE
- Codice tributario rumeno, articolo 160
IVA e inversione contabile nelle cessioni di legname in piedi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Curtea de Apel București in una controversia tra l’amministrazione fiscale rumena e VB, proprietaria di terreni boschivi e venditrice di legname in piedi. Il giudice nazionale chiedeva se il diritto dell’Unione osti a una disciplina rumena che nega l’applicazione dell’inversione contabile quando il soggetto passivo non era stato previamente identificato ai fini IVA.
Fatti e procedimento principale
VB aveva concluso, tra il 2011 e il 2017, contratti di vendita di legname in piedi con imprese del settore forestale. In seguito a verifica fiscale, l’amministrazione ha ritenuto che il fatturato avesse superato la soglia del regime di esenzione per le piccole imprese e ha recuperato retroattivamente l’IVA dal 1° novembre 2011, negando l’applicazione dell’inversione contabile perché VB non era stata identificata ai fini IVA nel periodo rilevante.
VB ha contestato l’atto sostenendo che, per le cessioni di legname in piedi, il meccanismo fosse applicabile in base alla sola qualità di soggetti passivi delle parti, senza necessità di previa identificazione IVA del fornitore. Il tribunale di primo grado le ha dato ragione, ma l’amministrazione ha impugnato la decisione dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2006/112/CE, in particolare:
- l’articolo 193, che pone il principio generale per cui l’IVA è dovuta dal cedente/prestatore;
- l’articolo 199, che consente agli Stati membri, in determinate ipotesi, di designare il destinatario quale debitore d’imposta;
- gli articoli 213 e 214, relativi agli obblighi di dichiarazione e identificazione ai fini IVA;
- l’articolo 395, paragrafo 1, che consente deroghe autorizzate dal Consiglio.
Sono poi richiamate le decisioni di esecuzione 2010/583/UE e 2013/676/UE, che autorizzano la Romania a derogare all’articolo 193 per designare il cessionario quale debitore IVA nelle cessioni di prodotti del legno, inclusi il legname in piedi.
Sul piano nazionale, l’articolo 160 del codice tributario rumeno subordina l’inversione contabile alla condizione che sia fornitore sia beneficiario siano identificati ai fini IVA.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia compatibile con il diritto UE una norma nazionale che esclude l’inversione contabile quando il fornitore non abbia chiesto o ottenuto, prima delle operazioni imponibili, l’identificazione ai fini IVA, pur essendo l’operazione del tipo per cui la Romania è autorizzata ad applicare il reverse charge.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che il meccanismo dell’inversione contabile costituisce un’eccezione all’articolo 193 della direttiva IVA e va interpretato restrittivamente. Le decisioni di esecuzione autorizzano la Romania a designare il destinatario quale debitore dell’imposta per le cessioni di prodotti del legno.
La Corte osserva che né la direttiva IVA né le decisioni di esecuzione impediscono allo Stato membro, quando attua la deroga, di stabilire condizioni di applicazione del meccanismo, purché non contrarie alla neutralità fiscale. In questo quadro, la previa identificazione IVA può essere imposta come condizione formale e di controllo, tanto più che l’articolo 199, paragrafo 2, consente agli Stati membri di definire le categorie di soggetti interessati.
Quanto alla neutralità fiscale, la Corte distingue la presente fattispecie dalle pronunce in materia di diritto a detrazione in presenza di omissioni formali. La giurisprudenza su identificazione e registrazione IVA come requisiti formali non è decisiva qui, perché il diniego dell’inversione contabile al cedente non incide, di regola, sul diritto a detrazione del cessionario. Inoltre, l’eventuale errata fatturazione non basta, da sola, a negare la detrazione.
Infine, la Corte valorizza il principio di neutralità come espressione del principio di parità di trattamento: la limitazione è basata su un criterio oggettivo, applicato indistintamente, ed è giustificata da esigenze di certezza del diritto e chiarezza, considerate le difficoltà di controllo del mercato rumeno del legname e la necessità di consentire al destinatario di conoscere con maggiore precisione i propri obblighi fiscali. La misura è reputata proporzionata, anche perché l’identificazione ai fini IVA deriva già dal diritto dell’Unione e il diritto a detrazione resta in linea di principio intatto.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che la direttiva 2006/112/CE e il principio di neutralità fiscale non ostano a una normativa nazionale che rende inapplicabile l’inversione contabile al soggetto passivo che non abbia chiesto né ottenuto, prima delle operazioni imponibili, l’identificazione ai fini IVA.
Rilievo pratico
Per gli operatori, la sentenza conferma che, nell’ambito di deroghe autorizzate al reverse charge, gli Stati membri possono introdurre condizioni procedurali e di identificazione per garantire certezza e controllo, senza che ciò comporti automaticamente una violazione della neutralità fiscale. Per le imprese, la decisione rafforza l’importanza della tempestiva registrazione IVA quando la normativa nazionale la prevede come presupposto per beneficiare del meccanismo di inversione contabile.
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