Circolare n. 57 del 25/09/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la revisione della disciplina fiscale dei conferimenti, fusioni e scissioni introdotta dalla legge finanziaria 2008, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Vengono chiariti ambito di applicazione, regole di neutralità, modalità di calcolo delle plusvalenze nei conferimenti di partecipazioni, nuovo regime opzionale di imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori di bilancio, coordinamento con il bonus aggregazioni e con la disciplina dei disallineamenti pregressi, nonché gli effetti ai fini IRAP.
Razionalizzazione della disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale ex art. 1, commi 46 e 47, L. 244/2007
Razionalizzazione della disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale
La circolare esamina in modo sistematico le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008 alla disciplina fiscale dei conferimenti, delle fusioni e delle scissioni. L’intervento normativo ha riorganizzato gli articoli 172, 173, 175 e 176 del Tuir e ha introdotto un regime opzionale di imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, con effetti anche ai fini IRAP.
Inquadramento generale e finalità della riforma
La circolare chiarisce che l’obiettivo della riforma è favorire il riavvicinamento tra reddito imponibile e utile di bilancio, rendendo più coerente il trattamento fiscale delle operazioni straordinarie. La nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; in via transitoria, il regime opzionale può essere esteso anche alle operazioni poste in essere entro il periodo d’imposta in corso a tale data.
Conferimenti: profili civilistici e fiscali
Viene ricordato che il conferimento consiste nel trasferimento di un bene, di un servizio o di un’azienda a una società o ente, in cambio di partecipazioni al capitale sociale. Sul piano fiscale, il conferimento è assimilato a una cessione onerosa ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Tuir, con possibile emersione di plusvalenze o minusvalenze calcolate tra il valore normale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto.
Conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento
Dopo la modifica dell’articolo 175 del Tuir, la disciplina riguarda esclusivamente i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento tra soggetti residenti, nell’esercizio di imprese commerciali. La residenza rileva solo per i soggetti partecipanti all’operazione, non per la società le cui partecipazioni sono conferite. La plusvalenza imponibile è determinata assumendo come valore di realizzo il valore attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente, ovvero, se superiore, quello attribuito dal conferitario. Se l’operazione genera minusvalenza, trova applicazione la disciplina ordinaria degli articoli 9 e 101 del Tuir. La circolare evidenzia anche la limitazione del regime nei casi in cui non ricorrano i requisiti della participation exemption.
Conferimento d’azienda: regime di neutralità
Per i conferimenti d’azienda, l’articolo 176 del Tuir prevede un regime ordinario di neutralità fiscale. A seguito delle modifiche del 2008, tale regime si applica indipendentemente dalla natura giuridica del conferitario e anche ai conferimenti tra soggetti non residenti, purché l’azienda sia situata in Italia. Il conferente assume come valore fiscale della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, mentre il conferitario subentra nella posizione fiscale del conferente con riguardo agli elementi dell’attivo e del passivo. È richiesto un apposito prospetto di riconciliazione tra valori civilistici e fiscali da allegare alla dichiarazione dei redditi.
Conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale
La circolare precisa che, quando il conferimento ha ad oggetto l’unica azienda dell’imprenditore individuale, l’eventuale successiva cessione delle partecipazioni ricevute produce reddito diverso ai sensi degli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68 del Tuir. Il costo delle partecipazioni è pari all’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita, con applicazione del regime dei capital gain prescindendo dalla percentuale di partecipazione detenuta.
Imposta sostitutiva sui maggiori valori del conferimento d’azienda
La legge finanziaria 2008 consente alla società conferitaria di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali dell’azienda ricevuta, ottenendo il relativo riconoscimento fiscale. Il decreto ministeriale 25 luglio 2008 disciplina modalità, effetti e limiti dell’opzione.
L’affrancamento può riguardare anche i disallineamenti già esistenti presso il conferente e trasferiti al conferitario, ma non i disallineamenti derivanti da deduzioni extracontabili ex articolo 109, comma 4, del Tuir né quelli relativi a beni già presenti nel bilancio della conferitaria prima dell’operazione. L’opzione può essere esercitata anche parzialmente, ma sempre per categorie omogenee di immobilizzazioni: per gli immobili, la norma individua cinque categorie; per i beni mobili rilevano anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento; per le immobilizzazioni immateriali, incluso l’avviamento, l’affrancamento può essere distinto per singolo bene. Gli oneri pluriennali restano fuori dall’ambito applicativo.
Coordinamento con il regime delle deduzioni extracontabili
Per le differenze di valore originatesi da deduzioni extracontabili iscritte nel quadro EC e trasferite al conferitario, la circolare stabilisce che deve applicarsi prioritariamente la disciplina di riallineamento prevista dall’articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2008. In presenza di disallineamenti misti, il contribuente deve prima far ricorso a tale regime specifico e solo successivamente, per l’eventuale residuo, al nuovo affrancamento dell’articolo 176, comma 2-ter.
Coordinamento con il bonus aggregazioni
La circolare affronta anche il coordinamento con le agevolazioni per le aggregazioni aziendali introdotte dalla legge finanziaria 2007. Se il bonus aggregazioni ha già riconosciuto gratuitamente parte dei maggiori valori, l’imposta sostitutiva può essere applicata solo sul residuo disallineamento. Se invece il conferimento successivo è effettuato dallo stesso soggetto che aveva fruito del bonus, occorre tenere conto dei valori già riconosciuti, salvo decadenza dalla disciplina agevolativa o decorso del periodo di sorveglianza.
Esercizio, perfezionamento e pagamento dell’opzione
L’opzione si esercita in dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui è posta in essere l’operazione, oppure, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo. Deve essere formulata distintamente per ciascuna operazione di conferimento. Il perfezionamento avviene con il versamento della prima delle tre rate annuali dovute; il mancato o insufficiente pagamento delle rate successive non travolge l’opzione, ma comporta iscrizione a ruolo e applicazione di sanzioni e interessi.
Le rate sono così ripartite:
- prima rata: 30% dell’imposta dovuta;
- seconda rata: 40%;
- terza rata: 30%;
- sulle seconde e terze rate sono dovuti interessi nella misura fissa del 2,5%.
La circolare ammette il versamento con compensazione e precisa che non è consentita un’ulteriore rateazione oltre quella già prevista dalla norma.
Aliquote dell’imposta sostitutiva e criteri di calcolo
Le aliquote sono applicate sul totale dei maggiori valori che il contribuente intende affrancare nel periodo d’imposta, tenendo conto anche di più operazioni straordinarie. Nel caso in cui l’opzione sia esercitata in due periodi diversi per la medesima operazione, nel secondo periodo rilevano anche i valori già affrancati nel primo ai fini della progressività delle aliquote.
La circolare fornisce un esempio numerico per evidenziare che il contribuente deve cumulare i disallineamenti affrancati nel primo e nel secondo periodo per individuare correttamente lo scaglione applicabile.
Effetti fiscali del riallineamento e periodo di sorveglianza
I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano fiscalmente riconosciuti dall’inizio del periodo d’imposta in cui viene effettuato il versamento della prima rata. La circolare precisa che il riconoscimento opera a tutti gli effetti, non solo ai fini dell’ammortamento, ma anche, ad esempio, per il calcolo del plafond delle spese di manutenzione.
Gli effetti del riallineamento restano però condizionati al mancato realizzo dei beni entro il terzo periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione, ossia durante il periodo di sorveglianza. In caso di realizzo anticipato, il costo fiscale viene ridotto dei maggiori valori affrancati e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto; l’imposta sostitutiva versata viene recuperata tramite scomputo dall’imposta sui redditi.
Fusioni e scissioni
Le stesse regole dell’articolo 176, comma 2-ter, si applicano anche alle fusioni e alle scissioni, per effetto dei nuovi commi 10-bis e 15-bis degli articoli 172 e 173 del Tuir. L’opzione compete alla società incorporante o risultante dalla fusione e alla beneficiaria della scissione, senza effetti sulla posizione fiscale della società scissa o dei soci, fermo restando il principio di neutralità del concambio, salvo conguagli in denaro.
L’affrancamento riguarda i maggiori valori iscritti a seguito dell’imputazione del disavanzo da annullamento o da concambio sui beni ricevuti, limitatamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento. È inoltre chiarito che il regime si applica ai compendi aziendali ricevuti e non ai singoli beni isolatamente considerati.
Disallineamenti pregressi e decorrenza transitoria
La circolare precisa che l’opzione può essere esercitata anche per il riallineamento di valori fiscali ai maggiori valori di bilancio relativi a operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti esistenti alla chiusura di tale periodo o di quello successivo. Per chi sceglie il riallineamento nel primo periodo utile, il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione in cui è esercitata l’opzione, fissato al 30 settembre 2008.
Effetti ai fini IRAP
L’ultimo capitolo chiarisce che i maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva sono riconosciuti anche ai fini IRAP dal periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata. In assenza di affrancamento, il principio di neutralità delle operazioni straordinarie impedisce il riconoscimento fiscale dei maggiori valori anche ai fini del tributo regionale.
Punti principali
Ridefinizione della disciplina delle operazioni di riorganizzazione
La legge finanziaria 2008 ha modificato gli articoli 172, 173, 175 e 176 del Tuir, razionalizzando la materia delle operazioni straordinarie e introducendo un regime opzionale di imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni. La novità si applica alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con possibilità transitoria di estensione a operazioni effettuate entro tale periodo.
Conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento
L’articolo 175 del Tuir, come riformato, riguarda soltanto i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali. La plusvalenza imponibile è determinata confrontando il valore di realizzo delle partecipazioni ricevute con l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita; se non sussistono i requisiti per il regime speciale, si applica il criterio ordinario del valore normale ai sensi dell’articolo 9 del Tuir.
Conferimento d’azienda e principio di neutralità
Per i conferimenti d’azienda l’articolo 176 del Tuir prevede un regime naturale di neutralità fiscale: il conferente assume come valore della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscale dell’azienda, mentre il conferitario subentra nella posizione fiscale del conferente, con obbligo di prospetto di riconciliazione in dichiarazione. Il regime si applica anche se uno dei soggetti è non residente, purché l’azienda sia situata in Italia; per l’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni genera reddito diverso ai sensi degli articoli 67 e 68 del Tuir.
Nuovo regime opzionale di imposta sostitutiva
La società conferitaria può optare per l’affrancamento dei maggiori valori di bilancio relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, mediante un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Le aliquote sono progressive: 12% fino a 5 milioni di euro, 14% oltre 5 e fino a 10 milioni, 16% oltre 10 milioni. L’opzione si esercita in dichiarazione e si perfeziona con il versamento della prima rata; il beneficio ha effetto fiscale dal periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata, con periodo di sorveglianza fino al terzo esercizio successivo.
Fusioni, scissioni e disallineamenti pregressi
Lo stesso meccanismo di imposta sostitutiva si applica anche ai maggiori valori emersi in fusioni e scissioni, limitatamente ai beni ricevuti classificati tra immobilizzazioni materiali e immateriali. La circolare chiarisce inoltre il coordinamento con il riallineamento dei disallineamenti pregressi e con il bonus aggregazioni, stabilendo la priorità della disciplina specifica per le eccedenze extracontabili e il computo dei valori già riconosciuti gratuitamente ai fini dell’individuazione delle aliquote applicabili.
Effetti fiscali e IRAP
I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a partire dal periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione. In assenza di affrancamento, i maggiori valori iscritti in bilancio non sono fiscalmente riconosciuti neppure ai fini IRAP, in coerenza con il principio di neutralità delle operazioni di riorganizzazione aziendale.
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