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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05359/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2012 emesso da un Comune su più particelle di terreno. La società contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi: 1) l'esistenza di giudicato esterno formatosi su decisioni relative ad annualità diverse (2016 e 2017) che avrebbero escluso l'imponibilità di aree analoghe; 2) l'erronea qualificazione come edificabili di aree gravate da vincoli paesaggistici e da vincoli derivanti dall'istituzione di un parco naturale, che secondo la società integrerebbero vincoli di inedificabilità assoluta; 3) l'erronea qualificazione come edificabili di aree destinate dal PRG ad attrezzature di servizio e assoggettate a vincolo di uso pubblico, prospettando che tali vincoli sarebbero preordinati all'esproprio e incompatibili con l'edificabilità privata; 4) l'omessa considerazione della perdita del possesso, per intervenuto esproprio, di alcune particelle, con conseguente insussistenza del presupposto soggettivo dell'imposta; 5) l'omessa rideterminazione dell'imponibile. Il Comune, dal canto suo, ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta il giudicato esterno in proprio favore sulla base di precedente contenzioso e sostenendo l'edificabilità di un'area destinata a parco pubblico/zona N.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale della società, ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale del Comune, ha dichiarato assorbito il sesto motivo del ricorso principale e ha respinto/inammissibili gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sul piano sostanziale, la Corte ha affermato che: il giudicato esterno invocato dalla società non vale per annualità diverse se la disciplina o i presupposti sono variabili nel tempo; i vincoli paesaggistici o di tutela ambientale escludono l'edificabilità solo se assoluti, mentre quelli specifici incidono solo sul valore venale; va verificato se la destinazione urbanistica consenta o meno iniziative private o promiscue, perché solo il vincolo che riservi l'edificazione esclusivamente al pubblico esclude la vocazione edificatoria; la CTR aveva omesso di esaminare adeguatamente la dedotta perdita di possesso per esproprio; il valore delle aree, infine, va eventualmente rideterminato dal giudice di rinvio in conseguenza degli accertamenti accolti.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per i motivi di nullità della sentenza per omessa motivazione/omessa pronuncia

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di efficacia del giudicato esterno

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l'omessa pronuncia sulla rideterminazione dell'imponibile

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla decisione del giudice tributario e alla necessità di statuire sui punti devoluti

  • art. 13 d.l. n. 201/2011

    richiamato quale base normativa dell'IMU

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 504/1992

    richiamati per la nozione di area fabbricabile e il presupposto impositivo ICI/IMU

  • art. 142, lett. c) e g), d.lgs. n. 42/2004

    richiamato per i vincoli paesaggistici sulle aree

  • art. 145 d.lgs. n. 42/2004

    richiamato per la prevalenza delle prescrizioni paesaggistiche sulla pianificazione urbanistica comunale

  • art. 8 d.lgs. n. 23/2011

    richiamato dalla ricorrente per il presupposto soggettivo dell'IMU

  • art. 9 d.lgs. n. 23/2011

    richiamato dalla ricorrente per il presupposto soggettivo dell'IMU

  • art. 3 regolamento IMU dell'ente impositore

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'imposizione sulle aree non più in proprietà

  • art. 30 L.R. 10 agosto 2016, n. 12

    richiamato nel certificato urbanistico in relazione all'istituzione del Parco

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    richiamato per una nozione ampia di area edificabile fondata anche sulle possibilità effettive di costruzione

  • art. 3, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dalla ricorrente in relazione al vincolo preordinato all'esproprio

  • art. 49 d.P.R. n. 753/1980

    richiamato in tema di fasce di rispetto e divieto assoluto di edificazione

Massime di principio

  • Nel processo tributario relativo a imposte periodiche, il giudicato esterno su annualità diverse produce effetto vincolante solo per i fatti costitutivi della fattispecie che abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente; non si estende invece agli elementi variabili nel tempo, come l'edificabilità concreta del terreno quando essa possa mutare per atti pianificatori o amministrativi sopravvenuti.
  • Ai fini ICI/IMU, un'area non perde la natura edificabile solo perché gravata da vincoli paesaggistici, ambientali o di destinazione urbanistica: occorre distinguere tra vincoli di inedificabilità assoluta, che escludono il presupposto impositivo, e vincoli specifici o conformativi, che incidono soltanto sul valore venale e sulla base imponibile.
  • La destinazione urbanistica a servizi pubblici, verde pubblico o attrezzature di servizio non esclude di per sé la vocazione edificatoria del suolo; l'esclusione dell'imponibilità richiede la prova che l'intervento edificatorio sia riservato esclusivamente alla pubblica amministrazione o sia altrimenti precluso al privato.
  • Quando il vincolo urbanistico consente la realizzazione delle opere anche da parte del privato o in forma promiscua pubblico-privata, l'area conserva una pur limitata vocazione edificatoria ed è quindi soggetta al regime fiscale dei suoli edificabili, ferma la diversa incidenza del vincolo sulla quantificazione del valore.
  • Il giudice di merito deve esaminare specificamente le deduzioni del contribuente sulla perdita di possesso o sull'intervenuto esproprio di singole particelle, poiché tali circostanze incidono direttamente sulla sussistenza del presupposto impositivo dell'IMU.
  • In presenza di una pluralità di rationes decidendi autonome, il motivo di ricorso che non censuri tutte le rationes idonee da sole a sorreggere la decisione non può condurre alla cassazione della sentenza su quel punto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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