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Circolare

Circolare n. 58 del 17/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime istruzioni operative per la registrazione degli atti di trasferimento di quote di S.r.l. sottoscritti con firma digitale ai sensi dell’art. 36, comma 1-bis, del d.l. n. 112/2008. Viene chiarito che tali atti sono soggetti a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’imposta di bollo, e sono indicati modalità di presentazione, controlli preliminari sul documento informatico, codici tributo e codice negozio. La circolare disciplina inoltre le verifiche sulla validità della firma digitale e della marca temporale, nonché le operazioni che l’ufficio deve svolgere per la registrazione e l’archiviazione del documento.

Trasferimento digitale delle quote di S.r.l. e prime indicazioni operative per la registrazione e la tassazione

Trasferimento di quote di S.r.l. in forma digitale: prime indicazioni operative

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative per la tassazione e la registrazione degli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sottoscritti con firma digitale, introdotti dall’art. 36, comma 1-bis, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008. L’Amministrazione chiarisce che la nuova modalità di trasferimento costituisce un’alternativa a quella prevista dall’art. 2470, secondo comma, c.c., ma non incide sulla disciplina tributaria applicabile.

Quadro normativo e regime fiscale

L’art. 36, comma 1-bis, prevede che gli atti di trasferimento possano essere sottoscritti digitalmente, nel rispetto della normativa sui documenti informatici, e depositati entro trenta giorni presso il registro delle imprese, tramite intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, della legge n. 340/2000. La circolare evidenzia che il richiamo alla disciplina tributaria comporta l’assoggettamento degli atti al medesimo trattamento fiscale previsto per i trasferimenti con sottoscrizione autentica.

Registrazione in termine fisso e modalità di presentazione

Gli atti di trasferimento di quote di S.r.l. sottoscritti con firma digitale sono soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al T.U.R. In assenza della procedura telematica, la richiesta di registrazione deve essere presentata con Mod. 69 presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, allegando:

  • il supporto di memorizzazione contenente l’atto firmato digitalmente;
  • un esemplare cartaceo del documento.

La registrazione può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate. Sono tenute a richiederla esclusivamente le parti contraenti, che possono agire tramite intermediari abilitati o altri soggetti muniti di procura speciale ex art. 63, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973.

Imposte dovute e riferimenti operativi

La circolare indica in modo puntuale gli adempimenti fiscali connessi al deposito:

  • imposta di registro in misura fissa pari a 168,00 euro per ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento;
  • imposta di bollo pari a 14,62 euro sia per l’originale informatico sia per l’esemplare cartaceo.

Per il versamento con modello F23 deve essere indicato il codice tributo 109T. Per gli atti di trasferimento della piena proprietà delle partecipazioni, nel Mod. 69 va riportato il codice negozio 1114.

La circolare richiama inoltre la risoluzione n. 225 del 5 giugno 2008, che ha precisato come le distinte disposizioni negoziali non intrinsecamente connesse siano assoggettate ad autonoma tassazione ai sensi dell’art. 11 della Tariffa.

Controlli preliminari sul documento informatico

Prima di procedere alla tassazione, l’ufficio deve verificare la validità del documento informatico depositato e il rispetto delle regole tecniche sulla formazione, sottoscrizione digitale e validazione temporale. In particolare devono essere accertati i seguenti elementi:

  • il documento non sia stato modificato dopo la firma;
  • il certificato del sottoscrittore sia rilasciato da una CA inclusa nell’elenco pubblico dei certificatori;
  • il certificato non sia scaduto;
  • il certificato non sia sospeso o revocato;
  • la marca temporale sia valida e riferita al documento presentato.

Ai fini del termine per la registrazione, il documento informatico deve essere munito di marca temporale al momento dell’ultima firma digitale. La circolare raccomanda, per semplificare i controlli, che la data del contratto coincida con quella risultante dalla marca temporale.

Strumenti di verifica e gestione delle irregolarità

Le verifiche possono essere svolte tramite il portale PAGE, area Assistenza, sezione Applicazioni, voce Firma digitale. La pagina consente di scaricare il software per la verifica automatica delle firme digitali e di accedere a servizi online per il controllo delle marche temporali. Nelle more dell’aggiornamento del software per includere anche il riscontro della marca temporale, tale verifica deve essere effettuata mediante i servizi online indicati.

Se emergono irregolarità nel contenuto del documento informatico, nella firma digitale o nella marca temporale, l’ufficio non può accettare il deposito, poiché il documento non risulta conforme al codice dell’amministrazione digitale.

Operazioni di registrazione e archiviazione

Una volta superata la fase di controllo, l’ufficio procede alla stampa di una copia del documento, utile anche ai fini dell’archiviazione. Dopo aver verificato la corrispondenza tra gli esemplari cartacei e il documento informatico, l’ufficio attesta la conformità del documento in tutte le sue componenti ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, con riferimento anche all’apposizione delle sottoscrizioni digitali e della marca temporale.

Successivamente l’ufficio:

  • liquida e registra l’atto;
  • appone sugli esemplari cartacei gli estremi della registrazione e la quietanza delle somme riscosse;
  • applica il contrassegno attestante il pagamento dell’imposta di bollo sia sull’esemplare depositato dal richiedente sia sulla copia stampata dall’ufficio.

Un esemplare autenticato viene restituito al contribuente; l’altro, insieme al supporto di memorizzazione contenente il documento informatico, resta archiviato presso l’ufficio.

Indicazioni organizzative finali

La circolare affida alle Direzioni Regionali l’adozione delle iniziative necessarie, anche sul piano organizzativo, per garantire l’applicazione uniforme delle nuove istruzioni relative al trasferimento digitale delle quote di S.r.l. e alla relativa registrazione fiscale.

Punti principali

Nuova modalità di trasferimento delle quote di S.r.l.

L’art. 36, comma 1-bis, del d.l. n. 112/2008 introduce una modalità alternativa di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, consentendo la sottoscrizione in forma digitale degli atti e il loro deposito presso il registro delle imprese entro trenta giorni, tramite intermediario abilitato. La disposizione lascia salva la disciplina tributaria applicabile, richiamando quindi il regime fiscale già previsto per i trasferimenti con sottoscrizione autentica ex art. 2470, secondo comma, c.c.

Registrazione in termine fisso e modalità di presentazione

Gli atti di trasferimento di quote di S.r.l. sottoscritti digitalmente sono soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al T.U.R. In attesa della procedura telematica, la richiesta di registrazione avviene con Mod. 69 presentato a un ufficio dell’Agenzia delle entrate, allegando il supporto di memorizzazione contenente l’atto firmato digitalmente e una copia cartacea. La registrazione può essere richiesta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate ed è dovuta esclusivamente dalle parti contraenti, eventualmente tramite intermediari abilitati o soggetti muniti di procura speciale.

Imposte dovute e codici da utilizzare

Per ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento è dovuta l’imposta di registro in misura fissa di 168,00 euro, oltre all’imposta di bollo di 14,62 euro sia per l’originale informatico sia per l’esemplare cartaceo. Per il versamento dell’imposta di registro con modello F23 deve essere utilizzato il codice tributo 109T; per gli atti di trasferimento della piena proprietà delle partecipazioni, nel Mod. 69 deve essere indicato il codice negozio 1114.

Verifiche preliminari sul documento informatico

Prima della tassazione l’ufficio deve verificare la validità del documento informatico e il rispetto delle regole tecniche di formazione, firma digitale e validazione temporale. In particolare occorre accertare che il documento non sia stato modificato dopo la firma, che il certificato del sottoscrittore sia rilasciato da una CA presente nell’elenco pubblico, che il certificato non sia scaduto, sospeso o revocato e che la marca temporale sia valida e riferita al documento presentato.

Strumenti informatici e gestione delle irregolarità

Le verifiche possono essere effettuate tramite il portale PAGE, area Assistenza, sezione Applicazioni, voce Firma digitale, da cui è possibile scaricare il software di verifica e consultare servizi online ed esempi operativi. Nelle more dell’aggiornamento del software per il controllo della marca temporale, questa deve essere verificata mediante servizi online. Se emergono irregolarità nel documento, nella firma digitale o nella marca temporale, l’ufficio non può accettare il deposito perché il documento non è conforme al codice dell’amministrazione digitale.

Registrazione materiale, attestazioni e archiviazione

Dopo i controlli preliminari, l’ufficio stampa una copia del documento per procedere alla registrazione e all’archiviazione. Verificata la corrispondenza tra esemplari cartacei e documento informatico, l’ufficio attesta la conformità ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, liquidando e registrando l’atto e apponendo gli estremi della registrazione e la quietanza delle somme riscosse. Sull’esemplare cartaceo depositato dal richiedente viene applicato un contrassegno di bollo, mentre l’altro è apposto sulla copia stampata dall’ufficio. Uno degli esemplari autenticati è restituito al contribuente; l’altro, insieme al supporto di memorizzazione, resta agli atti.

Indicazioni organizzative

Le Direzioni Regionali devono adottare le iniziative necessarie, anche sul piano organizzativo, per assicurare la corretta applicazione delle istruzioni contenute nella circolare.

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