Sentenza del 10/05/2018 n. 3104 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Soggetto contribuente - Artista spettacolo - Redditi fonte estera - Stato estero prestazione - Avvenuto assoggettamento tassazione - Ritenute estere subite - Dichiarazione reddituale italiana - Quadro RN - Erroneo avvenuto riporto - Ente impositore - Ritenute estere indicate - Azzeramento integrale - Divieto doppia imposizione - Compiuta violazione - Sussiste - Illegittimità ripresa tassazione - Sussiste - Ente impositore - Attività liquidatoria - Ruolo esecutivo - Concessionario riscossione - Notifica cartella pagamento - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva indicato nella dichiarazione dei redditi italiana, nel quadro RN, le ritenute fiscali subite all'estero. Tali ritenute erano state tuttavia erroneamente riportate secondo modalità non corrette. L'ente impositore, nell'ambito dell'attività di liquidazione della dichiarazione, le aveva azzerate integralmente, rendendo esecutivo il ruolo e procedendo alla notifica della cartella. La contestazione riguardava l'illegittimità dell'eliminazione del credito d'imposta e della conseguente ripresa a tassazione, poiché i redditi erano già stati tassati all'estero.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. L'azzeramento delle ritenute estere, pur in presenza di un errore nella compilazione del quadro RN, ha determinato una violazione del divieto di doppia imposizione: il contribuente non poteva essere privato del diritto di computare le imposte già pagate all'estero. Di conseguenza, sono risultate illegittime anche l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento derivanti dall'attività liquidatoria.
Norme richiamate
Art. 165, comma 8, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La norma disciplina il riconoscimento delle imposte pagate all'estero e deve essere interpretata in modo da evitare che il contribuente subisca una doppia imposizione sui medesimi redditi. Un errore formale o di esposizione nella dichiarazione non giustifica, in presenza dei presupposti sostanziali, l'azzeramento delle ritenute estere effettivamente subite.
Massime di principio
- Quando un reddito estero è già stato tassato nello Stato di origine e viene nuovamente dichiarato in Italia, le imposte estere effettivamente pagate devono essere considerate per evitare la doppia imposizione.
- Un errore nella compilazione della dichiarazione non dovrebbe comportare la perdita del credito per imposte estere se il contribuente dimostra il pagamento delle ritenute e la riferibilità delle stesse ai redditi dichiarati.
- L'attività automatizzata o liquidatoria dell'amministrazione finanziaria non può trasformare un errore formale in una maggiore imposizione sostanzialmente duplicativa, soprattutto quando la situazione fiscale reale è documentata.
- Prima di procedere alla riscossione mediante ruolo e cartella, l'ente impositore deve verificare se l'eliminazione delle ritenute estere produce una doppia tassazione vietata.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare certificazioni delle imposte pagate all'estero, documentazione dei redditi percepiti e prospetti di calcolo, così da dimostrare il diritto al credito d'imposta anche in caso di dichiarazione compilata erroneamente.
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