Cassazione Penale, Sentenza n. 8213/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava il vizio di motivazione e il travisamento della prova sostenendo che la sentenza di appello aveva fondato la responsabilità penale su elementi non univoci (breve durata dell'attività, mancata indicazione della post-datazione dell'assegno, comportamenti successivi all'assunzione dell'obbligazione) senza confrontarsi adeguatamente con la pronuncia di assoluzione di primo grado, con la sentenza rescindente della Corte di Cassazione e con la documentazione difensiva; veniva altresì lamentata la mancata applicazione del principio della motivazione rafforzata in caso di riforma dell'assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse motivato in modo congruo e rafforzato rispetto al giudizio di primo grado e avesse risposto ai rilievi della sentenza rescindente, valorizzando una serie di indizi convergenti e univoci idonei a dimostrare la dissimulazione dello stato di insolvenza (breve periodo di operatività della ditta, nota di ritiro senza menzione della post-datazione dell'assegno, comportamenti post-delictum non indicativi di volontà di risolvere le pendenze, irrilevanza dirimente della titolarità di immobili rispetto all'impossibilità di adempiere). Di conseguenza è confermata la condanna di Molinari per insolvenza fraudolenta (pena applicata in appello: quattro mesi di reclusione e euro 100 di multa), la liquidazione del danno a favore di FIXI S.r.l. (euro 4.000 in appello) e la condanna al rimborso delle spese processuali nella presente sede (euro 3.686, oltre accessori di legge).
Norme richiamate
disciplinata la trattazione scritta del procedimento in assenza di richiesta di discussione orale; la Corte ha processato il ricorso con le conclusioni depositate per iscritto
Giurisprudenza sul reato di insolvenza fraudolenta
Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, Rv. 281868-01 (richiamata)
principio secondo cui l'insolvenza fraudolenta può essere desunta anche da comportamenti successivi all'inadempimento se univocamente indicativi della volontà di dissimulare lo stato di insolvenza
Massime di principio
- La semplice inadempienza contrattuale non integra automaticamente il reato di insolvenza fraudolenta: è necessario dimostrare elementi indiziari convergenti che attestino la volontà di occultare lo stato di insolvenza.
- Elementi indiziari rilevanti includono la breve durata dell'attività commerciale rispetto all'entità degli acquisti, l'uso di strumenti di pagamento postdatati senza informare il creditore, indirizzi o sedi fasulle, cancellazione dei contatti elettronici e comportamenti successivi all'inadempimento che dimostrino la volontà di non adempiere.
- La titolarità di beni o immobili non è di per sé sufficiente a escludere lo stato di insolvenza: rileva la reale capacità di adempiere al momento della scadenza dell'obbligazione.
- Se la Corte di merito riforma un'assoluzione, la motivazione deve essere più esplicita e affrontare i rilievi della decisione precedente; tuttavia, non è necessario ripetere pedissequamente ogni argomento se la decisione contiene argomentazioni rafforzate e coerenti che rispondono ai rilievi.
- In situazioni analoghe, la strategia difensiva utile è fornire elementi oggettivi e documentali che smentiscano la tesi della dissimulazione (prove di tentativi di pagamento, comunicazioni trasparenti con il creditore, documentazione bancaria e contabile, prova della continuità aziendale e dell'effettiva capacità patrimoniale).
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