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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15730/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rinnovo alla prima scadenza di un contratto di locazione di un immobile sito in Conselve, comunicato dal locatore richiamando l'esigenza di eseguire lavori sull'immobile. Il conduttore ha chiesto di accertare l'illegittimità dell'esercizio della facoltà di disdetta prevista dall'art. 3 L. n. 431/1998, lett. e), sostenendo che non ricorressero i presupposti di legge per il rilascio: i lavori indicati sarebbero stati solo interventi di rifacimento dell'impianto elettrico, posa di pannelli fonoassorbenti e adeguamento dei poggioli, non tali da richiedere lo sgombero né da integrare integrale ristrutturazione, demolizione o radicale trasformazione. Ha inoltre dedotto l'ingannevolezza della comunicazione di disdetta, che lo avrebbe indotto a rilasciare spontaneamente l'immobile, chiedendo la condanna del locatore al pagamento di 36 mensilità dell'ultimo canone a titolo sanzionatorio. In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 431/1998 e censurato l'apprezzamento delle prove svolto dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, inammissibile la censura relativa alla supposta errata interpretazione delle prove, perché generica e comunque estranea al sindacato di legittimità; dall'altro, ha rilevato che il motivo non si confrontava in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre argomenti già esaminati e confutati. La Corte ha inoltre rilevato la mancata riproduzione nel ricorso della disdetta e dei documenti rilevanti, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 431/1998

    La Corte richiama la distinzione tra semplice disdetta invalida per mancanza dei presupposti e illegittimo esercizio della facoltà di diniego di rinnovo; la sanzione delle 36 mensilità è ricollegata solo alla seconda ipotesi, che presuppone un comportamento scorretto del locatore idoneo a trarre in inganno il conduttore.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge deve confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata e non può risolversi nella mera riproposizione delle tesi già svolte in appello.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Quando il motivo si fonda su un atto o documento, esso deve essere riprodotto o specificamente indicato nel ricorso, con riferimenti utili alla sua individuazione e collocazione processuale; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • art. 365 c.p.c.

    La questione della specialità della procura viene richiamata, ma nel caso concreto la Corte non decide nel merito perché l'inammissibilità del ricorso è già fondata su altri profili.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Il ricorso è trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    Il requisito di specificità del motivo di ricorso per cassazione è ricondotto ai principi sulle nullità degli atti processuali, mancando i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'atto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge deve essere specifica, confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e indicare puntualmente in che cosa consista l'errore di sussunzione o di interpretazione normativa.
  • Le doglianze relative alla valutazione delle prove non legali non sono, di regola, scrutinabili in cassazione come vizio di motivazione o come violazione di legge, salvo le ipotesi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre gli argomenti difensivi già svolti nei gradi di merito senza una critica autonoma e puntuale alla sentenza impugnata.
  • Quando il motivo si fonda su un atto o su un documento, il ricorrente deve riprodurne il contenuto rilevante o fornirne una precisa localizzazione processuale; la mera allegazione astratta non consente il controllo di legittimità.
  • In tema di diniego di rinnovo della locazione abitativa, va distinta la disdetta invalida per difetto dei presupposti dalla condotta del locatore che, con comunicazione ingannevole, integri un illegittimo esercizio della facoltà di diniego, ipotesi soltanto nella quale opera la sanzione legale prevista dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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