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Circolare

Circolare n. 53 del 5/09/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti dell’art. 83, commi 28-bis, 28-ter, 28-quater e 28-quinquies del D.L. 112/2008 sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Sul piano IVA viene eliminata l’indetraibilità oggettiva, con detrazione ammessa secondo le regole ordinarie dal 1° settembre 2008, salvo i casi di spese di rappresentanza e con specifici requisiti documentali. Sul piano delle imposte sul reddito, invece, si introduce una limitazione alla deducibilità al 75% per lavoro autonomo e impresa, con regole particolari per convegni, spese di rappresentanza e trasferte di dipendenti/collaboratori, oltre a indicazioni sulla decorrenza e sugli acconti 2009.

Prestazioni alberghiere e di ristorazione: IVA e imposte sul reddito

Prestazioni alberghiere e di ristorazione: IVA e imposte sul reddito

La circolare esamina le modifiche introdotte dall’art. 83, commi 28-bis, 28-ter, 28-quater e 28-quinquies, del D.L. 112/2008 in materia di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. L’intervento incide sia sulla detraibilità IVA sia sulla deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, con regole distinte per lavoratori autonomi e imprese.

Disciplina IVA: abolizione dell’indetraibilità oggettiva

L’art. 83, comma 28-bis, ha eliminato la previsione di indetraibilità oggettiva dell’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, modificando l’art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. 633/1972. La circolare collega la modifica alla necessità di adeguare la normativa nazionale all’art. 168 della direttiva 2006/112/CE, che aveva determinato l’apertura della procedura di infrazione n. 2006/5040.

Prima della modifica, la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2006 prevedeva, in linea generale, l’indetraibilità dell’IVA per prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande e trasporto di persone, con limitate eccezioni. La legge finanziaria 2007 aveva già ristretto tale indetraibilità, escludendo in parte le prestazioni inerenti a convegni, congressi e simili. Con il D.L. 112/2008, invece, l’indetraibilità oggettiva viene soppressa per le prestazioni alberghiere e di ristorazione, restando ferma solo per il trasporto di persone, salvo che formi oggetto dell’attività propria dell’impresa.

IVA: condizioni per la detrazione

Venuta meno la limitazione oggettiva, l’IVA sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile secondo i principi generali dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972, purché i servizi siano inerenti a operazioni che consentono l’esercizio del diritto alla detrazione.

La circolare sottolinea che la detrazione presuppone il possesso della fattura. Di conseguenza, la fattura deve essere espressamente richiesta non oltre il momento di effettuazione della prestazione, poiché tali operazioni sono tra quelle per cui il documento è obbligatorio solo su richiesta del cliente ai sensi dell’art. 22, primo comma, n. 2, del D.P.R. 633/1972.

Per la registrazione delle fatture, è consentita una modalità semplificata quando l’importo non supera 154,94 euro: in tal caso, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 695/1996, è possibile annotare un documento riepilogativo contenente i numeri attribuiti alle singole fatture, l’ammontare complessivo delle operazioni e l’IVA.

Se la prestazione è fruita da un soggetto diverso dal committente effettivo, la fattura deve essere intestata anche a quest’ultimo. La circolare richiama, a titolo di esempio, il datore di lavoro che intenda detrarre l’IVA sulle spese del dipendente in trasferta, nonché il caso del cliente che anticipi le spese del professionista.

IVA: esclusioni residue e decorrenza

Le novità in materia di IVA non si applicano alle prestazioni alberghiere e di ristorazione che costituiscono spese di rappresentanza secondo le definizioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Per tali costi continua ad operare l’indetraibilità prevista dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. h), del D.P.R. 633/1972.

La detrazione può essere esercitata per le prestazioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008. Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, la circolare rinvia all’art. 6 del D.P.R. 633/1972, secondo cui, per le prestazioni di servizi, il momento rilevante coincide con il pagamento del corrispettivo o, se antecedente, con l’emissione della fattura. Da tale momento discendono sia l’esigibilità dell’imposta sia la nascita del diritto alla detrazione.

Reddito di lavoro autonomo: nuova regola generale di deducibilità

Sul versante delle imposte sui redditi, il comma 28-quater introduce una limitazione alla deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, modificando l’art. 54, comma 5, del TUIR per il reddito di lavoro autonomo.

La nuova formulazione prevede che tali spese siano deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, entro il limite complessivo del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. La circolare chiarisce che il 2% costituisce il tetto massimo entro cui ragguagliare la deduzione, mentre il 75% rappresenta la quota di costo fiscalmente rilevante.

La limitazione al 75% opera in via generale, indipendentemente dalla finalità della spesa. Pertanto, se la spesa si qualifica anche come spesa di rappresentanza, la deducibilità è subordinata sia al limite del 75% sia al distinto limite dell’1% dei compensi previsto dallo stesso art. 54, comma 5, TUIR.

Per le spese sostenute in occasione di convegni, congressi e simili, la circolare precisa che esse devono essere assunte nella misura del 75% e, poi, dedotte nel limite del 50%, con la conseguenza che occorre calcolare il 50% del 75% del relativo costo.

Reddito di lavoro autonomo: esclusioni dal limite del 75%

Non sono soggette al nuovo limite del 75% le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura. In questo caso, infatti, non opera neppure il limite del 2% dei compensi e la spesa resta interamente deducibile.

Parimenti escluse dalla nuova limitazione sono le spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, che continuano a seguire la disciplina speciale dell’art. 95, comma 3, del TUIR.

Reddito d’impresa: riduzione della deducibilità al 75%

Per la determinazione del reddito d’impresa, il comma 28-quater, lett. a), modifica l’art. 109, comma 5, del TUIR introducendo una deducibilità limitata al 75% per le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui all’art. 95, comma 3.

La circolare osserva che la nuova regola non deroga ai principi ordinari di inerenza richiamati dall’art. 109 del TUIR, ma costituisce il limite massimo di deducibilità. Anche in ambito d’impresa, il limite al 75% si applica pure alle spese che assumono natura di rappresentanza, purché siano deducibili in base ai criteri dell’art. 108, comma 2, TUIR.

Restano invece escluse dalla riduzione le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per trasferte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, disciplinate dall’art. 95, comma 3, del TUIR.

Decorrenza e acconti per il 2009

L’art. 83, comma 28-quinquies, stabilisce che le modifiche agli artt. 54 e 109 del TUIR decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. La circolare precisa però che i nuovi limiti di deducibilità devono essere già considerati nel calcolo degli acconti dovuti per il 2009.

Di conseguenza, l’imposta del periodo precedente, assunta come base di calcolo degli acconti, va determinata tenendo conto del minor costo deducibile previsto per le spese in esame.

Punti principali

IVA: eliminazione dell’indetraibilità oggettiva

La circolare spiega che il D.L. 112/2008 ha abrogato, per le prestazioni alberghiere e di ristorazione, la precedente indetraibilità oggettiva prevista dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. 633/1972. La modifica è stata adottata per allineare la normativa italiana alla direttiva 2006/112/CE e rimuovere il contrasto che aveva dato origine alla procedura di infrazione UE. La detrazione IVA è quindi ammessa secondo le regole generali di inerenza e detraibilità dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972.

IVA: fattura, intestazione e registrazione

Per detrarre l’IVA è necessario il possesso della fattura, che deve essere richiesta non oltre il momento di effettuazione della prestazione, poiché per tali operazioni la fattura è obbligatoria solo se richiesta dal cliente. Le fatture possono essere annotate in forma semplificata nel registro acquisti se l’importo non supera 154,94 euro, mediante documento riepilogativo. Se la prestazione è fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente, la fattura deve essere intestata anche a quest’ultimo per consentire la detrazione.

IVA: esclusione per le spese di rappresentanza e decorrenza

Le novità IVA non incidono sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, per le quali continua ad applicarsi l’indetraibilità specifica dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. h), del D.P.R. 633/1972. La detrazione è ammessa per le prestazioni effettuate dal 1° settembre 2008; per individuare il momento rilevante occorre fare riferimento all’art. 6 del D.P.R. 633/1972, cioè al pagamento del corrispettivo o, se anteriore, all’emissione della fattura.

Reddito di lavoro autonomo: deducibilità al 75% e limite del 2%

Per i professionisti, l’art. 54, comma 5, TUIR, come modificato, stabilisce che le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e comunque entro il limite complessivo del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. La circolare precisa che il limite del 75% opera come regola generale e si cumula con il tetto del 2%, che resta il massimo ragguaglio della deduzione.

Reddito di lavoro autonomo: spese di rappresentanza e convegni

La riduzione al 75% vale anche per le spese che, in concreto, si qualificano come spese di rappresentanza, le quali restano inoltre soggette al diverso limite dell’1% dei compensi previsto dall’art. 54, comma 5, TUIR. Per le spese alberghiere e di ristorazione relative a convegni, congressi e simili, la circolare indica che esse vanno considerate al 75% e poi dedotte nel limite del 50%, con effetto sostanziale pari al 50% del 75% del costo.

Reddito di lavoro autonomo: esclusioni dal nuovo limite

Restano interamente deducibili, senza applicazione del limite del 75%, le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e riaddebitate in fattura. Sono inoltre escluse dal nuovo limite le spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, che continuano a seguire la disciplina speciale dell’art. 95, comma 3, TUIR.

Reddito d’impresa: deduzione al 75%

Per il reddito d’impresa, l’art. 109, comma 5, TUIR è modificato introducendo la deducibilità al 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui all’art. 95, comma 3. La circolare chiarisce che la nuova limitazione non deroga ai criteri ordinari di inerenza e costituisce il limite massimo di deducibilità.

Reddito d’impresa: spese di rappresentanza e trasferte

Anche per le imprese la riduzione al 75% si applica alle spese che assumono natura di rappresentanza, purché siano comunque deducibili secondo i criteri dell’art. 108, comma 2, TUIR. Restano escluse dalla limitazione le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per trasferte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, disciplinate dall’art. 95, comma 3, TUIR.

Decorrenza e acconti

Le modifiche agli articoli 54 e 109 del TUIR decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Tuttavia, ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il 2009, occorre già tener conto dei nuovi limiti di deducibilità, determinando l’imposta del periodo precedente sulla base del minor costo deducibile.

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