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Circolare

Circolare n. 54 del 9/09/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la soppressione dell’agevolazione fiscale prevista per le stock option dall’art. 51, comma 2, lett. g-bis) del TUIR, disposta dal d.l. n. 112/2008 convertito dalla l. n. 133/2008. Dal 25 giugno 2008 la differenza tra valore delle azioni al momento dell’assegnazione e prezzo pagato dal dipendente concorre sempre al reddito di lavoro dipendente, con conseguenti obblighi di ritenuta. La circolare chiarisce anche il trattamento delle plusvalenze/minusvalenze in caso di cessione, conferma l’invarianza della disciplina sulle azioni offerte alla generalità dei dipendenti e precisa che il nuovo regime si applica alle azioni assegnate dalla data di entrata in vigore del decreto, anche nell’ambito di piani già deliberati. Infine, segnala che i redditi da stock option sono esclusi anche dalla base imponibile previdenziale per le assegnazioni effettuate dalla medesima data.

Abolizione del regime fiscale agevolato delle stock option

Abolizione del regime fiscale agevolato delle stock option

La circolare n. 54/E del 9 settembre 2008 chiarisce gli effetti dell’abrogazione del regime fiscale agevolato delle stock option prevista dall’art. 82, comma 23 e seguenti, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008. Il documento ricostruisce il previgente regime, individua la nuova disciplina fiscale e previdenziale e precisa la decorrenza della modifica normativa.

Quadro del previgente regime agevolato

In origine, l’art. 51, comma 2, lett. g-bis), del TUIR escludeva da imposizione il reddito in natura derivante dall’assegnazione di azioni al dipendente, al ricorrere di specifiche condizioni. Il reddito escluso coincideva con la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, purché tale corrispettivo fosse almeno pari al valore delle azioni alla data dell’offerta e la partecipazione posseduta non superasse il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale.

Ulteriori condizioni richieste per l’agevolazione

Ai fini dell’agevolazione dovevano inoltre ricorrere congiuntamente le condizioni di cui al comma 2-bis dell’art. 51 del TUIR:

  • l’opzione doveva essere esercitabile non prima di tre anni dall’attribuzione;
  • al momento dell’esercizio la società doveva risultare quotata in mercati regolamentati;
  • il beneficiario doveva mantenere per i cinque anni successivi all’esercizio un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e quanto corrisposto.

In mancanza di tali requisiti, la differenza tra valore delle azioni e prezzo pagato dal dipendente concorreva al reddito di lavoro dipendente.

Effetti dell’abrogazione sul trattamento fiscale

Con l’abrogazione della lett. g-bis) dell’art. 51, comma 2, del TUIR, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto di opzione e quanto pagato dal dipendente è sempre imponibile come reddito di lavoro dipendente. La circolare precisa che il relativo compenso in natura deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/1973.

Il datore di lavoro deve cumulare il compenso in natura con la retribuzione del periodo di paga in cui avviene l’assegnazione delle azioni. Se i pagamenti in denaro sono insufficienti per operare la rivalsa sulle ritenute, il dipendente è tenuto a versare al datore di lavoro l’importo della ritenuta non recuperata.

Tassazione della cessione delle azioni ricevute

La circolare chiarisce che la successiva cessione delle azioni assegnate genera, eventualmente, una plusvalenza tassabile come capital gain ai sensi dell’art. 68, comma 6, del TUIR, con aliquota del 12,50 per cento. Ai fini del calcolo della plusvalenza, nel costo di acquisto delle azioni deve essere considerato il valore già assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente.

Se dalla cessione deriva una minusvalenza, questa è determinata con i medesimi criteri delle plusvalenze ed è compensabile con plusvalenze della stessa natura nell’ambito del regime del risparmio amministrato o in dichiarazione.

Disciplina delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti

La soppressione del regime delle stock option non modifica la disciplina dell’art. 51, comma 2, lett. g), del TUIR relativa alle azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Rimane quindi escluso dal reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte ai dipendenti quando:

  • le azioni sono offerte alla generalità dei dipendenti;
  • il valore complessivo non supera 2.065,83 euro per ciascun periodo d’imposta, con tassazione della sola eccedenza;
  • le azioni non sono riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro e non sono cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dall’assegnazione.

La circolare aggiunge che, nel caso di assegnazione gratuita, alla successiva cessione l’intero corrispettivo percepito continua a costituire plusvalenza assoggettata a imposta sostitutiva del 12,50 per cento.

Decorrenza della nuova disciplina

L’abrogazione si applica alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 112/2008. La circolare identifica tale data nel 25 giugno 2008 e precisa che l’assegnazione coincide con l’esercizio del diritto di opzione, indipendentemente dalla successiva emissione o consegna materiale dei titoli o dalle equivalenti annotazioni contabili.

Di conseguenza, la nuova disciplina opera anche per i piani già deliberati alla data di entrata in vigore del decreto, limitatamente alle azioni assegnate dal 25 giugno 2008 in poi. Per le azioni già assegnate a tale data, se sussistono le condizioni richieste dalla legge, continua invece ad applicarsi il precedente regime agevolato.

Regime previdenziale

La conversione del d.l. n. 112/2008 ha inciso anche sul regime contributivo. Il comma 24-bis dell’art. 82 ha integrato l’art. 27 del DPR n. 797/1955, aggiungendo tra le somme e i redditi esclusi dalla base imponibile previdenziale i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option.

La disposizione, secondo quanto chiarito dal comma 24-ter, ha efficacia con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del decreto legge, cioè dal 25 giugno 2008.

Punti principali

Abolizione del regime fiscale agevolato

È abrogata la lett. g-bis) dell’art. 51, comma 2, del TUIR. La differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto di opzione e quanto corrisposto dal dipendente non è più agevolata e concorre sempre a formare reddito di lavoro dipendente imponibile.

Ritenute e obblighi del datore di lavoro

Il compenso in natura derivante dall’esercizio delle opzioni è soggetto a ritenuta d’acconto ex art. 23 del DPR n. 600/1973. Il datore di lavoro deve cumulare tale compenso con la retribuzione del periodo di paga in cui avviene l’assegnazione delle azioni. Se la rivalsa non è possibile per incapienza dei pagamenti in denaro, il dipendente deve versare al datore di lavoro l’importo della ritenuta non recuperata.

Tassazione della successiva cessione delle azioni

L’eventuale plusvalenza sulla cessione delle azioni ricevute è tassata come capital gain ai sensi dell’art. 68, comma 6, del TUIR con aliquota del 12,50 per cento. Nel costo di acquisto va incluso il valore già tassato come reddito di lavoro dipendente. Le minusvalenze, calcolate con gli stessi criteri, sono compensabili con plusvalenze della stessa natura nel regime del risparmio amministrato o in dichiarazione.

Disciplina invariata per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti

Resta fermo il regime dell’art. 51, comma 2, lett. g), TUIR per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti, a condizione che: siano offerte a tutti i dipendenti; abbiano valore complessivo non superiore a 2.065,83 euro per periodo d’imposta, con tassazione della sola eccedenza; non siano riacquistate o cedute prima di tre anni dall’assegnazione. In caso di assegnazione gratuita, alla successiva cessione l’intero corrispettivo costituisce plusvalenza tassata con imposta sostitutiva del 12,50 per cento.

Decorrenza della soppressione

L’abrogazione si applica alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, cioè dal 25 giugno 2008. La data di assegnazione coincide con quella di esercizio dell’opzione, indipendentemente dalla successiva emissione o consegna materiale dei titoli. Il nuovo regime vale anche per piani già deliberati, mentre continua ad applicarsi l’agevolazione per le azioni già assegnate entro il 25 giugno 2008, se ne ricorrono le condizioni.

Regime previdenziale

La conversione del d.l. n. 112/2008 ha modificato anche il profilo contributivo: i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option sono stati inseriti tra le somme escluse dalla base imponibile ai fini previdenziali. La decorrenza è la medesima: azioni assegnate dal 25 giugno 2008.

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