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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30956/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2008-2011 nei confronti di un socio al 25% di una società di persone, per redditi da partecipazione non dichiarati. Il contribuente aveva sostenuto che, nel determinare il reddito per trasparenza a lui imputato, l’Ufficio avrebbe dovuto tener conto della detassazione ambientale prevista dalla cd. Tremonti ter/Tremonti ambiente, spettante alla società per un investimento in un impianto fotovoltaico realizzato nel 2008. La società, però, non aveva chiesto in origine l’agevolazione in dichiarazione. La CTR aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo emendabile la dichiarazione e ammissibile la rettifica in diminuzione anche per il socio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina sulla detassazione ambientale e della trasparenza fiscale, perché solo la società, soggetto titolare del reddito d’impresa, avrebbe potuto fruire dell’agevolazione mediante dichiarazione integrativa o rimborso nei termini, e la mancata attivazione della società impediva al socio di invocarla; (2) violazione dell’onere della prova, perché la CTR avrebbe riconosciuto il beneficio senza verificare prova adeguata dell’an e del quantum dell’investimento agevolabile e senza considerare l’asserita insufficienza della perizia di parte non asseverata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La Corte ha affermato che, in tema di Tremonti ambiente, il diritto del socio a beneficiare della detassazione del reddito imputato per trasparenza presuppone che dell’agevolazione abbia già fruito la società, unica titolare del relativo diritto; se la società è rimasta inerte e non ha chiesto il beneficio nei modi e termini previsti, il socio non può opporlo in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 13-19, L. 388/2000

    cd. Tremonti ambiente / Tremonti ter

    L’agevolazione spetta al soggetto produttore del reddito d’impresa, quale diretto ed esclusivo beneficiario, e richiede una deduzione in dichiarazione; non può essere invocata dal socio se la società non l’ha previamente esercitata.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    Il reddito delle società di persone è imputato per trasparenza ai soci; tuttavia l’imputazione presuppone il reddito societario effettivamente consolidato nella dichiarazione della società.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998

    Consente l’integrazione della dichiarazione per correggere errori od omissioni entro i limiti temporali previsti per l’attività accertatrice, quando l’emenda è diretta a evitare un danno per l’erario.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998

    Consente la dichiarazione integrativa a favore per correggere errori o omissioni che abbiano determinato un maggior reddito o un maggior debito d’imposta, entro il termine per la dichiarazione del periodo successivo.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    È richiamato come limite temporale entro cui può essere presentata la dichiarazione integrativa nei casi previsti dall’art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998.

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    È il termine entro cui, decorso quello per la dichiarazione integrativa, può essere chiesto il rimborso per recuperare l’agevolazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare la valutazione della prova sull’an e quantum dell’investimento agevolabile; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato in motivazione come fondamento della possibilità di emendare la dichiarazione per evitare l’imposizione di tributi non dovuti.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in motivazione come parametro di correttezza dell’azione amministrativa che sorregge il principio di emendabilità della dichiarazione.

  • D.M. 5 luglio 2012, art. 19

    È indicato come intervento che ha chiarito la cumulabilità e ha rimosso incertezze applicative sull’agevolazione ambientale.

  • circolare Agenzia delle entrate n. 31/E/2013

    Richiamata dall’Ufficio per escludere che la mancata indicazione dell’agevolazione potesse qualificarsi come errore contabile rilevante; la Corte non fonda la decisione su questo profilo, ma sul diverso presupposto della titolarità del diritto in capo alla società.

  • risoluzione Agenzia delle entrate n. 58/E/2016

    Richiamata come conferma amministrativa della possibilità di fruire ‘ora per allora’ della Tremonti ambiente mediante dichiarazione integrativa o rimborso.

Massime di principio

  • In materia di detassazioni fiscali spettanti a un soggetto titolare di reddito d’impresa, la possibilità per il socio di beneficiare della rettifica in sede di trasparenza presuppone che l’agevolazione sia stata previamente esercitata dalla società, unica titolare del relativo diritto sostanziale.
  • Il principio di generale emendabilità della dichiarazione non consente di attribuire al socio un beneficio fiscale che non sia mai emerso nella dichiarazione della società, quando il presupposto impositivo societario sia rimasto immutato e cristallizzato per inerzia del soggetto obbligato.
  • L’emendabilità della dichiarazione e il recupero di un’agevolazione fiscale sono ammissibili nei limiti e nei termini previsti dalla normativa sulle dichiarazioni integrative e sul rimborso; oltre tali limiti, non può essere utilizzata la sola impugnazione dell’avviso di accertamento per introdurre ex novo un beneficio mai fatto valere dal titolare originario.
  • Quando la controversia riguarda la ripartizione per trasparenza del reddito di una società di persone, il socio può contestare l’accertamento solo nei limiti in cui l’errore sia effettivamente riferibile alla sua posizione fiscale; se il reddito societario non è stato corretto dalla società, non sussiste un autonomo errore emendabile in capo al socio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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