Ordinanza n. 1933/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti relativi allo sgombero conseguente alla risoluzione della concessione
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionarie)
Prevale il privato
La controversia
Le appellanti, già ricorrenti in primo grado, hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la loro istanza di sospensione. La controversia sostanziale riguarda lo sgombero disposto a seguito della dichiarata risoluzione della concessione per fatto e colpa imputabili alle concessionarie. Queste contestano a monte le ragioni della risoluzione, attribuendole all’Amministrazione, e deducono la rilevanza degli investimenti effettuati nonché delle iniziative sportive attivate e comunicate al Comune. Dal testo emerge inoltre l’imminente proposizione di un giudizio civile volto a contestare le ragioni della risoluzione della concessione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare esclusivamente ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione nel merito del giudizio di primo grado. Non ha sospeso gli atti impugnati né disposto direttamente la sospensione dello sgombero. Ha ordinato alla Segreteria di trasmettere l’ordinanza al TAR Campania affinché fissi sollecitamente l’udienza di discussione del merito, sede nella quale potranno essere approfonditamente esaminate le ragioni dello sgombero e della risoluzione della concessione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari fatte valere dalle appellanti possano essere tutelate adeguatamente, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con la sollecita definizione nel merito del giudizio di primo grado
Consente al giudice, anziché sospendere gli atti impugnati, di accordare tutela cautelare mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando tale definizione ravvicinata sia idonea a proteggere adeguatamente la posizione dedotta.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente salvaguardate dalla rapida definizione del giudizio di merito, il Consiglio di Stato può accogliere l’appello ai soli fini dell’applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti impugnati.
- La tutela cautelare fondata sull’art. 55, comma 10, c.p.a. può consistere nell’ordine di sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al giudice di primo grado, rimettendo a quella sede l’approfondimento delle questioni sostanziali controverse.
- Quando la controversia cautelare richiede l’approfondimento delle ragioni della risoluzione di una concessione e dei conseguenti atti di sgombero, la sollecita definizione del merito può essere ritenuta misura sufficiente, senza anticipare in sede cautelare la decisione sulla legittimità degli atti.
Come è indicizzato
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