Corte di giustizia, Sentenza C-260/24
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 2025. — « Lukoil Bulgaria » EOOD contro Komisia za zashtita na konkurentsiata. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Sofia-oblast. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Art. 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Mercato del commercio all’ingrosso di carburanti in Bulgaria – Compressione dei margini dei concorrenti o effetto della “forbice tariffaria” – Definizione del mercato del prodotto – Mercato diviso verticalmente – Presa in considerazione del regime dei diritti di accisa. — Causa C-260/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i criteri applicabili ai casi di abuso di posizione dominante consistenti in compressione dei margini. Ribadisce che l’autorità nazionale deve accertare la dominanza sul mercato a monte e l’idoneità della politica di prezzo a escludere concorrenti almeno altrettanto efficienti sul mercato a valle, senza dover dimostrare una dominanza anche su quest’ultimo. Inoltre, precisa che la definizione del mercato rilevante dipende dal grado di sostituibilità effettiva, valutato in concreto secondo struttura dell’offerta e della domanda.
Rinvio pregiudiziale sull’articolo 102 TFUE in materia di abuso di posizione dominante tramite compressione dei margini nel mercato bulgaro dei carburanti, con focus su definizione del mercato rilevante e valutazione della dominanza.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE in un caso di margin squeeze, l’autorità nazionale debba: 1) definire il mercato come composto da due mercati verticalmente collegati, accertando per entrambi volumi, operatori e quote di mercato; 2) includere nello stesso mercato del prodotto carburanti non sostituibili né dal lato della domanda né dell’offerta; 3) escludere un terzo carburante, come il GPL, pur se sostituibile con uno dei carburanti inclusi.
Principio di diritto
In caso di compressione dei margini posta in essere da un’impresa verticalmente integrata, l’autorità garante deve provare la dominanza sul mercato a monte e verificare, sul mercato a valle collegato, l’esistenza di un prezzo idoneo a escludere concorrenti almeno altrettanto efficienti; per la definizione del mercato del prodotto possono essere inclusi solo prodotti sufficientemente sostituibili, ma la sostituibilità va accertata non solo in astratto, bensì alla luce delle condizioni concrete di concorrenza, dell’offerta e della domanda, anche quando i prodotti non siano funzionalmente intercambiabili per il consumatore finale.
Norme richiamate
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 21 ZZK (legge bulgara sulla tutela della concorrenza)
Compressione dei margini e definizione del mercato nei carburanti in Bulgaria
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del giudice amministrativo bulgaro relativo a una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che aveva accertato un abuso di posizione dominante da parte di "Lukoil Bulgaria" EOOD nel commercio all’ingrosso di carburanti. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 102 TFUE in un contesto di presunta compressione dei margini tra un mercato a monte e un mercato a valle, con particolare attenzione alla definizione del mercato rilevante e alla presa in considerazione del regime delle accise.
Fatti e procedimento principale
Secondo la decisione di rinvio, il gruppo Lukoil opera in Bulgaria lungo l’intera filiera dei prodotti petroliferi, dalla produzione alla vendita al dettaglio. La società "Lukoil Neftohim Burgas" AD gestisce l’unica raffineria del Paese, mentre "Lukoil Bulgaria" è attiva nel commercio all’ingrosso di benzina e gasolio e gestisce anche una delle principali reti di stazioni di servizio.
L’autorità bulgara ha ritenuto che il gruppo disponesse di una infrastruttura unica di logistica, stoccaggio e trasporto, idonea a conferirle un vantaggio concorrenziale eccezionale e una posizione dominante sul mercato all’ingrosso dei carburanti. Ha inoltre accertato che la società praticava prezzi più bassi per i carburanti soggetti ad accisa, venduti dopo il pagamento dell’imposta, rispetto ai carburanti venduti in sospensione di accisa, configurando una compressione dei margini vietata dall’articolo 21 ZZK.
Nel ricorso davanti al giudice del rinvio, la società ha contestato soprattutto la definizione del mercato rilevante, sostenendo che:
- il GPL e il metano avrebbero dovuto essere inclusi come prodotti sostitutivi di benzina e gasolio;
- benzina e gasolio non sarebbero tra loro sostituibili e quindi non potrebbero essere collocati nello stesso mercato;
- non sarebbe corretto dividere verticalmente il mercato all’ingrosso dei carburanti in un sottomercato a monte e uno a valle in base al regime delle accise.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 102 TFUE consenta, in un caso di margin squeeze, di:
- considerare il mercato come strutturato in due sottomercati verticalmente connessi e pretendere che l’autorità accerti volumi, operatori e quote di mercato per entrambi;
- includere nello stesso mercato del prodotto carburanti non sostituibili come benzina e gasolio;
- escludere il GPL, pur se sostituibile con almeno uno dei carburanti inclusi.
La Corte ha però dichiarato irricevibili le parti delle prime due questioni riferite ai principi dei diritti della difesa, certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e presunzione di innocenza, perché la decisione di rinvio non spiegava il nesso tra tali principi e la controversia principale.
Ricevibilità e perimetro del rinvio
La Corte rileva che le questioni vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Nel caso concreto, non appariva manifestamente insussistente il collegamento tra l’articolo 102 TFUE e la controversia, anche perché la pratica contestata aveva portata nazionale e poteva incidere sul commercio tra Stati membri.
Richiama inoltre il principio secondo cui, quando un’autorità nazionale applica il diritto interno agli abusi di posizione dominante in situazioni idonee a incidere sugli scambi intracomunitari, essa deve applicare parallelamente anche l’articolo 102 TFUE, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003.
Ragionamento della Corte sulla compressione dei margini
La Corte ricorda che la compressione dei margini è una pratica autonoma di abuso, caratterizzata dal fatto che il differenziale tra prezzi a monte e a valle è insufficiente a coprire i costi specifici del concorrente efficiente e può avere un effetto di esclusione. Non è necessario dimostrare che i prezzi a monte o a valle siano di per sé abusivi.
Ai fini dell’accertamento dell’abuso, occorre verificare tutte le circostanze del caso, in particolare se la pratica sia idonea a chiudere l’accesso ai concorrenti o a rafforzare la posizione dominante mediante concorrenza falsata. Quando l’impresa è verticalmente integrata, il comportamento può incidere in modo particolarmente incisivo sul mercato a valle collegato al mercato dominato a monte.
La Corte precisa che il giudice nazionale deve verificare se i due mercati individuati dall’autorità siano effettivamente distinti ma strettamente connessi. In tal caso, per concludere nel senso dell’infrazione, occorre accertare la dominanza sul mercato a monte, tenendo conto delle quote di mercato e di eventuali altre caratteristiche rilevanti, quali barriere all’ingresso o infrastrutture essenziali. Nel caso di specie, sono menzionati l’unica raffineria del Paese e l’infrastruttura logistica unica del gruppo Lukoil.
La Corte chiarisce inoltre che la compressione dei margini non richiede che l’impresa sia dominante anche sul mercato a valle. Tuttavia, dati relativi a tale mercato possono essere necessari per verificare se la politica di prezzo produca un effetto di esclusione verso concorrenti almeno altrettanto efficienti. Il riferimento decisivo è la capacità del concorrente efficiente di offrire prestazioni sul mercato a valle senza operare in perdita, considerando costi e prezzi dell’impresa dominante, oppure, in mancanza, quelli dei concorrenti.
Definizione del mercato del prodotto e sostituibilità dei carburanti
Quanto alla seconda e terza questione, la Corte ribadisce che la definizione del mercato rilevante è essenziale per valutare la dominanza. Il mercato del prodotto comprende solo i prodotti tra i quali vi sia concorrenza effettiva, cioè un sufficiente grado di intercambiabilità o sostituibilità, da valutarsi non soltanto in termini funzionali ma anche economici, tenendo conto della struttura della domanda e dell’offerta.
La Corte osserva che, pur se benzina, gasolio e GPL possono non essere sostituibili dal punto di vista funzionale per il consumatore finale, non si può escludere che, nelle specifiche condizioni del mercato bulgaro all’ingrosso e del regime di sospensione dell’accisa, alcuni di tali carburanti presentino un grado sufficiente di sostituibilità economica.
In particolare, il giudice del rinvio deve verificare:
- se lo stoccaggio all’ingrosso della benzina e del gasolio richieda impianti analoghi o diversi;
- se il GPL possa essere immagazzinato negli stessi impianti oppure richieda strutture specifiche;
- se le differenze nelle modalità di trasporto e nei requisiti di stoccaggio giustifichino l’esclusione del GPL dal mercato rilevante.
La Corte accetta quindi che l’autorità nazionale abbia potuto trattare benzina e gasolio come appartenenti a un unico mercato, ma sottolinea che tale scelta deve poggiare su una giustificazione oggettiva alla luce delle condizioni concrete di concorrenza.
Decisione della Corte
La Corte risponde che, per un abuso di compressione dei margini, l’autorità garante deve dimostrare la dominanza sul mercato a monte e l’esistenza, sul mercato a valle collegato, di un prezzo idoneo a escludere concorrenti almeno altrettanto efficienti. Inoltre, solo i prodotti sufficientemente sostituibili possono essere inclusi nello stesso mercato del prodotto; tuttavia, la valutazione della sostituibilità deve essere effettuata concretamente, considerando le condizioni dell’offerta e della domanda e non limitandosi alla non intercambiabilità funzionale per il consumatore finale.
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