Circolare numero 182 del 29-9-1999
Premessa - Dichiarazioni sostitutive di certificazione - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - Impedimento alla sottoscrizione - Obbligo di accettare le dichiarazioni nei casi previsti - Verifica della veridicità delle dichiarazioni - Validità delle certificazioni trasmesse in via telematica dai comuni - Chiarimenti e risposte a quesiti - Ulteriori disposizioni - Revisione della modulistica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative e chiarimenti sull’uso delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, sulla loro autenticazione, sui controlli da effettuare e sulle ipotesi in cui l’autocertificazione non è ammessa. Vengono inoltre disciplinati casi pratici rilevanti per le prestazioni INPS, come maternità, disoccupazione, servizio militare, riscatto laurea, rendita vitalizia, deleghe alla riscossione e trattamenti di famiglia. Sono precisate anche le regole per cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, nonché gli obblighi di revisione della modulistica e le avvertenze sanzionatorie da inserire nei moduli.
Chiarimenti applicativi su autocertificazione, dichiarazioni sostitutive e controlli ai sensi della legge 127/1997 e del DPR 403/1998
Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive alla luce della legge 127/1997 e del DPR 403/1998
La circolare interviene per coordinare la disciplina introdotta dalla legge 127/1997, dalle modifiche della legge 191/1998 e dal DPR 403/1998, fornendo istruzioni operative per l’INPS e chiarimenti applicativi ai casi più frequenti. Il documento ha l’obiettivo di uniformare il comportamento degli uffici nella ricezione delle dichiarazioni sostitutive, nella gestione delle autenticazioni e nei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
Ambito delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
Il regolamento amplia sensibilmente le ipotesi in cui l’interessato può sostituire la certificazione con una dichiarazione sostitutiva. Oltre ai dati già autocertificabili ai sensi della disciplina previgente, possono essere dichiarati anche:
- titolo di studio, qualifica professionale, esami sostenuti, titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica, anche ai fini di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo;
- assolvimento di obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto;
- codice fiscale, partita IVA e dati presenti nell’anagrafica tributaria inerenti all’interessato;
- stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga;
- qualità di legale rappresentante, tutore, curatore e figure simili;
- posizioni relative agli obblighi militari;
- assenza di condanne penali;
- qualità di vivenza a carico;
- dati contenuti nei registri dello stato civile e a diretta conoscenza dell’interessato.
Limiti all’autocertificazione
La circolare richiama espressamente le ipotesi escluse dall’area di semplificazione. Non possono essere sostituiti da altro documento:
- certificati medici;
- certificati sanitari;
- certificati di conformità alle norme vigenti nella Comunità Europea;
- brevetti e marchi.
Resta quindi ferma, per tali atti, la necessità della documentazione ordinaria.
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e modalità di sottoscrizione
L’art. 2 del DPR 403/1998 estende il perimetro della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rispetto alla legge n. 15/1968. La dichiarazione può riguardare tutto ciò che non è oggetto di certificazione da parte di una pubblica amministrazione o che non rientra in elenchi di stati, fatti e qualità personali.
La circolare chiarisce inoltre che il dichiarante può riferire fatti, stati e qualità personali anche relativi ad altri soggetti, purché ciò avvenga nel proprio interesse.
Quando la dichiarazione sostitutiva è collegata a un’istanza rivolta alla pubblica amministrazione, viene meno l’obbligo di autenticazione della sottoscrizione e, conseguentemente, non è dovuta l’imposta di bollo. Se la dichiarazione è resa davanti al responsabile del procedimento o al dipendente incaricato di riceverla, è sufficiente un’attestazione della sottoscrizione in presenza del funzionario, con indicazione:
- delle generalità del dichiarante;
- degli estremi di un documento di riconoscimento valido;
- della qualifica del funzionario e dell’ufficio di appartenenza.
La stessa semplificazione si applica alle istanze inviate per posta o tramite enti di patronato o altri soggetti, purché accompagnate da copia, anche non autenticata, di un documento di identità valido. La circolare richiama anche l’interpretazione ministeriale secondo cui non è necessaria l’autenticazione quando la dichiarazione è prodotta a corredo di un’istanza, anche se inviata in un momento successivo, purché funzionalmente collegata alla stessa.
Impedimento alla sottoscrizione
Per le persone che non sanno o non possono firmare, la dichiarazione è raccolta dal funzionario addetto, previa identificazione del dichiarante e annotazione della causa dell’impedimento. Non è più richiesta l’assistenza di due testimoni.
Restano invece esclusi i casi di incapacità di intendere e di volere, per i quali continuano ad applicarsi le regole ordinarie.
Obbligo di accettazione e controlli sulla veridicità
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge o dal regolamento. Il rifiuto costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
La circolare richiama anche l’obbligo di effettuare verifiche sulla veridicità e autenticità delle dichiarazioni e dei documenti presentati. In particolare, si raccomanda di disporre accertamenti, anche mediante strumenti informatici o telematici, quando le dichiarazioni siano alla base di:
- esborsi di somme rilevanti;
- provvedimenti di particolare rilievo.
I controlli devono essere programmati dai Direttori di Area, tenendo conto delle specifiche situazioni ambientali, e devono comunque riguardare un campione casuale non inferiore al 5%.
Validità delle certificazioni telematiche dei comuni
Viene riconosciuta validità alle certificazioni trasmesse in via telematica dai comuni, anche se utilizzate fuori dal territorio del comune competente. La circolare valorizza inoltre le convenzioni per la trasmissione dei dati tra pubbliche amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, purché sia rispettata la riservatezza degli interessati.
Chiarimenti per le principali pratiche previdenziali
La parte centrale della circolare contiene chiarimenti operativi su numerose fattispecie previdenziali.
Servizio militare
È ammessa la dichiarazione sostitutiva per attestare la posizione rispetto agli obblighi militari, ma essa può riguardare solo l’avvenuto adempimento, il mancato adempimento o l’esenzione. Quando però occorrono elementi più specifici, ad esempio per:
- accredito di contribuzione figurativa;
- ripristino o concessione di prestazioni di disoccupazione;
- riconoscimento di benefici connessi a campagne di guerra o a determinati corpi militari,
è necessario acquisire il foglio matricolare o lo stato di servizio. L’INPS, quale amministrazione procedente, può acquisire direttamente la documentazione presso il Distretto o l’Ufficio militare indicato dall’interessato. In alternativa, è possibile produrre copia autenticata conforme all’originale, anche autenticata presso gli uffici dell’Istituto.
Malattia e infortunio
Per l’accredito di periodi di malattia o infortunio restano ferme le regole vigenti. L’eventuale autocertificazione ha valore soltanto di segnalazione e produce effetti solo se gli accertamenti successivi confermano la veridicità di quanto dichiarato. In ogni caso, non è ammesso sostituire i certificati medici e sanitari.
Maternità obbligatoria e facoltativa
Per il riconoscimento dei periodi non coperti da contribuzione relativi all’assenza per maternità obbligatoria o facoltativa, la circolare richiede che l’istante faccia riferimento a un rapporto di lavoro già accertato e certificato dal datore di lavoro, presso il quale deve essere reperita documentazione con data certa.
L’interessato può comunque presentare dichiarazioni sostitutive:
- dello stato di famiglia;
- dell’atto di nascita del figlio.
Resta esclusa ogni sostituzione dei certificati medici e sanitari.
Riscatto laurea
Per il riscatto della laurea è indispensabile il certificato di laurea con l’indicazione degli anni accademici di riferimento; nessuna autocertificazione può sostituirlo. Se il richiedente non lo produce, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione presso l’università indicata dall’interessato.
Costituzione di rendita vitalizia e riscatto per lavoro all’estero
Per la costituzione della rendita vitalizia nulla cambia: l’interessato deve dimostrare l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro con documentazione di data certa. Possono essere presentate dichiarazioni sostitutive in luogo degli atti di notorietà previsti per eventuali prove testimoniali.
Analoga impostazione vale per il riscatto per lavoro all’estero: restano necessari i documenti di data certa previsti dalla normativa preesistente, mentre le dichiarazioni sostitutive possono sostituire gli atti di notorietà richiesti per le prove testimoniali.
Legale rappresentanza, tutela, curatela e dati riservati
Per le dichiarazioni che attestano la qualità di legale rappresentante, tutore o curatore devono essere sempre annotati gli estremi di un documento di identità valido del dichiarante.
La circolare precisa che gli atti che comportano manifestazioni di volontà o atti di disposizione devono essere compiuti personalmente dal titolare o sulla base di una specifica procura formale.
Quando la richiesta riguarda informazioni o dati riservati, o dati soggetti alla tutela prevista dalla legge n. 675/1996, continuano ad applicarsi le regole sul controllo della legittimazione del richiedente, sull’indicazione del motivo e dell’interesse all’accesso, nonché le norme sulla comunicazione dei dati personali.
Documentazione ai datori di lavoro per prestazioni a pagamento diretto
La circolare distingue tra pubbliche amministrazioni e privati. I privati non sono obbligati ad accettare dichiarazioni sostitutive, ma i datori di lavoro che, per conto dell’INPS, anticipano prestazioni economiche come assegni familiari, indennità di malattia e maternità possono ricevere dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio come documentazione valida.
In tali casi, l’INPS può effettuare controlli anche presso le aziende per verificare la veridicità delle circostanze dichiarate.
Documentazione per l’indennità di maternità e per i trattamenti di famiglia
Per la richiesta di indennità di maternità, il certificato di assistenza al parto resta il documento previsto dall’art. 15 del DPR n. 1026/1976, ma la circolare consente di limitarne il contenuto ai soli dati necessari. In particolare, per rispettare la riservatezza della lavoratrice, il documento può essere prodotto:
- con cancellazione dei dati riservati e non necessari;
- oppure mediante un estratto del certificato di stato di famiglia contenente solo la data di nascita del bambino e le generalità della madre.
Lo stesso principio di minimizzazione dei dati si applica ai provvedimenti giudiziari che riguardano affidamento o adozione del minore: è sufficiente produrre solo le parti del dispositivo indispensabili alla trattazione della pratica.
Le stesse considerazioni valgono anche per la documentazione richiesta ai fini dei trattamenti di famiglia da presentare direttamente ai datori di lavoro.
Deleghe alla riscossione di pensioni e altre somme
Per le deleghe alla riscossione di pensioni o altre prestazioni, la circolare mantiene l’obbligo di autenticazione della sottoscrizione da parte del dipendente INPS che riceve la delega o di altri soggetti abilitati, secondo la modulistica in uso. La scelta è motivata dalla delicatezza della materia e dall’esigenza di garantire sicurezza e regolarità dei pagamenti.
Se il delegante non sa o non può firmare, la delega può essere raccolta dal funzionario competente con accertamento dell’identità e attestazione della causa dell’impedimento. Questa modalità vale solo per impedimento fisico o analfabetismo, mentre nei casi di incapacità di intendere e di volere restano applicabili le norme ordinarie in materia di tutela, curatela e potestà genitoriale.
La circolare precisa inoltre che, in questi casi, l’imposta di bollo non è dovuta in virtù dell’esenzione prevista dal DPR n. 642/1972.
Cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari
Ai cittadini italiani e ai cittadini comunitari si applicano le stesse modalità. Il DPR 403/1998 ha infatti una portata generale, senza distinzioni in ordine alla residenza, e comprende anche i residenti all’estero.
Per tali soggetti non devono essere richieste certificazioni o autenticazioni consolari: è sufficiente che inviino all’INPS la dichiarazione sostitutiva, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido. Il principio vale anche per le dichiarazioni relative all’esistenza in vita.
Per i cittadini extracomunitari residenti in Italia, l’autocertificazione è ammessa soltanto per stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati italiani. Non è invece utilizzabile per dimostrare stati o fatti di familiari residenti all’estero, per i quali resta necessaria la certificazione estera.
Per i cittadini extracomunitari residenti all’estero continuano ad applicarsi le regole precedenti: sono valide solo le dichiarazioni autenticate dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale, con conferma tramite attestazione consolare.
In caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese da soggetti residenti all’estero, la circolare prevede una progressione delle verifiche:
- richiesta di conferma alle istituzioni dei Paesi convenzionati, in base alla collaborazione amministrativa prevista dagli accordi di sicurezza sociale;
- in caso di esito negativo, richiesta alle rappresentanze diplomatiche e consolari;
- se anche tali richieste non consentono verifiche, richiesta agli interessati di trasmettere la documentazione estera.
Ulteriori regole su certificati, documenti di identità e selezioni pubbliche
La circolare richiama infine alcune disposizioni generali della legge n. 127/1997:
- i certificati relativi a stati e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata;
- negli altri casi la validità è di 6 mesi;
- i certificati anagrafici e di stato civile possono essere utilizzati anche oltre la scadenza se l’interessato dichiara che i dati non sono cambiati, salvo verifica dell’amministrazione e sanzioni in caso di falsità;
- restano valide le regole sulla copia conforme con autenticazione dell’originale;
- l’ufficio ricevente può legalizzare fotografie presentate personalmente;
- i dati contenuti in documenti di riconoscimento validi hanno lo stesso valore probatorio dei certificati corrispondenti, con divieto per la pubblica amministrazione di richiedere ulteriori certificazioni quando la richiesta implichi già l’esibizione del documento di identità;
- è vietato richiedere l’autenticazione della sottoscrizione delle domande di partecipazione a selezioni per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni.
Revisione della modulistica e avvertenze sanzionatorie
Gli uffici devono adeguare tutta la modulistica, sia quella centrale sia quella predisposta localmente, alle nuove disposizioni. Nei moduli e nelle dichiarazioni sostitutive deve essere inserita l’avvertenza sanzionatoria sulle dichiarazioni mendaci, sulla falsità negli atti e sull’uso di atti falsi, con richiamo all’art. 26 della legge n. 15/1968 e alle sanzioni penali e speciali previste.
La circolare conclude segnalando che è in corso la predisposizione di materiale divulgativo a supporto degli uffici e degli interlocutori istituzionali maggiormente coinvolti nell’autocertificazione, come comuni, uffici postali, patronati e sindacati dei pensionati.
Punti principali
Ampliamento dell’autocertificazione
Il DPR 403/1998 amplia in modo significativo i casi in cui è possibile sostituire la certificazione con dichiarazioni sostitutive. Oltre ai dati già autocertificabili in base alla legge n. 15/1968, possono ora essere dichiarati anche titoli di studio e qualifiche, situazione reddituale o economica, adempimenti contributivi, codice fiscale e partita IVA, stato di disoccupazione, qualità di pensionato o studente, legale rappresentanza, adempimenti militari, assenza di condanne penali, vivenza a carico e dati contenuti nei registri di stato civile a diretta conoscenza dell’interessato.
Limiti all’uso dell’autocertificazione
Restano esclusi dalla sostituzione con dichiarazioni i certificati medici, sanitari, di conformità alle norme UE, brevetti e marchi. La circolare ribadisce quindi che, in tali casi, l’autocertificazione non è utilizzabile.
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e autenticazione
L’ambito delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà è esteso rispetto alla disciplina previgente: la dichiarazione può riguardare tutto ciò che non è oggetto di certificazione pubblica o che non rientra in elenchi. Quando la dichiarazione è collegata a un’istanza rivolta alla pubblica amministrazione, viene meno l’obbligo di autenticazione della sottoscrizione e, con esso, anche l’imposta di bollo. Se la dichiarazione è resa davanti al responsabile del procedimento o a un addetto, è sufficiente un’attestazione della sottoscrizione in presenza del funzionario, con indicazione delle generalità e del documento di identità.
Istanza inviata per posta o tramite soggetti terzi
Per le istanze non presentate direttamente all’amministrazione destinataria, l’autenticazione della sottoscrizione non è richiesta se la domanda è accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, anche non autenticata. La stessa regola si applica anche alle dichiarazioni sostitutive collegate a un’istanza, anche se inviate successivamente purché funzionalmente connesse.
Impedimento alla sottoscrizione
Se il dichiarante non sa o non può firmare, la dichiarazione è raccolta dal funzionario addetto, che accerta l’identità e annota la causa dell’impedimento. Non sono più necessari i due testimoni. Restano esclusi i casi di incapacità di intendere e di volere.
Obbligo di accettazione e controlli
Le pubbliche amministrazioni devono accettare le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge o dal regolamento; il rifiuto costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Le amministrazioni devono inoltre verificare veridicità e autenticità delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, con particolare attenzione ai casi in cui siano coinvolti esborsi rilevanti o provvedimenti di particolare rilievo. I controlli devono interessare campioni estratti casualmente in misura non inferiore al 5%.
Certificazioni telematiche dei comuni
È riconosciuta validità alle certificazioni trasmesse telematicamente dai comuni anche fuori dal territorio del comune competente. È inoltre promossa la trasmissione di dati ad altre pubbliche amministrazioni o concessionari di pubblici servizi mediante convenzioni e strumenti informatici o telematici, nel rispetto della riservatezza.
Casi pratici in materia previdenziale
La circolare chiarisce numerosi casi applicativi INPS: per il servizio militare è ammessa l’autocertificazione della posizione rispetto agli obblighi militari, ma per periodi contributivi, disoccupazione o benefici specifici occorrono foglio matricolare o stato di servizio; per malattia e infortunio l’autocertificazione ha solo valore di segnalazione; per maternità obbligatoria e facoltativa possono essere autocertificati solo alcuni dati, ma non i certificati medici; per il riscatto laurea è indispensabile il certificato di laurea con gli anni accademici; per rendita vitalizia e lavoro all’estero restano necessari documenti di data certa, mentre le dichiarazioni sostitutive possono valere per le prove testimoniali.
Deleghe alla riscossione e somme ereditate
Per le deleghe alla riscossione di pensioni e altre prestazioni continua a essere richiesta l’autenticazione della sottoscrizione per ragioni di sicurezza dei pagamenti; se il delegante è impossibilitato a firmare, la delega può essere raccolta dal funzionario con attestazione dell’impedimento. La disciplina si applica solo a impedimento fisico o analfabetismo, mentre per incapacità di intendere e di volere restano ferme le regole ordinarie.
Cittadini italiani, comunitari e extracomunitari
Ai cittadini italiani e comunitari, anche residenti all’estero, si applicano le stesse regole: possono inviare dichiarazioni sostitutive all’INPS con la fotocopia di un documento valido, senza autenticazione consolare. Per i cittadini extracomunitari residenti in Italia l’autocertificazione è ammessa solo per stati e fatti certificabili da soggetti pubblici o privati italiani; per quelli residenti all’estero continuano a valere le regole che richiedono dichiarazioni autenticate dalle autorità competenti e con attestazione consolare.
Documentazione per datori di lavoro e prestazioni a pagamento diretto
Sebbene i privati non siano obbligati ad accettare autocertificazioni, i datori di lavoro che anticipano prestazioni economiche per conto dell’INPS possono ricevere dichiarazioni sostitutive valide ai fini della prestazione. L’Istituto può effettuare controlli anche presso le aziende.
Tutela della privacy e minimizzazione dei dati
Per la documentazione relativa all’indennità di maternità e ai trattamenti di famiglia si precisa che devono essere prodotti solo i dati strettamente necessari. Nei certificati o provvedimenti giudiziari devono essere omessi o oscurati i dati riservati non rilevanti, e sono sufficienti gli estratti o le sole parti del dispositivo necessarie alla trattazione della pratica.
Validità dei certificati e documenti di identità
I certificati relativi a stati e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata, mentre negli altri casi la validità è di sei mesi. I certificati anagrafici e di stato civile possono essere utilizzati anche oltre il termine se l’interessato dichiara che i dati non sono cambiati, ferma restando la possibilità di verifica e l’applicazione delle sanzioni. I dati riportati nei documenti di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio dei relativi certificati.
Modulistica e avvertenze sanzionatorie
Gli uffici devono adeguare la modulistica alle nuove regole, sia quella centrale sia quella predisposta localmente. In tutte le dichiarazioni sostitutive deve essere inserita l’avvertenza sulle sanzioni per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi ai sensi dell’art. 26 della legge n. 15/1968.
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