Cassazione Penale, Sentenza n. 24927/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce due censure principali: (1) illegittima adozione della decisione sulla base di un mandato di arresto europeo (MAE) redatto esclusivamente in tedesco e tradotto solo parzialmente (due pagine contenenti le descrizioni dei reati), in violazione dell'art. 6, comma 7, legge n. 69/2005 e impedendo la verifica del rispetto del comma 1-bis dello stesso art. 6 (condanna resa a seguito di giusto processo; indicazione se il processo si è celebrato in presenza o in absentia; avviso sulla possibilità di impugnazione); (2) omessa verifica e motivazione sul calcolo del residuo della pena e sui suoi effetti: la Corte territoriale non ha spiegato come sia stato determinato il residuo di pena comunicato e non ha chiarito l'effetto della rinuncia alla consegna per il capo B (detenzione per uso personale) — parte della condanna del 2022 che in Italia non costituisce reato — rispetto alla soglia minima di quattro mesi prevista dall'art. 7, comma 4, legge n. 69/2005.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per entrambi i motivi. Ha affermato il principio secondo cui il MAE deve essere compilato o tradotto in lingua italiana (o equivalente nel SIS) e che la mera traduzione parziale o spiegazione verbale non basta per consentire la consegna. Ha inoltre rilevato che la Corte di appello non ha adeguatamente motivato il calcolo del residuo di pena e non ha verificato gli effetti della parte di condanna ricollegabile a condotta non rilevante nel nostro ordinamento. In conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio; ha inoltre disposto gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 7
Occorre che il mandato di arresto europeo sia compilato o tradotto in lingua italiana prima di disporre la consegna; traduzioni parziali non sono sufficienti per garantire il diritto di conoscere il contenuto dell'atto.
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1-bis
La norma richiede che la condanna straniera derivi da un processo conforme a garanzie minime (giusto processo), e che sia indicato se il processo si è svolto in presenza o in absentia e se all'interessato sia stato comunicato il diritto di impugnare; la verifica di tali condizioni è necessaria prima di disporre la consegna.
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, comma 4
Per l'applicazione della soglia minima (quattro mesi) si fa riferimento alla pena pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera; tuttavia il giudice di esecuzione deve accertare e motivare correttamente quale sia la pena "pronunciata" e il residuo da eseguire, anche alla luce di condotte o capi di imputazione non equivalenti nel diritto nazionale.
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 16, comma 6
Norma richiamata rispetto ai profili di rinvio per mancata partecipazione effettiva dell'interessato al processo estero; la Corte deve valutare se sussiste motivo di rinvio quando vi siano dubbi sulla effettiva partecipazione o sulle condizioni di celebrazione del processo.
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5
Prevede adempimenti amministrativi/cautelari a carico della cancelleria dopo la decisione; la Cassazione ha disposto l'inoltro degli atti per i necessari adempimenti a norma di questa disposizione.
Massime di principio
- Un MAE deve essere integralmente comprensibile all'autorità che decide la consegna: la traduzione completa in italiano (o la disponibilità nel SIS) è condizione necessaria prima di concedere la consegna.
- Se la condanna straniera deriva da procedimenti celebrati in absentia, il giudice italiano deve verificare che siano state rispettate le condizioni previste dalla legge (informazione sulla possibilità di difesa e di impugnazione, ecc.) prima di autorizzare la consegna.
- Quando il MAE riguarda più sentenze o più capi, il giudice chiamato a decidere sulla consegna deve chiarire come è stato calcolato il residuo della pena e accertare se la pena complessiva/pronunciata soddisfa la soglia minima prevista dall'art. 7, comma 4; eventuali questioni sul residuo devono comunque essere poste all'autorità richiedente se si tratta di esecuzione di sentenze straniere multiple.
- Occorre prestare attenzione alle parti della condanna straniere che ricadono su condotte non riconosciute come reato in Italia: il giudice deve valutare l'impatto di tali parti sulla determinazione della pena da prendere a riferimento per la consegna.
- In presenza di documentazione incompleta o equivoca proveniente dallo Stato richiedente, il giudice deve sospendere o rinviare la decisione e richiedere chiarimenti o traduzioni integrali per garantire il rispetto delle garanzie procedurali dell'interessato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24636/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24637/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24638/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24639/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24640/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24641/2023 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →