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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05343/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, applicando il redditometro, ha rideterminato in via sintetica il reddito complessivo per il 2007, valorizzando soprattutto la disponibilità di un’autovettura di lusso e le spese di acquisto e mantenimento ad essa connesse. Il contribuente ha impugnato l’atto dinanzi ai giudici tributari, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso è stato respinto. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato il redditometro come presunzione legale anziché semplice, con conseguente indebita inversione dell’onere della prova; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973, lamentando che la CTR avesse escluso l’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme impiegate, in particolare asserite donazioni indirette e risorse familiari destinate al pagamento dell’auto e delle rate del finanziamento. Il contribuente contestava anche la mancata considerazione di elementi documentali relativi a bonifici, polizza vita, pensione della nonna, redditi di familiari conviventi e mutuo acceso per l’acquisto del veicolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva nei giudizi tributari introdotti dopo l’operatività delle Agenzie fiscali, e ha rigettato il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’accertamento redditometrico integra una presunzione legale relativa e che la CTR si era correttamente attenuta a tale principio, avendo posto a carico del contribuente la prova contraria sulla provenienza non reddituale delle somme. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, operazione non consentita in cassazione; inoltre ha rilevato che la domanda di rideterminazione delle spese di gestione del veicolo era stata qualificata dai giudici di merito come domanda nuova, inammissibile in appello, e che tale statuizione processuale non era stata specificamente censurata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. n. 600 del 1973

    testo applicabile ratione temporis

    l’accertamento sintetico tramite redditometro genera una presunzione legale relativa di capacità contributiva, superabile dal contribuente con prova della provenienza non reddituale delle somme necessarie al mantenimento del bene

  • art. 2729 c.c.

    non disciplina il redditometro come presunzione semplice, perché nel caso l’indice normativo opera come presunzione legale relativa

  • art. 57, comma 1, D.P.R. n. 546 del 1992

    in appello nel processo tributario non sono ammesse domande nuove; la richiesta di rideterminazione in minus delle spese di manutenzione del veicolo è stata qualificata come nuova domanda

  • artt. 24 e 57 D. Lgs. n. 546 del 1992

    la nuova difesa in appello, quando amplia il thema decidendum e si fonda su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, si traduce in motivo aggiunto e quindi in domanda nuova vietata

  • art. 57, comma 1, D. Lgs. n. 300 del 1999

    dall’operatività delle Agenzie fiscali spetta a queste ultime, e non al Ministero, la legittimazione nei giudizi tributari relativi ad atti dell’amministrazione finanziaria

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso va attestata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel sistema del redditometro, la disponibilità di determinati beni-indice comporta una presunzione legale relativa di maggiore capacità contributiva: il giudice non può degradarla a mera presunzione semplice, ma deve solo verificare l’eventuale prova contraria offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle risorse.
  • Per superare l’accertamento sintetico non basta allegare in modo generico l’intervento economico di familiari o la presenza di redditi nel nucleo convivente: occorre dimostrare in modo concreto e specifico che tali somme siano state effettivamente destinate al contribuente o al pagamento degli oneri contestati.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio: se il motivo mira solo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, esso è inammissibile.
  • Nel processo tributario d’appello sono vietate le domande nuove; una richiesta che ampli il thema decidendum e si fondi su fatti diversi da quelli introdotti in primo grado resta inammissibile anche se formulata come mera difesa.
  • Nei giudizi tributari instaurati dopo il 1° gennaio 2001, la legittimazione processuale per gli atti dell’amministrazione finanziaria spetta alle Agenzie fiscali, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto anche contro il Ministero privo di legittimazione passiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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