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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6920/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per diffamazione per avere definito la parte civile "truffatrice" e "ladra" e averla accusata di aver rubato 150.000 euro e di aver rilasciato tagliandi falsi (fatto del 3/12/2013). Il ricorrente deduceva: 1) vizio nel computo dei termini di prescrizione perché il Tribunale avrebbe contato come periodi di sospensione i rinvii disposti per il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice di pace, anche quando tali rinvii sarebbero stati disposti d'ufficio (non su richiesta delle parti); 2) scriminante per esercizio del diritto di critica e verità della notizia, poiché sarebbe pendente un procedimento penale/amministrativo sulla persona offesa e le sarebbe stato revocato il mandato dalla compagnia, giustificando le affermazioni del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi di merito (li ha ritenuti infondati nei contenuti sostanziali) ma ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, avendo stabilito che la prescrizione è maturata il 15/05/2022 (cioè dopo le sentenze di merito). In particolare: la Corte ha ritenuto che i rinvii concordati tra le parti per tentativo di conciliazione costituiscano causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.p., mentre i differimenti disposti d'ufficio dal giudice per mera iniziativa non rilevano come sospensione; ha escluso l'applicabilità della scriminante invocata dall'imputato perché le affermazioni riguardavano fatti non definitivamente accertati e/o erano esposte in modo tale da travisare la verità. Il ricorso è quindi rigettato sugli aspetti di merito e civili; la pena penale è estinta per prescrizione e la sentenza penale è annullata senza rinvio per tale effetto. Il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di costituzione/ difesa della parte civile (euro 3.500,00 oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 29, comma 4, d.lgs. 274/2000

    "il giudice (...) promuove la conciliazione tra le parti"

    La norma dà al Giudice di pace un potere discrezionale di promuovere la conciliazione; il rinvio per tentativo di conciliazione rileva ai fini della prescrizione solo se fondato sulla concreta disponibilità delle parti o su richiesta delle parti, non quando sia disposto d'ufficio senza che sussista la possibilità effettiva di conciliazione.

  • art. 159, comma 1, n. 3, c.p.p.

    Il rinvio del dibattimento disposto su richiesta congiunta delle parti per tentativo di conciliazione integra causa di sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio; il rinvio disposto d'ufficio, invece, non produce la medesima sospensione.

  • art. 606 c.p.p., lett. e) e comma 2-bis; art. 39-bis d.lgs. 274/2000

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione per le sentenze d'appello sui reati di competenza del Giudice di pace: sono inammissibili censure basate su meri vizi di motivazione salvo i motivi tassativi indicati dalla legge (lett. a, b, c dell'art. 606 c.p.p.).

  • art. 51 c.p.

    La causa di giustificazione (es. esercizio del diritto di critica) richiede che i fatti esposti siano veri o che l'agente sia fermamente e incolpevolmente convinto della loro veridicità; non opera se le notizie sono manipolate o rappresentate in modo incompleto da stravolgere la realtà.

  • art. 595 c.p.

    Norma che disciplina il delitto di diffamazione, applicata dalla giurisprudenza nel valutare la responsabilità penale per dichiarazioni lesive della reputazione altrui.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Richiamato nella valutazione dell'impossibilità di pronunciare proscioglimento nel merito dato l'esito complessivo; la Corte ha ritenuto assenti elementi che comportassero proscioglimento nel merito nonostante la prescrizione intervenuta successivamente.

Massime di principio

  • I rinvii disposti per tentativo di conciliazione sospendono la prescrizione solo se risultano voluti o concordati dalle parti (richiesta congiunta o manifestazione concreta di disponibilità); i rinvii disposti d'ufficio dal giudice, senza la reale possibilità di conciliazione, non costituiscono causa di sospensione.
  • In Cassazione contro sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di pace sono inammissibili le doglianze fondate su meri vizi di motivazione, salvo i motivi espressamente previsti dall'art. 606 c.p.p.; pertanto va curata la qualificazione dei motivi in termini di violazione di legge.
  • La scriminante dell'esercizio del diritto di critica richiede verità dei fatti o la convinta e non colpevole convinzione della loro veridicità; non è applicabile se i fatti sono esposti in modo manipolato o travisante, oppure non definitivamente accertati.
  • La prescrizione può produrre l'annullamento senza rinvio della sentenza penale anche se, sul piano del merito, la responsabilità è stata accertata dalle giudici di merito; l'evento estintivo opera in via sostanziale e processuale.
  • Nelle controversie con tentativi di conciliazione, è importante documentare chi ha richiesto e ottenuto il rinvio (parte o giudice) per valutare correttamente gli effetti sul decorso della prescrizione.
  • Se si contesta la correttezza del conteggio della prescrizione, è necessario ricostruire con precisione le date dei rinvii e la loro natura (concordati o d'ufficio) e riferire alle specifiche disposizioni di sospensione del c.p.p.

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