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Sentenza

Sentenza del 23/04/2015 n. 454 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

ACCERTAMENTO - IRPEF - L.20/92 Convenzione Italia Francia sulla doppia imposizione - Residenza fiscale - Art. 18 Pensioni - Art. 4 comma 2° lett. a) e c).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la corretta individuazione della residenza fiscale del contribuente ai fini dell'applicazione della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata con la legge n. 20/1992. Il contribuente soggiornava per periodi sostanzialmente equivalenti in Italia e in Francia e disponeva, secondo la ricostruzione prospettata, di collegamenti con entrambi gli Stati. Occorreva quindi applicare i criteri dirimenti dell'art. 4, comma 2, della Convenzione: in presenza di abitazioni in entrambi gli Stati, prevale lo Stato nel quale sono più strette le relazioni personali ed economiche; qualora il soggiorno abituale si verifichi in entrambi gli Stati, rileva lo Stato di cui la persona ha la nazionalità. L'Amministrazione italiana sosteneva la tassabilità in Italia della pensione, mentre il contribuente deduceva la prevalenza dei propri legami vitali e della propria nazionalità francese.

La decisione

La residenza fiscale è stata individuata in Francia. Anche per i redditi da pensione, la determinazione dello Stato competente a tassare non dipende esclusivamente dal luogo in cui il contribuente soggiorna o dal luogo di erogazione del reddito, ma deve essere effettuata applicando i criteri convenzionali dell'art. 4. Poiché il contribuente aveva il centro degli interessi personali ed economici in Francia ed era cittadino francese, la pretesa impositiva italiana sul reddito pensionistico è risultata non fondata, con prevalenza della potestà impositiva francese secondo la Convenzione.

Norme richiamate

  • Legge n. 20/1992 - Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni

    La Convenzione disciplina la ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Francia e deve essere utilizzata per risolvere i conflitti di residenza fiscale e prevenire la doppia imposizione.

  • Art. 4, comma 2, lettere a) e c), Convenzione Italia-Francia

    Quando una persona fisica è residente in entrambi gli Stati, si considera residente nello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette; se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, è considerata residente nello Stato del quale ha la nazionalità.

    I criteri convenzionali operano in successione per risolvere la doppia residenza: prima si valuta l'abitazione permanente e il centro delle relazioni personali ed economiche; se il soggiorno abituale è distribuito tra entrambi gli Stati, assume rilievo la nazionalità.

  • Art. 18, Convenzione Italia-Francia - Pensioni

    La disciplina delle pensioni deve essere applicata in coordinamento con le regole convenzionali sulla residenza fiscale. La qualificazione del reddito come pensione non esclude quindi la necessità di individuare preventivamente lo Stato di residenza ai sensi dell'art. 4.

Massime di principio

  • In caso di possibile doppia residenza tra Italia e altro Stato convenzionato, non è sufficiente considerare il numero dei giorni trascorsi in ciascun Paese: occorre valutare complessivamente abitazione permanente, relazioni familiari, interessi economici e centro della vita personale.
  • Quando il contribuente soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati e non è possibile individuare una prevalenza chiara dei legami personali ed economici, può diventare decisiva la nazionalità prevista dalla specifica Convenzione.
  • Il fatto che una pensione sia percepita da un ente o pagata in uno Stato non determina automaticamente la residenza fiscale del pensionato né, da solo, la potestà impositiva di quello Stato.
  • Per sostenere la residenza estera è opportuno documentare concretamente il centro degli interessi vitali: abitazione effettiva, famiglia, utenze, iscrizione fiscale, rapporti bancari, assistenza sanitaria, patrimonio e altri legami personali ed economici.
  • Le regole interne sulla residenza fiscale devono essere coordinate con la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile, che può attribuire in via prevalente la residenza e il potere impositivo all'altro Stato.

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