Circolare numero 181 del 28-9-1999
Modalità per il recupero dei contributi Cuaf, Tbc e maternità previsto dal Decreto 4 agosto 1999 a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Aggiornamento delle aliquote contributive dalle stesse aziende dovute relativamente agli anni dal 1997 al 1999
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le conseguenze contributive della soppressione del Fondo autoferrotranvieri e richiama il successivo decreto interministeriale del 4 agosto 1999, che per l’anno 1998 ha disposto la riduzione di alcune aliquote contributive fino a un massimo complessivo di 5,80 punti percentuali. Vengono indicati gli importi delle riduzioni per FPLD, CUAF, maternità e TBC, nonché le modalità operative per il recupero delle contribuzioni tramite regolarizzazione DM10/V, con richiesta delle aziende alle Sedi e monitoraggio contabile da parte di queste ultime. In allegato è fornito un quadro riepilogativo delle aliquote dovute per il periodo 1997-1999, distinguendo tra aziende di trasporto ordinarie, a gestione governativa o regionale, gestite in economia dagli enti territoriali e personale assunto dopo il 31 dicembre 1995.
Allineamento e recupero delle aliquote contributive per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto
Allineamento e recupero delle aliquote contributive per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto
La circolare interviene sulla disciplina contributiva applicabile alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto dopo la soppressione del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto disposta dal D.lgs. 29 giugno 1996, n. 414. Il documento richiama le precedenti istruzioni già fornite dall’Istituto e chiarisce gli effetti del decreto interministeriale 4 agosto 1999 in tema di riduzione delle aliquote dovute per l’anno 1998, oltre a riepilogare le aliquote applicabili per il triennio 1997-1999.
Soppressione del Fondo e confluenza nel FPLD
Il D.lgs. n. 414/1996 ha soppresso, con decorrenza 1 gennaio 1996, il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, con conseguente confluenza delle relative funzioni nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, da gestire mediante evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La circolare ricorda che, con la circolare n. 178 del 12 settembre 1996, erano già state impartite indicazioni sulla iscrizione al FPLD in separata evidenza contabile e sulla differenziazione delle aliquote in base al momento di iscrizione al Fondo (anteriore o successiva al 31 dicembre 1995).
Riduzione delle aliquote per l’anno 1998
L’art. 2, comma 4, del D.lgs. n. 414/1996 prevedeva un successivo decreto interministeriale per attribuire al FPLD ulteriori quote di contribuzione destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. In tale quadro, il decreto interministeriale 4 agosto 1999, emanato in attuazione dell’art. 1 del D.L. 28 dicembre 1998, n. 451, convertito dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, ha disposto per l’anno 1998 l’allineamento delle aliquote contributive delle aziende del trasporto pubblico a quelle del settore industriale, nei limiti dello stanziamento previsto.
Il decreto ha quantificato la riduzione complessiva in 5,80 punti percentuali, articolata come segue:
- CUAF: 3,72 punti percentuali;
- maternità: 0,57 punti percentuali;
- TBC: 0,14 punti percentuali;
- FPLD: 1,37 punti percentuali.
La circolare precisa che, per i datori di lavoro nei quali non sussistano i presupposti per applicare integralmente la riduzione di 4,43 punti percentuali originariamente riferita alle sole prestazioni temporanee, la diminuzione deve essere limitata alle sole forme contributive effettivamente dovute.
Modalità operative per il recupero
Per il recupero delle contribuzioni oggetto della riduzione con riferimento all’anno 1998, le aziende devono utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva tramite mod. DM10/V. Ai fini dell’istruttoria, i datori di lavoro interessati devono presentare alle Sedi una specifica richiesta accompagnata da un prospetto riepilogativo dell’anno 1998 contenente:
- il numero complessivo dei dipendenti in forza nell’anno per i quali viene applicata la riduzione delle aliquote;
- l’ammontare complessivo delle retribuzioni assoggettate a contribuzione.
Le Sedi devono a loro volta istituire una apposita evidenza contabile dell’ammontare complessivo delle richieste di recupero, così da consentire un costante monitoraggio finanziario delle operazioni nel rispetto dei limiti economici fissati dal decreto.
Quadro riepilogativo delle aliquote 1997-1999
La circolare allega un prospetto dettagliato delle aliquote contributive dovute per gli anni 1997, 1998 e 1999, distinguendo diverse fattispecie aziendali e categorie di personale:
- aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;
- aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale;
- pubblici servizi di trasporto gestiti in economia da parte degli enti territoriali;
- personale assunto dopo il 31 dicembre 1995 e iscrivibile al FPLD in gestione separata.
Le tabelle riportano le principali voci contributive, tra cui FPLD, DS, CUAF, TBC, maternità, malattia, TFR, asili nido, ENAOLI, Gescal e, per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1995, la maggiorazione ex art. 2 del D.lgs. n. 414/1996. Per ciascuna annualità vengono indicati i valori per operai, impiegati e dirigenti, il totale delle aliquote e la ripartizione tra quota a carico del dipendente e quota a carico del datore di lavoro.
Chiarimenti ricorrenti nelle tabelle
Le note alle tabelle specificano alcuni criteri applicativi rilevanti. Il contributo DS è dovuto solo per il personale per il quale non ricorre la stabilità di impiego; le aziende tenute ad applicare il RD 148/1931 ne sono esonerate. Per i pubblici servizi di trasporto gestiti in economia dagli enti territoriali, l’ENAOLI è dovuto solo per il personale senza stabilità di impiego fino all’iscrizione all’INPDAP.
Per alcune voci, la misura cambia in relazione alla disciplina aziendale applicata. In particolare, per le aziende che non applicano il RD 148/1931, il contributo di malattia è dovuto nella misura del 2,22% e non è dovuto per il personale impiegatizio. Inoltre, per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1995, la tabella segnala l’applicazione di un’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo indicato per ciascun anno (L. 63.054.000 per il 1997, L. 64.126.000 per il 1998 e L. 65.280.000 per il 1999), con mensilizzazione del limite e intero carico del lavoratore.
Effetti dell’allineamento nelle tabelle 1998
Per il 1998 le tabelle ante e post decreto mostrano l’effetto dell’allineamento disposto dal decreto interministeriale 4 agosto 1999. In sintesi, per il personale in forza al 31 dicembre 1995 già iscritto al Fondo autoferrotranvieri, le aliquote FPLD vengono ridotte da 36,46 a 35,09 e le aliquote TBC, CUAF e maternità vengono diminuite secondo i valori indicati dalla circolare, con conseguente riduzione del totale contributivo e del carico aziendale.
Per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1995 iscrivibile al FPLD, la tabella post decreto evidenzia la riduzione della componente aggiuntiva ex art. 2 del D.lgs. n. 414/1996: da 2,507 a 1,137 per le aziende ordinarie e da 2,740 a 1,37 per le aziende a gestione governativa o regionale, con corrispondente rideterminazione del totale contributivo.
Finalità del documento
Nel complesso, la circolare ha una finalità operativa e ricognitiva: da un lato disciplina il recupero delle riduzioni contributive spettanti per il 1998, dall’altro fornisce un quadro aggiornato e sistematico delle aliquote da applicare nei diversi periodi e per le diverse tipologie di aziende e lavoratori interessati dalla soppressione del Fondo autoferrotranvieri e dal successivo allineamento contributivo.
Punti principali
Soppressione del Fondo e inquadramento generale
Il D.lgs. 29 giugno 1996, n. 414 ha soppresso, con effetto dal 1 gennaio 1996, il Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Le relative funzioni sono confluite nel FPLD con evidenza contabile separata. La circolare richiama la precedente n. 178 del 12 settembre 1996, che aveva già fornito istruzioni sulle conseguenze contributive della soppressione, in particolare sulla iscrizione al FPLD in separata evidenza e sulle diverse aliquote dovute in relazione alla data di iscrizione al Fondo.
Riduzione contributiva disposta dal decreto interministeriale 4 agosto 1999
L’art. 2, comma 4, del D.lgs. n. 414/1996 prevedeva un successivo decreto ministeriale per definire, oltre alle aliquote FPLD in separata evidenza, ulteriori quote di contribuzione destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee ex art. 24 della legge n. 88/1989. Il decreto interministeriale 4 agosto 1999, pubblicato nella G.U. n. 219 del 17 settembre 1999, ha disposto per l’anno 1998 la riduzione delle aliquote a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto: CUAF 3,72 punti, maternità 0,57 punti, TBC 0,14 punti e FPLD 1,37 punti, per un totale di 5,80 punti percentuali. Se per talune aziende non ricorrono i presupposti per ridurre tutte le aliquote indicate, la riduzione deve essere limitata alle sole forme contributive effettivamente dovute.
Recupero delle contribuzioni per l’anno 1998
Per recuperare le contribuzioni oggetto della riduzione relativa al 1998, le aziende devono utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva mediante mod. DM10/V. Le richieste vanno inoltrate alle Sedi corredate da un prospetto riepilogativo dell’anno 1998 con: numero complessivo dei dipendenti in forza nell’anno per i quali si applica la riduzione, e ammontare complessivo delle retribuzioni soggette a contribuzione. Le Sedi devono costituire un’apposita evidenza contabile dell’ammontare complessivo delle richieste di recupero, al fine del monitoraggio finanziario entro i limiti economici fissati dal decreto.
Quadro riepilogativo delle aliquote 1997-1999
In allegato viene fornito un quadro analitico delle aliquote contributive dovute nei periodi 1997, 1998 e 1999 per diverse categorie di aziende: aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, aziende a gestione governativa o regionale, pubblici servizi di trasporto gestiti in economia dagli enti territoriali e personale assunto dopo il 31 dicembre 1995 iscrivibile al FPLD in gestione separata. Le tabelle distinguono tra operai, impiegati e dirigenti e riportano le singole voci contributive (FPLD, TBC, CUAF, maternità, malattia, TFR, Gescal, DS, ENAOLI, asili nido e altre maggiorazioni), con l’indicazione del totale e della ripartizione tra carico dipendente e carico azienda.
Precisazioni su stabilità di impiego e contributi specifici
Le note alle tabelle precisano che il contributo DS è dovuto solo per il personale per il quale non ricorre la stabilità di impiego; le aziende tenute ad applicare il RD 148/1931 sono esonerate. Analogamente, il contributo ENAOLI per i servizi gestiti in economia è dovuto solo per il personale senza stabilità di impiego fino all’avvenuta iscrizione all’INPDAP. Per alcune categorie di personale non si applicano determinati contributi, ad esempio il contributo di malattia per il personale impiegatizio in taluni casi, e la riduzione del FPLD per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1995 è accompagnata da una maggiorazione ex art. 2 del D.lgs. n. 414/1996 o, nel caso del decreto 1999, da aliquote rideterminate in misura inferiore rispetto all’ante decreto.
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